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Molto spesso accade che un figlio decida di comprare casa, ma di non avere il denaro sufficiente per poter affrontare la spesa, ricorrendo all’aiuto dei genitori; questa rappresenta una circostanza molto diffusa soprattutto per coloro che, abbandonando il tetto familiare e desiderando avere una propria indipendenza, non rinunciano alla possibilità di effettuare il primo vero importate investimento immobiliare
Può accadere che il denaro per l’acquisto venga donato precedentemente all’atto di compravendita per atto pubblico notarile oppure che in sede di rogito notarile i genitori intervengano all’atto pubblico precisando che su di loro grava il pagamento del prezzo della casa
Vediamo come è possibile procedere e se il bene comprato dal figlio a pagato dai genitori cade in comunione legale
La donazione di denaro dal notaio rappresenta un’annosa questione che ha sempre suscitato accesi dibattiti in quanto non sempre è indispensabile stipulare un atto pubblico alla presenza di due testimoni per far sì che si determini un trasferimento di denaro
Non è necessario, quindi, rispettare queste formalità, nel caso della donazione di modico valore, ossia quella donazione che non incide in maniera significativa sul patrimonio del donante
Infatti, per determinare se il valore della donazione sia modico e non richieda, dunque, l’atto pubblico, a pena di nullità e la presenza di due testimoni, bisogna tenere conto di due fattori: la somma di denaro donata (fattore oggettivo) ed il patrimonio del soggetto donante (parametro soggettivo)
Tuttavia nel caso in cui si sta donando un ingente somma di denaro per permettere al proprio figlio di comprare casa occorre prestare molta attenzione
Un caso molto frequente infatti si verifica quando un genitore vuole comprare la casa a un figlio e invece di realizzare prima una compravendita con cui acquista la casa e dopo una donazione in favore del figlio, stipula direttamente un contratto a favore del terzo
I soggetti che intervengono nel contratto di compravendita a favore di terzo sono il promittente e lo stipulante
Il promittente è il venditore, lo stipulante (il genitore) è il soggetto nei cui confronti il venditore si obbliga a cedere il bene a favore del terzo non intervenuto (il figlio)
Sarà proprio lo stipulante a deviare gli effetti del contratto in favore di un terzo in virtù di uno specifico interesse che va menzionato nell’atto, che generalmente è lo spirito di liberalità, ossi ala volontà di effettuare un “regalo”
Questo tipo di contratto consente di risparmiare anche dal punto di vista economico in quanto con un unico atto vengono soddisfatte più esigenze e quindi non dovranno pagarsi le spese per due atti notarili
Non sempre infatti un figlio dispone delle risorse economiche necessarie, soprattutto in giovane età, per affrontare un investimento di tale portata
Nel momento in cui si compra una casa in comunione legale dal notaio, anche se all’atto partecipa uno solo dei coniugi, l’altro ne diventa automaticamente comproprietario in virtù del regime patrimoniale che regola i loro rapporti patrimoniali
Al momento della celebrazione del matrimonio, in assenza di una scelta differente, si instaura automaticamente la comunione legale dei beni
Ciò non esclude che in un momento successivo alle nozze, i coniugi, mediante una convenzione matrimoniale, scelgano di modificare il regime patrimoniale optando per la separazione dei beni
Nel caso in cui si sia coniugati in separazione dei beni, il problema non si pone in quanto indipendentemente dal fatto se il prezzo venga pagato con denaro dei genitori oppure derivi da introiti del figlio, la casa comprata sarà di titolarità esclusiva del figlio
La separazione dei beni pertanto non implica la contitolarità degli acquisti effettuati dopo il matrimonio
Una questione ben diversa da affrontare è l’acquisto di una casa in comunione legale del bene, qualora il prezzo sia pagato dai genitori di uno degli acquirenti, coniugato in comunione
Ciò comporterebbe delle similitudini con la donazione diretta
Che cosa vuol dire? Significa che i genitori è come se donassero in un certo senso, pagando il prezzo al venditore, la casa al proprio figlio
Questa è una tematica molto dibattuta in ambito giurisprudenziale in quanto la donazione indiretta presenta dal punto di vista della disciplina sostanziale, proprio come in questo caso
molti punti in comune con la donazione diretta stipulata per atto pubblico dal notaio, alla presenza di due testimoni
Esistono delle ragioni per le quali è necessario indicare in atto che il pagamento avviene con denaro dei genitori e non si trattino di somme di somme di denaro del figlio per l’acquisto della casa
In primis dal punto di vista fiscale potrebbero sorgere delle incongruenze con il Fisco e pertanto occorre essere cristallini nelle operazioni di trasferimento immobiliare e di pagamento
In secondo luogo sotto un profilo successorio, qualora i genitori abbiano altri figli potrebbero determinarsi delle disparità di trattamento tra i vari figli
La legge infatti tutela i cosiddetti legittimari, ossia in questo caso i figli, che non abbiano ricevuto la quota di riserva sull’eredità prevista dalla legge
infatti la donazione altro non è che un atto di anticipata successione in quanto viene trasferito in modo gratuito un bene, denaro o altro senza la previsione di un corrispettivo in favore di un figlio
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Quando si decide di compiere un passo importante, come quello di comprare casa, occorre fornire al notaio tutte le informazioni necessarie per il rogito che attengono non solo all’immobile e ai suoi prodromici controlli, ma anche al tipo di acquisto, alle modalità di pagamento e al regime patrimoniale dell’acquirente
Spesso si danno per scontate molte informazioni e si tende a sorvolare con superficialità alcuni aspetti di importanza fondamentale
Avere le idee chiare sul proprio investimento immobiliare è importante per far sì che si possa affrontare in modo consapevole la spesa
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