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Prima di parlare nel dettaglio, è bene precisare la differenza tra mediazione e accordo di conciliazione e lo stretto rapporto tra i due istituti
Innanzitutto sono accomunati dal fatto che si ritengono strumenti di risoluzione delle controversie “stragiudiziali”, vale a dire che esulano dall’intervento del giudice
Essi hanno la funzione di evitare il contenzioso giudiziario e di favorire il contemperamento delle volontà dei soggetti che vi si sottopongono
Si parte sempre dalla mediazione, a cui le parti sono tenute prima di sottoporre il caso all’autorità giudiziaria
Durante la mediazione sarà designato un mediatore, il quale, garantendo terzietà e imparzialità durante tutto il procedimento di risoluzione della lite, avrà il compito di assistere i soggetti nella ricerca di un accordo amichevole
Una volta raggiunto tale accordo, sarà redatto apposito verbale da parte del mediatore stesso
Con esso, il mediatore documenta i fatti o gli atti che si sono svolti
Deve poi essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore il quale deve anche certificare l’autografia delle sottoscrizioni
La certificazione, in poche parole, vale come “vera di firma”, quindi come autenticazione, e come tale non è contestabile la sua autenticità
L’accordo di conciliazione, invece, è un altro documento, sempre espressione dell’autonomia privata delle parti, con il quale si certifica la risoluzione della controversia
L’accordo viene raggiunto grazie all’attività del mediatore (quindi a conclusione del procedimento di mediazione), tuttavia non è redatto dal mediatore, ma dalle parti o dai professionisti da esse incaricati (di solito avvocati)
L’accordo viene sottoscritto dalle parti che sono le uniche destinatarie degli effetti in esso contenuti
Di mediazione e accordo di conciliazione si può parlare, per esempio, nel caso di una separazione coniugale, di un preliminare di vendita, di atti di accettazione di eredità ecc
Processo verbale e accordo devono poi essere depositati presso la segreteria dell’Organismo di Mediazione
Non è infrequente che a ricoprire il ruolo del mediatore sia un Notaio
In questo caso, costui non dispone degli ordinari poteri che gli competono quale pubblico ufficiale, ma si limita a svolgere la funzione di mediatore
Ciò significa che dovrà aiutare le parti a raggiungere un accordo e dovrà redigere il verbale del procedimento sia in caso di esito positivo, sia in caso di esito negativo
Conclusosi il procedimento di mediazione, il Notaio sarà chiamato a svolgere il ruolo di pubblico ufficiale che gli è proprio
Sarà quindi tenuto ad applicare tutte le regole formali e sostanziali che regolano il compimento della sua attività, nello specifico:
Le spese di mediazione riguardano fondamentalmente l’accordo, l’autentica notarile e gli adempimenti necessari a dare idonea pubblicità allo stesso
Inoltre il procedimento di mediazione usufruisce, come vedremo, di molte agevolazioni fiscali
Per avere maggiori informazioni sui costi inerenti alla mediazione, contatta il Notaio anche attraverso questo portale
Per capire chi ha l’obbligo di pagare le spese di mediazione si deve considerare il tipo di atto a cui l’accordo si riferisce
Se si tratta di una compravendita, in genere le spese sono a carico del compratore (a cui compete la scelta del Notaio), ma nulla vieta alle parti di accordarsi diversamente, in deroga alla legge
Invece, se si tratta di una divisione, le spese sono di regola a carico dei condividenti in proporzione ai rispettivi interessi
In sede di mediazione, comunque, il punto in ordine alle spese notarili può sempre essere oggetto di apposita trattativa tra le parti
Per costituire titolo idoneo alla trascrizione nei pubblici registri, la sottoscrizione dell’accordo di conciliazione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato
Quindi l’intervento del Notaio si ritiene necessario ogni volta che la pubblicità immobiliare relativa a trascrizioni, iscrizioni e annotamenti e la pubblicità commerciale richiedano come titolo idoneo l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata (si pensi, per esempio, a preliminari di vendita, vincoli di destinazione su immobili, affitti e cessioni di azienda, ecc
)
L’art
17 del d
lgs
28/2010, che riguarda proprio l'attività di mediazione, prevede specificamente che tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti da imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura
Inoltre, il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite del valore di 50
000 euro (è la c
d
franchigia), mentre è dovuta per la parte che eccede tale cifra
In base a ciò che si è appena detto, si arguisce che il verbale di accordo, esente solo entro la franchigia di 50
000 euro, è in ogni caso soggetto a registrazione in termine fisso, sia entro la franchigia, sia in caso di valore superiore
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