Società di Persone: Tipologie e consulenza notarile

Il nostro ordinamento giuridico prevede tre tipi di società di persone:

  • società semplice (SS), utilizzabile solo per attività non commerciali. Di fatto scarsamente adottata per le società agricole e ammessa da alcune leggi fiscali di trasformazione di società di comodo in società semplici. Tutti i soci che hanno agito e, salvo patto contrario anche gli altri soci, rispondono solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali;
  • società in nome collettivo (SNC), è il primo tipo di società commerciale, nella quale tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali e il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi;
  • società in accomandita semplice (SAS), caratterizzata dalla distinzione tra soci amministratori (soci accomandatari) con responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali e soci di capitale (soci accomandanti), il cui rischio è limitato al capitale conferito.

Nelle società di persone non esiste un importo minimo del capitale sociale e, in caso di costituzione di nuova società, non è necessario procedere al versamento preventivo di somme di danaro su un conto vincolato presso la banca, come è previsto per le società di capitali.

Le società di persone sono caratterizzate dal c.d. intuitus personae, cioè dal particolare rapporto di fiducia che lega i soci tra loro, anche in considerazione della responsabilità illimitata che essi assumono, tanto che il fallimento della società comporta anche il fallimento personale del socio. video

SOCIETÀ DI PERSONE – QUANDO SONO CONSIGLIATE?

Le società di persone sono particolarmente indicate per l'esercizio di attività di impresa a basso rischio imprenditoriale, con limitata esposizione debitoria e con fatturato non particolarmente rilevante; godono di un regime di contabilità semplificata, tassazione degli utili direttamente in capo ai soci, costi di gestione ed amministrazione inferiori a quelli di una società di capitali.

CONSULENZA NOTARILE – SOCIETÀ DI PERSONE

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Società di Persone: le diverse forme e il ruolo del Notaio

società di personeDa un punto di vista legale, le Società di Persone, a differenza di quelle di Capitali, non hanno personalità giuridica e hanno quella che viene definita un’autonomia patrimoniale imperfetta, il che significa che i soci hanno una responsabilità illimitata riguardo la condizione economica dell’azienda stessa: ecco perché di norma sono indicate quando il rischio d’impresa è basso, per evitare che questa intacchi anche in modo pesante il patrimonio personale dell’imprenditore. I soci rispondono infatti in toto dei debiti e delle obbligazioni contratti dalla società: se l’azienda non fosse in grado di soddisfarli in proprio, ne risponderebbero dunque i soci con i loro patrimoni e i loro beni sia presenti sia futuri. Un eventuale creditore potrebbe dunque rivolgersi a tutti o a uno qualsiasi dei soci per vedere soddisfatte le proprie richieste.

La Società Semplice

La forma più semplice di società di persone è la Società Semplice (S.s.), che può avere ad oggetto solo e unicamente l’esercizio di un’attività economica non commerciale. Per questo di norma viene utilizzata per le attività agricole, che hanno questa caratteristica. Come detto sopra, prevede una responsabilità illimitata e solidale dei soci rispetto alle obbligazioni sociali: quando si parla di responsabilità illimitata si intende che, come detto prima, i soci rispondono con tutti i loro beni anche personali, mentre “solidale” significa che i creditori possono avvalersi per la soddisfazione delle proprie richieste anche su uno solo dei soci, oppure su tutti. Se il creditore si rivolgesse a uno dei soci, questi può chiedere che vengano prima presi in considerazione i beni della società, e solo in un secondo momento quelli suoi personali in caso in cui questi non fossero sufficienti.

Come viene costituita una società semplice

Una società semplice non prevede una forma di costituzione in particolare, ai fini della sua validità. Può risultare da comportamenti concludenti, oppure può essere costituita verbalmente o attraverso un atto scritto. Naturalmente è sempre possibile costituirla per atto pubblico dal notaio o per scrittura privata autenticata. Quando si parla di forma libera nella costituzione, è necessario precisarne i limiti. I limiti sono rappresentati dagli apporti che effettuano i soci in favore della società, i cosiddetti conferimenti. Ad esempio nel caso in cui un socio conferisca un bene immobile è richiesta la forma scritta.

