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Nei contratti che coinvolgono i genitori e i figli può capitare che, in presenza di entrambi, si ravvisino degli interessi contrastanti che comportano delle difficoltà da parte dei genitori di poter rappresentare i figli minori in particolari circostanze
Il conflitto di interessi si presenta tutte le volte in cui il rappresentante legale non sia in grado di valutare in maniera obiettiva l’atto da compiere
In tal caso, l’interesse del rappresentante si scontra con l’interesse di colui che rappresenta, ad esempio il rappresentato minore
Per evitare che il genitore, rappresentante legale, possa soddisfare i propri interessi e non quelli del figlio minore, il legislatore ha pensato di sospendere la responsabilità genitoriale tutelando la parte più debole che è appunto il minore
La competenza a stabilire se è realmente esistente il conflitto di interessi non è del notaio, che avrà un diverso ruolo di seguito analizzato, ma dell’autorità giudiziaria che viene interpellata
Gli operatori giuridici hanno cercato, tuttavia, di individuare quali siano i criteri e le caratteristiche per poterlo eventualmente individuare al fine di ottenere l’autorizzazione al compimento dell’atto dall’autorità competente
Tra i vari caratteri analizzati emerge quello della patrimonialità: è necessario che vi sia un interesse patrimoniale e non morale
È, inoltre, necessario che sia attuale e concreto, anche se per alcuni può essere anche solo potenziale ed eventuale
Altra caratteristica è l’incompatibilità degli interessi coinvolti tra il rappresentante e il rappresentato
Dal compimento dell’atto deve anche derivarne un danno, anche solo potenziale
Altra distinzione importante è tra il conflitto diretto e quello indiretto
Il conflitto è diretto quando prende in considerazione interessi propri del rappresentante e del rappresentato
Mentre, si parla di conflitto indiretto, quando entra in gioco l’interesse di un soggetto terzo, che è rilevante per il rappresentante che non potrà tutelare pienamente l’interesse del rappresentato
Il notaio è legittimato a proporre il ricorso di volontaria giurisdizione tutte le volte cui ci sia un collegamento diretto con l’atto da compiere
Il provvedimento richiesto al giudice competente deve rappresentare uno strumento immediato per poter procedere alla stipula dell’atto
In alcuni casi, quindi, di seguito specificati, può adire l’autorità giudiziaria
È importante specificare che il collegamento è oggettivo e non soggettivo: ciò vuol dire che le parti potrebbero rivolgersi a un notaio per richiedere e ottenere il provvedimento di autorizzazione, e successivamente, rivolgersi ad un altro notaio per la stipula dell’atto autorizzato in precedenza
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Se il figlio minore si trovi in confitto di interessi con uno solo dei genitori, il potere di gestire quell’affare si concentra automaticamente sull’altro genitore
Quest’ultimo potrà, quindi, decidere se procedere nel compimento dell’atto o meno
Il notaio provvederà a stilare il ricorso di volontaria giurisdizione che consiste in una richiesta al giudice tutelare di rilasciare un’autorizzazione per il compimento dell’atto da parte del genitore che non si trova in conflitto
Nel caso in cui il minore si trovi in conflitto di interessi con entrambi i genitori che esercitino la responsabilità genitoriale o il genitore che eserciti la responsabilità genitoriale in via esclusiva sia in conflitto con l’interesse del minore, è necessaria la nomina di un curatore speciale
Se vi sono più figli parti del contratto, è preferibile nominare tanti curatori speciali quanti sono i figli
In questo caso coloro che sono legittimati alla richiesta di nomina di un curatore speciale sono i genitori e qualunque interessato
Il notaio, a differenza del caso precedente, non rientra tra i soggetti che possono proporre la nomina in quanto non c’è un collegamento diretto tra il provvedimento di nomina e l’atto da compiere
Anche in questo specifico esempio, l’esercizio delle responsabilità genitoriale è sospeso in quanto diviene compito del curatore scegliere in ordine al compimento dell’atto, sempre nell’interesse del minore che rappresenta
Ciò che deve valutare è la necessità e l’utilità evidente
Nel caso in cui ritenga che l’atto da compiere abbia tali requisiti, prima di procede alla stipula dell’atto dinanzi al notaio dovrà chiedere l’autorizzazione al giudice
A seconda del tipo di atto da compiere potrà essere il giudice tutelare o Il tribunale ordinario
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Può accadere che i genitori non vogliano o non possono compiere un atto
Cosa si intende per non vogliono? Si intende o che non abbiano compiuto l’atto per negligenza, o perché si siano volontariamente astenuti dal compierlo
Per non possono invece, si intende un tipo di impossibilità fisica o giuridica
Questo tipo di impossibilità deve, però, essere soltanto temporanea, altrimenti nel caso in cui divenisse definitiva, sarebbe necessaria l’apertura della tutela, con la richiesta di nomina di un tutore a favore del minore
È necessario precisare che il curatore speciale indicato dall’art
321 del codice civile può essere nominato solo nel caso in cui non ci sia un conflitto di interessi tra i genitori, come sopra specificato
A differenza del caso precedente, anche il notaio può adire l’autorità giudiziaria al fine della presentazione del ricorso se è incaricato alla stipula dell’atto di straordinaria amministrazione
Il giudice competente è il Tribunale ordinario del luogo del domicilio del minore
Le parti pertanto si recheranno dal notaio che provvederà alla presentazione del ricorso al fine di ottenere una tutela per il minore
Il giudice nominerà il curatore speciale e contestualmente nello stesso provvedimento di nomina provvederà ad autorizzarlo al compimento dell’atto
Questa è l’unica ipotesi in cui con lo stesso decreto il giudice può nominare e autorizzare allo stesso tempo
Le norme relative alla responsabilità genitoriale sono inderogabili
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