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Separazione dei beni dal Notaio

notaio settore famiglia

Modificare il regime patrimoniale è possibile attraverso un atto notarile. Spesso ci si rivolge al notaio per la separazione dei beni ovvero la modifica del regime patrimoniale dalla comunione dei beni definita durante il matrimonio. In Italia nel caso non venga specificato in occasione del matrimonio il regime patrimoniale è prevista la comunione dei beni. Per chi ha contratto il matrimonio in altri paesi occorre sapere se per l'Italia il matrimonio contratto in quel determinato stato è interpretato come comunione o separazione. A tale scopo esistono alcune tabelle ma è sempre buona norma chiedere informazioni direttamente al notaio.

Che cos’è la comunione legale

Al momento della celebrazione del matrimonio se i due coniugi decidano di non scegliere per la separazione dei beni, tutti i beni acquistati, ad accezione di quelli previsti espressamente dalla legge, cadono in comunione legale. Questo vuol dire che anche se uno solo dei coniugi, ad esempio, si reca dal notaio per acquistare una casa, anche l’altro coniuge ne diverrà titolare in virtù proprio del regime di comunione legale.

Grazie a una consulenza notarile sarà possibile comprendere quando i beni non cadono in comunione e come è possibile eventualmente passare alla separazione. Il notaio, specializzato nella materia, è il professionista preposto ad occuparsi di questo tipo di atto e sarà in grado di sciogliere ogni dubbio sulle conseguenze derivanti da una scelta, piuttosto che un’altra.

Amministrazione dei beni in comunione legale

L'amministrazione ordinaria dei beni della comunione legale spetta a ciascuno dei coniugi disgiuntamente dall'altro; mentre per gli atti di straordinaria amministrazione occorre il consenso di entrambi i coniugi.

In questo caso la consulenza notarile specializzata ed esperta in materia, assume un’importanza fondamentale in quanto non sempre è facile comprendere la distinzione tra atti di ordinaria amministrazione e atti di straordinaria amministrazione e solo il notaio, in quanto esperto del settore, può essere d’aiuto. Sicuramente la vendita, la permuta e la concessione di ipoteca rientrano in quegli atti per i quali è necessario il consenso di entrambi i coniugi.

Le norme previste dal legislatore in tema di amministrazione non sono derogabili e quindi ciò vuol dire che non è possibile che i coniugi decidano di escludere alcuni beni che acquistano dalla comunione legale e altri no. Nel caso in cui non vogliano più che i beni cadano in comunione legale, potranno recarsi dal notaio e stipulare per atto pubblico il passaggio alla separazione dei beni.

Che cos’è la separazione dei beni

Quando si parla di regime patrimoniale di separazione dei beni si fa riferimento a quel tipo di regime patrimoniale per il quale l’acquisto di un bene effettuato da un solo coniuge determina la titolarità esclusiva dello stesso.

Pertanto mentre nella comunione legale i coniugi diventano entrambi titolari del bene anche se uno solo acquista, nella separazione dei beni invece l’acquisto avviene da parte di un solo dei coniugi, anche se effettuato dopo il matrimonio.

Adottare la separazione dei beni significa che i coniugi rimarranno sempre titolari esclusivi di quanto acquistato dopo il matrimonio e ciò comporta che un’eventuale vendita o qualsiasi atto di straordinaria amministrazione, non richiede il consenso dell’altro coniuge e pertanto all’atto pubblico notarile parteciperà soltanto il coniuge titolare.

Passaggio dalla comunione legale alla separazione

Rivolgersi a un notaio specializzato nel settore per potere effettuare il passaggio dalla comunione legale alla separazione dei beni, può essere proficuo in quanto potrà illustrare tutte le conseguenze, i vantaggi e gli svantaggi che possono determinarsi.

La modifica del regime patrimoniale della famiglia può avvenire solo per atto pubblico dal notaio alla presenza di due testimoni aventi i requisiti di legge previsti dalla legge notarile.