Iscrizione nel Registro delle Imprese della società semplice

Per l’iscrizione nel Registro delle Imprese è necessaria la forma pubblica notarile: l’atto costitutivo deve rivestire la forma notarile anche nel caso in cui venga stipulato con la forma verbale. Questo è quanto affermato dai principali esperti in materia e diffuso nella prassi notarile.

Altre caratteristiche salienti della Società Semplice sono:

  • non è previsto il fallimento
  • non è prevista l’assemblea dei soci
  • per modifiche sostanziali della società è necessario il consenso di tutti i soci, a meno che l’atto costitutivo stabilisca diversamente
  • per quanto riguarda l’amministrazione ordinaria, è affidata a ciascun socio che può prendere decisioni in autonomia
  • per quanto riguarda l’amministrazione straordinaria, in sede di costituzione della società si deve decidere se prevede un’amministrazione congiunta o disgiunta
  • è possibile prevedere che siano solo alcuni dei soci, e non tutti, a provvedere all’amministrazione della società.

Cosa contiene l’atto costitutivo della società semplice

Il contenuto dell’atto costitutivo non è previsto dal legislatore, ma si ritiene che può essere applicata la stessa normativa che è prevista per le società in nome collettivo. Naturalmente esistono delle differenze in ordine all’oggetto sociale che deve consistere in un’attività non commerciale e il rendiconto annuale degli amministratori viene denominato rendiconto, invece che bilancio.

Tassazione della società semplice

La società semplice, al pari di qualsiasi altra tipologia di società, viene considerata un soggetto autonomo rispetto ai soci per cui è necessaria la dichiarazione dei redditi proprio della società. Con riferimento al trattamento fiscale è lo stesso della persona fisica e può produrre qualsiasi tipo di reddito ad eccezione dei redditi di impresa per i quali vi è un divieto normativo.

Il reddito viene ripartito tra i soci proporzionalmente alle rispettive quote societarie che dovranno pagare l’IRPEF con aliquote che possono arrivare anche al 43%.

La società semplice sarà tenuta al pagamento dell’IRAP solo se svolge attività professionali artistiche o agricole.

La Società in Accomandita Semplice

Nella Società in Accomandita Semplice (S.a.s.) vi sono i soci accomandatari e i soci accomandanti. I primi saranno coloro che si occuperanno di amministrare e gestire la società e avranno responsabilità illimitata e solidale sulle obbligazioni della società (come abbiamo visto poco sopra per la Società Semplice). I soci accomandanti invece non partecipano all’amministrazione della società stessa e rispondono di norma per le obbligazioni sociali solo per una quota: attenzione però che, se un socio accomandante acconsentisse all’inserimento del proprio nome nella ragione sociale della Società, anche lui in questo caso risponderebbe illimitatamente e solidalmente alle obbligazioni sociali, esattamente come avviene per i soci accomandatari.

Nel caso in cui uno dei soci accomandanti violi il divieto previsto dal legislatore, si rischia anche l’esclusione dalla società e la perdita del beneficio della responsabilità limitata. Il socio accomandante perde, infatti, il beneficio della limitazione della responsabilità anche quando compie atti di gestione sia di natura esterna che interna alla società, anche solo se si sia limitato ad iniziare delle trattative per la s.a.s., senza aver compiuto alcun atto o concluso l’affare che possa essere giuridicamente vincolante per la società.

I soci accomandanti:

  • non possono amministrare la società
  • non possono concludere affari in nome della società salvo procure speciali, pena l’assunzione ancora una volta di responsabilità illimitata e solidale sulle obbligazioni sociali e anche l’esclusione dalla società
  • possono lavorare sotto la direzione degli amministratori
  • possono, se previsto dall’atto costitutivo, avere un ruolo consultivo, dare autorizzazioni, avere un ruolo di sorveglianza
  • hanno il diritto a controllare annualmente il bilancio, i libri sociali, i documenti della società
  • di norma partecipano alla nomina e alla revoca degli amministratori (decisione che viene presa per maggioranza e non per unanimità)
  • alla morte del socio accomandante, la sua quota può essere trasmessa ad eredi, così come può di norma essere ceduta con voto di maggioranza (salvo diverse indicazioni dell’atto costitutivo)

Come si costituisce una sas

La società in accomandita semplice si costituisce per atto pubblico da un notaio.

