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La fondazione è un ente privato che con la registrazione negli appositi registri può acquisire la personalità giuridica
Da ciò deriva la possibilità di essere titolare nonché di acquistare diritti di vario tipo, tra cui anche diritti immobiliari
Vediamo quindi come ci sia la possibilità astrattamente che la fondazione diventi acquirente nel contesto di una compravendita, seppure però con determinati accorgimenti
La fondazione è un ente che si avvale di uno specifico patrimonio per perseguire uno scopo generalmente di pubblica utilità
Essa promana dalla volontà di un fondatore, difatti si costituisce per atto unilaterale, il quale investe determinati beni mobili e immobili, o denaro, in questo ente
Si tratta di enti senza scopo di lucro che possono ottenere la personalità giuridica con la stessa modalità burocratica delle associazioni
La fondazione senza il riconoscimento non può esistere, è per questo che il primo elemento utile affinché si possa intestare un bene ad una fondazione è la sua esistenza, quindi il suo riconoscimento
La fondazione è dotata di un proprio patrimonio ed essendo una persona giuridica può compiere tutti gli atti che sono concessi alle persone fisiche
Può, dunque, acquistare o concludere qualsiasi altro tipo di contratto
Tuttavia, l’acquisto deve essere conforme a quello che è il fine di utilità sociale per il quale la fondazione è stata costituita
Non è possibile che si acquisti una casa e la si intesti alla fondazione, qualora questa sia destinata ad esempio all’abitazione del fondatore
La casa deve essere acquistata per essere utilizzata per il fine della fondazione e ciò deve essere precisato nel rogito
La fondazione ha un patrimonio vincolato, nel senso che con la fondazione si crea un patrimonio separato rispetto a quello personale del fondatore, quindi è bene considerare questa cosa
Acquistare in nome della fondazione vuol dire far sì che il bene acquistato, ad esempio una casa, finisca in questo patrimonio separato rispetto a quello del fondatore, con conseguente necessità di utilizzare e investire quanto acquistato solo ed esclusivamente per il fine di utilità sociale che è stato delineato nell’atto costitutivo
Si pensi, ad esempio, ad una fondazione finalizzata alla ricerca contro una malattia
La fondazione può acquistare a suo nome una casa; anche se è il fondatore, come vedremo, come rappresentante legale a firmare l’atto, la casa diviene di proprietà dell’ente e può essere utilizzata come luogo in cui effettuare le ricerche, non per un fine diverso
Per acquistare in nome della fondazione, occorre innanzitutto concordare il tutto con il venditore, che deve essere d’accordo ad effettuare la vendita a favore dell’ente
Generalmente il fondatore è il rappresentante legale della stessa, ma molto spesso, soprattutto quando vi sono grandi fondazioni, non è più lui che si occupa della gestione dei beni immobili della fondazione
Tra gli organi più importanti della fondazione vi è il presidente e un consiglio di amministrazione
Il presidente, che nel corso degli anni poi non coincide più con il fondatore, ha la rappresentanza legale quindi rappresenta la fondazione verso i terzi
In sostanza, sarà lui a gestire la vendita
Nelle grandi fondazioni vi è un vicepresidente e anche dei consiglieri che poi vengono delegati a questo genere di pratiche immobiliari
A prescindere da chi si occupi praticamente di concordare le clausole dell’acquisto, da sottoporre poi al consiglio di amministrazione e agli organi principali dell’ente, davanti al Notaio per firmare in nome e per conto della fondazione deve sempre intervenire il presidente
Il presidente interviene, dunque, in rappresentanza diretta dell’ente, in modo che l’acquisto ricada nella sfera giuridica della fondazione in maniera diretta
Il Notaio chiederà allo stesso l’atto costitutivo e lo statuto della fondazione, da cui risulti espressamente questa carica sociale e il potere che ne deriva
È possibile, quindi, che si acquisti in nome della fondazione o per meglio dire che la fondazione acquisti e intervenga nel rogito con il suo rappresentante legale
Come in ogni compravendita ci deve essere il pagamento di un prezzo dalla fondazione al venditore
Anche in questo caso, si deve considerare il patrimonio della fondazione
Esso è formato da beni mobili, immobili, contratti, diritti di qualsiasi tipo e ovviamente anche denaro
Questo denaro fa parte di un conto vincolato, separato dal conto del fondatore nonché dei singoli membri del consiglio di amministrazione
Il denaro necessario per pagare viene preso da questo conto necessariamente, a meno che non si tratti di una compravendita ma di una donazione
La fondazione può pagare con assegno, bonifico e può anche fare ricorso a un mutuo, purché paghi con il patrimonio intestato all’ente stesso
Nulla vieta che la fondazione faccia ricorso a un mutuo per pagare la casa
È una situazione limite e sicuramente più rara, in quanto non ha un’entrata fissa tale da poter garantire l’istituto bancario, ma giuridicamente non vi sono limiti di sorta
Da non confondere il caso in oggetto con quello in cui la fondazione acquista un bene immobile pagato però da qualcun altro, oppure oggetto di un lascito testamentario oppure di una donazione
Se paga un’altra persona, deve sempre intervenire il rappresentante legale dell’associazione per firmare, ma vi sarà un’intestazione di beni altrui che rappresenta in sostanza una donazione indiretta
Difficile affermare che la fondazione possa accedere alle agevolazioni prima casa, semplicemente perché la fondazione, a differenza di una persona fisica, non acquista a fini abitativi
In questo immobile non viene indicata la residenza di alcuno, bensì è un immobile che viene utilizzato per realizzare le attività della fondazione che sono legate al fine di utilità sociale perseguito
Da ciò deriva che si paga l’imposta standard pari al 9% del valore catastale
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