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Nella maggior parte dei casi in cui ci si rivolge ad un notaio per stipulare un atto, vengono coinvolte più parti, e quindi più soggetti
Può però capitare, che si rechi allo studio notarile, una singola persona, con l’obiettivo di contrattare sia in nome proprio, che in nome di altri
Vediamo quindi come si può fare per stipulare un contratto con se stessi dal notaio e quali accortezze sono necessarie
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Il contratto con se stessi è un atto che prevede la sola presenza di una parte, ma che contrae sia nel suo interesse e a suo nome, e sia come rappresentante di un’altra parte, e nell’interesse di quest’ultima
Nonostante, la fattispecie sia particolare, non si tratta comunque di un negozio unilaterale, ma pur sempre di un contratto, poiché le parti sono comunque due (essendo due i centri di interesse)
E ciò, indipendentemente dal fatto che la persona che viene costituita dal notaio all’interno dell’atto notarile, sia una soltanto
Affinché questa fattispecie, espressamente disciplinata dal codice civile, possa essere utilizzata in modo efficace, evitando un potenziale conflitto di interessi, è necessario che vengano necessariamente rispettate alcune regole
Qualora si voglia contrattare con se stessi, vanno distinti i due aspetti, quindi il fatto che si stipuli sia a proprio nome, che a nome di qualcun’altro
Con riferimento al primo aspetto, si tratta di ciò che avviene nella maggior parte dei contratti, ovvero si conclude un atto direttamente a proprio nome, e nel proprio interesse
Invece, con riferimento al secondo aspetto, ovvero relativamente al fatto che si contragga anche per un’altra persona, si tratta di un’ipotesi un pochino differente
In primo luogo è necessario che ci sia un conferimento di poteri, da parte dell’altro soggetto, in nome del quale si stipula il contratto e che, in sostanza, viene rappresentato
Dunque, per un valido rogito, il conferimento di poteri avviene attraverso il rilascio di apposita procura
Detta procura, oltre che precedere il contratto, dovrà essere impostata in modo tale da autorizzare specificamente l’atto da compiere, e determinarne in via preventiva il contenuto (la persona che conferisce procura deve sapere per cosa la sta conferendo)
Nonostante si ritenga che l’autorizzazione specifica e la predeterminazione del contenuto siano dei requisiti alternativi, quindi sarebbe sufficiente che ne sussista solo uno, sarebbe più prudente che vengano previsti entrambi, onde evitare problemi di inefficacia del contratto
Infatti nello specifico, infatti la legge sanziona un contratto con se stesso, in assenza di questi elementi, con l’annullabilità
Nel caso di contratto con se stesso stipulato per atto notarile, la procura deve obbligatoriamente rivestire la stessa forma solenne
Normalmente in questa ipotesi si tratta di una procura speciale, prevista quindi per un singolo atto, che viene allegata in originale e non deve essere registrata
Si potrebbe scegliere di designare un unico notaio, per entrambi gli atti, anche per dare modo al professionista di inquadrare la fattispecie in maniera completa, consentendogli di acquisire, e fornire a sua volta, le dovute informazioni, e strutturare il contratto al meglio, per non avere problemi
Volendo quindi fare un esempio, per chiarire meglio: una persona interviene sia in proprio, nella qualità di parte acquirente, sia quale procuratore speciale di un altro soggetto, nella qualità di parte venditrice, in base ad una procura della quale si riportano gli estremi e che viene allegata
Al di là dei requisiti, e della procura redatta in un certo modo, non servono altre particolari documentazioni per il caso di contratto con se stesso dal notaio
In base alla singola tipologia di atto che si deve stipulare, andrà rispettata la documentazione prevista
Quindi, volendo continuare con l’ipotesi della compravendita di una casa, la documentazione non subirà particolari variazioni
Dunque ci sarà sempre bisogno, oltre che dei documenti di identità, dell’atto di provenienza, delle visure catastali e planimetrie, dei titoli edilizi (eccetto se si tratta di una costruzione ante 67) e dell’attestato di prestazione energetica
Presupponendo il preciso rispetto di tutte le regole e accortezze necessarie, esistono comunque delle situazioni in cui non è possibile utilizzare la fattispecie del contratto con se stesso, nonostante la sua comodità
Non si può ricorrere a questo strumento, ad esempio, qualora la rappresentanza non sia volontaria, come nel caso della procura, bensì legale
La rappresentanza legale è quella che riguarda l’intervenire in nome e per conto di soggetti incapaci, come minorenni o interdetti, che non potrebbero in ogni caso, partecipare all’atto direttamente e personalmente
Proprio per evitare fattispecie in cui il contratto con se stesso non sarebbe utilizzabile, è sempre opportuno un colloquio preliminare con il notaio, prima di procedere alla stipula
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Il contratto con se stesso, non è un autonomo tipo contrattuale, ma rappresenta uno dei modi con cui è possibile attuare una sostituzione di una delle parti di un atto
Dunque il costo andrà valutato con riferimento alla singola tipologia di atto notarile
Quindi, se il contratto con se stesso viene utilizzato nell’ambito dell’acquisto di una casa, dovranno essere corrisposte le imposte normalmente previste (registro, ipotecaria, catastale, ed imposta sul valore aggiunto nel caso di acquisto da costruttore)
Alle imposte, dovrà essere aggiunto il costo della procura
Infine andrà valutata la spesa relativa all’onorario del notaio rogante
Qualora si voglia avere un’idea più precisa, per valutare in modo consapevole se si tratta di una soluzione che possa essere adatta alle esigenze, è possibile richiedere un preventivo, compilando l’apposita sezione nella piattaforma
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