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Decidere di comprare una casa nel 2024 dal notaio, è un passo molto importante nella vita di una persona che richiede diversi costi da sostenere e spese da fronteggiare, non solo attinenti al prezzo da pagare al venditore, ma anche alle tasse e imposte dovute per il trasferimento immobiliare
Il mercato immobiliare nel corso degli anni è in continua evoluzione e pertanto occorre tenere gli occhi bene aperti sul momento più opportuno per poter scegliere di comprare casa, affidandosi a esperti del settore immobiliare
Anche per il 2024 sono previste delle agevolazioni fiscali per coloro che decidono di comprare la prima casa, ma esistono anche altri cambiamenti anche relativamente alla plusvalenza immobiliare 2024
Quando si parla di plusvalenza immobiliare non sempre si hanno le conoscenze per comprenderne a pieno il significato nell’ambito della compravendita immobiliare dal notaio
La plusvalenza, in ambito fiscale e in questa sede riguardo alla compravendita immobiliare, è quella differenza di prezzo che si verifica tra il momento dell’acquisto di una casa e quello della sua successiva rivendita, entro cinque anni
Questa differenza di prezzo, per essere considerata come plusvalenza tassabile, deve essere tale da presupporre, salvo prova contraria, un potenziale arricchimento di chi rivende prima dei canonici cinque anni
Più nello specifico, possono generare una plusvalenza tassata dall’erario le cessioni di fabbricati di qualsiasi tipo (abitazioni, uffici, negozi, capannoni artigianali o industriali)
Vediamo cosa c’è da sapere sulle novità per l’anno 2024
La nuova legge di bilancio prevista per il 2024 ha apportato delle modifiche in tema di plusvalenza immobiliare in caso di Superbonus, prevendendo una nuova fattispecie di plusvalenza imponibile per tutte le cessioni immobiliari a titolo oneroso, come la compravendita, a partire dal primo gennaio 2024
La cessione dell’immobile dal notaio per generare la plusvalenza tassabile, alla luce della normativa 2024, deve essere effettuata entro dieci anni successivi alla conclusione degli interventi che hanno fruito del Superbonus
Pertanto si afferma che ciò che rileva ai fini della tassazione, non è la data di acquisto dell’immobile, ma la data di conclusione dell’intervento agevolato
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Occorre altresì analizzare quali sono i casi per il 2024 di esclusione dalla tassazione delle plusvalenze immobiliari
In particolare, non sono da considerarsi le plusvalenze relative agli immobili acquisiti per successione mortis causa, così come gli immobili adibiti ad abitazione principale di colui che cede o dei suoi familiari, per la maggior parte dei dieci anni precedenti alla cessione o se in un periodo intercorrente tra l’acquisto o la costruzione e la cessione è inferiore a dieci anni
Ad esempio, se una persona decide di vendere la casa sulla quale aveva effettuato interventi usufruendo delle agevolazioni Superbonus, ma ha abitato in quell’immobile per la maggior parte del periodo, la sua cessione non genererà alcuna plusvalenza
Con la novella normativa è stato modificato l’art
68 del T
U
I
R
relativo alla modalità d calcolo della plusvalenza
Infatti quest’ultima è determinata dalla differenza tra il corrispettivo percepito nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, aumentato dei costi inerenti al bene
Ciò che viene modificato è proprio il computo dei costi inerenti al bene, in quanto vengono esclusi o limitati quelli relativi agli interventi per i quali si è usufruito del Superbonus nella misura del 110 per cento e per i quali il beneficiario abbia esercitato l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito
In particolare, per effetto della normativa 2024, nel caso in cui i lavori per i quali si è usufruito del Superbonus si siano conclusi da non più di 5 anni dall’atto di cessione, non si tiene conto delle spese relative agli interventi agevolati in esame
Mentre, nel caso in cui si lavori si siano conclusi da più di 5 anni (e non più da dieci) all’atto di cessione, si tiene conto del 50% delle spese
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Anche alle plusvalenze che sono state realizzate mediante cessioni a titolo oneroso di immobili che hanno usufruito di interventi agevolati “SuperBonus”, è possibile applicare l’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito che attualmente è al 26%
Per potersi avvalere dell’imposta sostitutiva, è necessario che il cedente ne faccia un’espressa richiesta al notaio al momento dell’atto di cessione e di ciò ne sarà fatta menzione nell’atto pubblico notarile
In assenza di tale manifestazione di volontà, si applicherà la normativa ordinaria proprio perché quella esposta sopra, rappresenta una facoltà concessa in sede di cessione
Pertanto il notaio, in caso di richiesta, provvederà all’applicazione dell’imposta sostitutiva sulla plusvalenza dichiarata dal cedente al notaio e al versamento di quest’ultima ricevendo provvista dal cedente
Inoltre provvederà anche a comunicare all’Agenzia delle Entrate a comunicare i dati relativi alla cessione
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