NOTAIO SPECIALIZZATO IN FONDO PATRIMONIALE

Il fondo patrimoniale è lo strumento attraverso il quale uno dei coniugi (o affini) vincolano alcuni beni destinandoli ai bisogni della famiglia. Per ottenere informazioni specifiche relative al proprio caso è buona norma richiedere direttamente al notaio una consulenza.

Affidarsi a un notaio specializzato in materia può essere utile in quanto aiuterà a comprendere quali siano i beni che possano essere vincolati in un fondo patrimoniale e quali siano le tutele previste dalla legge per gli stessi.

A che serve il fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale rappresenta un vincolo che viene impresso su determinati beni, specificati nell’atto costitutivo, che possono essere beni immobili, mobili registrati etc. purchè siano specificamente individuati.

Gli studiosi del diritto lo definiscono vincolo di destinazione e tale nomenclatura è utilizzata in virtù del fatto che i beni oggetto di vincolo possono soddisfare solo i bisogni della famiglia. Quindi eventuali creditori dei coniugi non potranno attaccare questi beni e poter soddisfarsi sui beni oggetto di fondo patrimoniale.

È infatti un modo per tutelare i beni della famiglia e far sì che non vi siano problematiche che possano pregiudicare la serenità del nucleo familiare.

Con riferimento alle regole relative all’amministrazione dei beni in fondo patrimoniale si applicano quelle in materia di comunione legale. Il notaio, tecnico della materia, saprà offrire tutte le possibili chance, al fine di venir incontro alle esigenze delle famiglie che intendono tutelare i propri patrimoni.

Chi può costituire un fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale può essere costituito da uno solo dei coniugi o da entrambi, ma non si esclude la possibilità che sia un terzo estraneo alla famiglia a costituirlo proprio in favore della stessa.

Vendita del bene in fondo patrimoniale

Può accadere che dopo aver costituito un fondo patrimoniale dal notaio si voglia vendere la casa, ad esempio, gravata da questo vincolo. In questo caso ci si chiede cosa accade a tale casa. Viene trasferito anche il fondo patrimoniale? Gli specializzati del settore affermano che il bene viene venduto libero da ogni vincolo e che pertanto chi acquista ad esempio la casa non dovrà tener conto del fondo patrimoniale, che cesserà di esistere per effetto della vendita.

Studio notarile: l'Impresa Famigliare

L'impresa famigliare nella quale collaborano parenti e affini necessità di un atto da vanti al notaio per dichiararne l'esistenza. Anche in questo caso è buona norma richiedere al notaio una consulenza prima dell'atto. Per richiedere una consulenza notarile o un preventivo al notaio specializzato in imprese famigliari basta compilare l'apposito modulo presente nel sito NotaioFacile® che consentirà di risparmiare tempo e denaro.

Impresa familiare

Si parla di impresa familiare tutte le volte in cui l’attività di collaborazione tra familiari non può essere riconducibile a un altro tipo di attività e non deve trattarsi di un lavoro subordinato autonomo o di un’associazione in partecipazione.

Si presenta, quindi, come un’attività economica in cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado nel caso, come sopra specificato, non sia configurabile un tipo di rapporto differente.

Quindi, per potersi parlare di impresa familiare è necessario che ricorrano due specifici requisiti: in primis la presenza di un imprenditore unico e in secondo luogo la collaborazione con uno o più familiare nella gestione dell’attività. Grazie alla consulenza di un notaio specializzato sarà possibile trovare la soluzione adatta alle esigenze produttive, ma anche organizzative in modo da evitare nel futuro di dover ricorrere ad ulteriori atti per apportare delle modifiche alle scelte intraprese inizialmente.

Attività che può svolgere un’impresa familiare?

L’impresa familiare può svolgere qualsiasi attività, ossia industriale, commerciale, agricola, purché non vi sia un’espressa norma di legge che lo vieti. Si pensi all’attività bancaria o assicurativa.

La disciplina specifica prevista dal codice civile non può essere applicata alle libere professioni, né a tutti i casi in cui non vi sia un’attività di impresa. Con riferimento alle dimensioni, essa può essere una piccola, media o grande impresa.