I soci devono effettuare dei conferimenti, ossia degli apporti in favore della società considerata come ente. I conferimenti possono essere dei versamenti di somme di denaro, degli immobili, dei beni mobili o anche delle prestazioni d’opera, ossia lo svolgimento di un’attività. La valutazione dei conferimenti viene effettuata dai soci: il legislatore non prevede obbligatoriamente ricorrere ad una perizia giurata di stima, come avviene nelle società di capitali qualora si tratti di beni diversi dal denaro. Nel caso in cui si versi una somma di denaro questa dovrà essere versata in un conto corrente appositamente dedicato alla società presso un istituto di credito che opera sul territorio italiano.

Tassazione sas

Con riferimento ai costi di una sas ogni anno la società dovrà pagare la tassa CCIIAA. Inoltre è soggetta al pagamento sull’utile realizzato pagando l’Irap, mentre ai fini dell’IRPEF il reddito realizzato è imputato ai soci in proporzione alle quote da ciascuno possedute.

Società in Nome Collettivo

Società di persone: Fatti consigliare da NotaioFacile sulle migliori tipologie da costituire

L’ultima forma di Società di Persone che andremo ad approfondire è la Società in Nome Collettivo (S.n.c.), la più utilizzata per quanto riguarda ad esempio gli esercizi commerciali. Per costituirla è necessario un atto pubblico o una scrittura privata autenticata dal Notaio, è necessario che l’atto costitutivo sia iscritto al Registro delle Imprese. Se questo non avviene, la Società in Nome Collettivo esisterebbe comunque, ma sarebbe irregolare e i rapporti tra società e terzi ricadrebbero sotto quanto previsto non per le S.n.c., ma per le Società Semplici.

Una Società in Nome Collettivo:

  • deve contenere nella ragione sociale il nome di almeno uno dei soci
  • non prevede l’esistenza di un capitale minimo
  • non ha personalità giuridica e prevede la responsabilità illimitata e solidale dei soci (vedi quanto scritto più sopra) per le obbligazioni sociali
  • prima di potersi rivalere sul patrimonio dei soci o di uno dei soci, un creditore dovrà prima rivolgersi al patrimonio della società,
  • è soggetta al fallimento, che comporta anche il fallimento di tutti i soci
  • non prevede assemblea dei soci
  • prevede che modifiche sostanziali della società possano essere effettuare solo con il consenso unanime dei soci, a meno che l’atto costitutivo non disponga diversamente
  • prevede che tutti i soci, disgiuntamente dagli altri, possono compiere atti di amministrazione e rappresentanza. Di norma gli atti di amministrazione straordinaria devono essere effettuati congiuntamente dai soci.

Come si apre una snc

Per aprire una società in nome collettivo occorre recarsi dal notaio per la redazione dell’atto costitutivo per atto pubblico, l’apertura della partita iva e il codice fiscale, l’iscrizione nel registro delle imprese presso la CCIIAA.

La struttura della società in nome collettivo

La società in nome collettivo presenta una struttura molto semplice. La struttura organizzativa è particolarmente snella in quanto l’assemblea non è prevista, così come l’organo di controllo. Eccezionalmente, qualora i soci lo ritenessero necessario, al momento del rogito notarile di costituzione si potrebbe prevedere il metodo collegiale: in questo caso sarebbe necessaria la disciplina della convocazione, delle modalità di svolgimento, così come della votazione.

Tassazione della snc

Ogni anno la società in nome collettivo è tenuta al pagamento della tassa CCIIAA. Tutti i soci lavoratori dovranno essere iscritti all’INPS e dovranno pagare dei contributi fissi. Nel caso in cui la società consegua degli utili molto elevati la società è soggetta di conseguenza a delle spese più elevate. Infatti, il legislatore obbliga i soci a pagare le imposte sugli utili indipendentemente se siano distribuiti o meno. Inoltre, più l’utile è alto, più aumentano progressivamente le aliquote dell’IRPEF in maniera progressiva.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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