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Quando si decide di effettuare il primo importante investimento immobiliare, come l’acquisto di una casa, spesso si procede per fasi, ossia non si perfeziona immediatamente il contratto di compravendita che comporta il trasferimento del diritto di proprietà sull’immobile, ma si sceglie di concludere prima una proposta di acquisto oppure un compromesso, chiamato nel gergo tecnico contratto preliminare
Può accadere che nelle fasi intermedie, antecedenti al contratto definitivo di vendita dal notaio, si intenda versare una caparra, come anticipo del prezzo
Ma a che serve e a chi va intestata? Cosa succede se vi sono più venditori-proprietari della casa? E se non si voglia consegnare il denaro nelle mani del venditore, ma si preferisca depositarlo temporaneamente dal notaio? Vediamo cosa c’è da sapere e come è possibile tutelarsi se si anticipa il pagamento di parte del prezzo della compravendita immobiliare dal notaio
Quando si parla di caparra confirmatoria si intende un anticipo del pagamento del prezzo pattuito nella compravendita immobiliare
È importante analizzare le sue funzioni al fine di comprenderne a pieno l’utilità
In primis rappresenta la prova dell’esistenza di un accordo, ossia di un contratto di cui si vuole rafforzare l’adempimento e le relative prestazioni
Altra funzione, naturalmente più conosciuta, è quella di fungere da acconto: la caparra è versata anche quale esecuzione anticipata del pagamento del prezzo in base al contratto principale, ossia la vendita, in quanto le parti imputeranno tale anticipo del prezzo al momento della conclusione del definitivo
Infine, la caparra svolge una funzione indennitaria e ciò vuol dire che la parte che decide di non adempiere, infatti, una volta stabilito il recesso dal contratto, potrà considerarsi ristorata limitatamente alla somma ricevuta ovvero limitatamente alla somma che potrà richiedere alla controparte
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La caparra non ha un effetto obbligatorio, ossia la parte compratrice non si obbliga a versare il denaro, ma sostanzialmente corrisponde in sede di compromesso un anticipo del prezzo nelle mani del venditore proprietario della casa, nelle modalità conformi alla legge, ossia mediante assegno circolare, assegno bancario, bonifico o in contanti, nei limiti previsti dalla normativa antiriciclaggio
Quindi ciò che si realizza è un passaggio di denaro vero e proprio anche se si è in una fase non conclusiva dell’accordo, ma nel contratto preliminare di compravendita, anche conosciuto come compromesso
Una delle domande che apparentemente può sembrare banale è a chi vada intestato, ad esempio, l’assegno che viene versato come caparra al momento della conclusione del preliminare
La risposta appare semplice nel momento in cui vi sia un solo proprietario venditore, in quanto sarà l’unico intestatario dell’assegno circolare, qualora lo si scelga come metodo di pagamento
La questione diventa più complessa nel caso in cui si tratti di più comproprietari o nel caso in cui si scelga di ricorrere al deposito prezzo dal notaio
È stato presentato come esempio di mezzo di pagamento l’assegno circolare, ma non è escluso che si possa procedere anche mediante bonifico bancario, come accennato sopra
Il problema si pone nel momento in cui vi siano più venditori in quanto l’immobile che si intende comprare è in comproprietà
In tal caso è opportuno prevedere, ad esempio, più assegni di un importo proporzionato alla quota di comproprietà
Pertanto poniamo un esempio: nel caso in cui vi siano due comproprietari (si pensi al caso in cui siano due fratelli che abbiano ereditato la casa da comprare) e la caparra sia pari a 20
000 euro, è opportuno che la somma di denaro sia intestata con due assegni differenti del medesimo importo, ossia di 10
000 euro, a ciascun comproprietario
Può accadere che la caparra non sia consegnata direttamente al proprietario o ai proprietari, qualora l’immobile sia in comproprietà tra più soggetti, ma venga depositata presso il conto dedicato del notaio, mediante il cosiddetto deposito prezzo
Infatti può accadere che la parte compratrice richieda una tutela e che pertanto tale somma di denaro venga consegnata al venditore solo nel caso in cui al momento del definitivo non vi siano pesi o prescrizioni pregiudizievoli
Ciò rappresenta una forma di tutela in quanto qualora dovesse sorgere un’ipoteca tra il compromesso e il definitivo o un qualsiasi alto peso pregiudizievole sulla casa, la somma di denaro verrà restituita nelle mani del compratore e non sarà consegnata al venditore
Il deposito prezzo può essere richiesto anche da più parti
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Richiedere una consulenza notarile e confrontarsi per le possibili soluzioni, accogliendo il ventaglio di opzioni offerto dal notaio, può essere un’importante fase per comprendere quale sia la migliore strada percorribile
Il notaio, infatti, non è solo colui che appone la firma a un contratto in calce e il professionista preposto alla ricezione del denaro da versare all’erario, ma è colui che ha una preparazione giuridica specializzata nel settore e quindi esperto in materia
Avere un quadro chiaro delle conseguenze che può determinare il versamento di una caparra, così come la scelta del deposito prezzo presso il conto dedicato del notaio può essere utile per compiere un passo così impostante, come quello di comprare una casa, con maggiore consapevolezza e serenità
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