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Spesso sia per questioni personali dei genitori, che per scelta si decide di trasferire la proprietà della casa ai propri figli, ebbene, se questi non hanno ancora compiuto la maggiore età, l’unico modo per attuare il passaggio di proprietà dell’immobile è stipulare un atto notarile di donazione
Difatti, il figlio minore, in quanto tale, non gode di un proprio patrimonio e non può acquistare l’immobile attraverso una compravendita immobiliare dal Notaio, per questo l’ordinamento dà la possibilità ai genitori di concludere un contratto di donazione in favore del minore, attraverso il quale quest’ultimo diventa pieno proprietario o nudo proprietario, a seconda del tipo di donazione dell’intera proprietà o della sola nuda proprietà dell’immobile con riserva del diritto di usufrutto a favore dei genitori, senza dover versare alcuna somma di denaro
Seppur legittima tale tipologia contrattuale non è scevra da problematiche, una di queste riguarda il rispetto della legittima
È, infatti possibile che i genitori decidano di donare la casa solo ad uno dei figli e nona gli altri, ebbene in tal caso ricorre il rischio di ledere la legittima degli altri figli che non beneficiano della donazione
La donazione della casa da parte dei genitori in favore di uno solo dei figli, in tal caso minorenne, può essere oggetto di futura impugnazione da parte degli altri figli esclusi dall’attribuzione a titolo gratuito, i quali hanno diritto ad una quota di legge sulla futura successione dei genitori
Per evitare che la donazione sia in futuro impugnata per lesione della legittima è opportuno che anche gli altri figli alla donazione e fare in modo che questi poi cedano la loro quota al minore, in tal caso è necessario che si tratti di soggetti maggiorenni altrimenti non avrebbero la capacità di porre in essere un atto di donazione
Per far sì che il minore sia destinatario della donazione della casa da parte dei genitori o di altri soggetti come parenti, ad esempio, i nonni, è necessario che prima del rogito si proceda con la richiesta di un’autorizzazione o al giudice competente o allo stesso Notaio
Tendenzialmente, prima di stipulare la donazione in favore del minore bisogna seguire un iter ben preciso che ha inizio con la presentazione di un ricorso al giudice tutelare del luogo di residenza del minorenne
L’istanza al giudice deve essere dettagliata e specifica e deve contenere oltre alle informazioni anagrafiche dei soggetti richiedenti, le caratteristiche dell’immobile che si vuole donare, dunque, le informazioni catastali, il valore e il motivo dell’atto di donazione
Prima di rilasciare l’autorizzazione il giudice dovrà valutare attentamente l’istanza ricevuta e verificare che l’atto di donazione della casa da parte dei genitori o di chi altro sia intenzionato ad effettuare la donazione, sia rispondente all’interesse del minore
Di norma, solo se l’istanza di nomina dei rappresentanti legali, che possono essere i genitori, o il tutore qualora i genitori siano morti o ancorché esistenti non possano esercitare la responsabilità genitoriale, dà esito positivo si potrà stipulare la donazione a favore del minore
E successivamente il giudice dovrà anche rilasciare l’autorizzazione al compimento dell’atto, in tal caso al momento della stipula compariranno i rappresentanti legali e non il minore che è incapace di intervenire al rogito
Per questo è importante fare attenzione a questo preliminare passaggio prima di procedere con la donazione della casa al minore dal Notaio
La recente normativa, introdotta nell’ambito delle modifiche tese a rendere più celere il sistema giudiziario, ha introdotto la possibilità di richiedere direttamente al Notaio l’autorizzazione per stipulare determinati atti in cui intervengano, tra gli altri, i minori
Nello specifico, l’autorizzazione del minore dal Notaio può essere richiesta anche nel caso di donazione della casa al minore, quale alternativa alla possibilità di rivolgersi al giudice, in quanto la competenza del pubblico ufficiale non esclude quella del giudice
È bene precisare che la richiesta di rilasciare l’autorizzazione per l’atto di donazione della casa al minore deve necessariamente essere fatta allo stesso notaio che si occupa della stipula dell’atto, cosiddetto Notaio rogante, mediante un’espressa richiesta delle parti interessate
L’autorizzazione deve essere comunicata nei modi di legge ed acquista efficacia decorsi venti giorni dalle notificazioni e comunicazioni previste dalla nuova normativa, il che comporta che tale richiesta deve essere fatta necessariamente almeno venti giorni prima del giorno fissato per il rogito
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È possibile che il soggetto che decide di donare la casa al minore sia in conflitto di interessi con lo stesso, ad esempio, ciò accade quando il genitore, che è anche rappresentante legale del figlio, voglia donare a quest’ultimo la propria casa
Ebbene, il genitore non può intervenire sia come donante che come soggetto che riceve la donazione a favore del figlio, tendenzialmente, in tal caso il giudice tutelare dovrà nominare un soggetto terzo, definito curatore speciale, il quale agirà in nome e per conto del minore
Anche il curatore dovrà essere autorizzato o dal giudice o dal Notaio per la stipula dell’atto di donazione della casa
Tendenzialmente, ad avere la responsabilità genitoriale sono entrambi i genitori e se entrambi decidono di donare la casa al figlio minore d’età, il conflitto di interessi in tal caso sussiste per entrambi e dovrà essere nominato il curatore speciale
Qualora sia solo uno dei genitori in conflitto d’interessi con il figlio, sarà l’altro genitore a farsi autorizzare e a rappresentare il minore in atto
È possibile che il minore non abbia i genitori o che questi non siano in grado di rappresentarlo, pertanto sarà nominato un tutore, il quale deve rispettare gli interessi del minore, altrimenti ai sensi di legge verrà nominato dal giudice un protutore
Qualora anche il protutore si trovi in conflitto di interessi con il minore per il compimento dell’atto, il giudice nominerà un curatore speciale che agirà in nome e per conto del minore
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