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La cessione dei beni ai creditori, anche detta Cessio Bonorum, è definita dal Codice Civile come il contratto con il quale il debitore incarica i suoi creditori, o solo alcuni di essi, di liquidare tutte o alcune delle sue attività e di ripartirne tra loro il ricavato in soddisfacimento dei loro crediti
Benché il legislatore definisca il contratto “cessione dei beni”, in realtà nelle norme dedicate a questo contratto viene prevista una serie di poteri ed obblighi delle parti tipici del mandato
Piuttosto che una vendita finalizzata alla soddisfazione di un credito, si tratta più precisamente di un mandato con rappresentanza, dal momento che il debitore incarica i suoi creditori di vendere in suo nome e conto i propri beni
Con il contratto, seppur chiamato cessione dei beni, il debitore non cede i beni, ma ne conserva la titolarità, finché essi non sono venduti dai suoi creditori in esecuzione dell’incarico
Il debitore, però, non può disporre dei beni ceduti
Questo garantisce ai creditori la propria aspettativa di soddisfarsi sul ricavato della vendita
Le spese necessarie per la liquidazione devono essere anticipate dai creditori che hanno partecipato alla cessione o vi hanno aderito, con la possibilità di recuperarle trattenendone l’importo sul ricavato della liquidazione
La mancata anticipazione delle spese da parte di uno dei creditori non comporta l’esclusione dal riparto, ma il creditore dovrà versare agli altri cessionari le spese sostenute più gli interessi moratori
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L’utilità di questo contratto è chiara: consentire al debitore ed ai creditori di evitare la lunga e costosa procedura esecutiva
Ai creditori viene affidata la gestione di tutti o parte dei beni del debitore fino al momento dell’alienazione
Il ricavato delle vendite viene ripartito tra i creditori che partecipano al contratto con il fine di estinguere i debiti
La cessione dei beni ai creditori ha caratteristiche proprie dovute alla finalità del contratto e alla delicatezza dell’operazione
Il contratto è definito consensuale, cioè si perfeziona con l’accordo delle parti
La proposta proviene di norma dal debitore, ma non si può escludere l’ipotesi opposta
Di norma, essa si rivolge a tutti i creditori, ma - come si ricava dalla stessa nozione - non è escluso che il contratto sia concluso con alcuni di essi soltanto o addirittura solo con uno di essi
Se la cessione è stipulata solo con alcuni dei creditori, quelli esclusi potrebbero aderire successivamente, fino al momento in cui non si procede al riparto delle somme ricavate
La cessione si configura, quindi, come contratto aperto, ma sembrerebbe possibile prevedere esplicitamente che all’accordo non possano aderire successivamente altri creditori
Quanto ai creditori anteriori alla cessione che non vi hanno partecipato, questi mantengono il diritto di agire in via esecutiva, quindi in sede giudiziale, anche sui beni oggetto della cessione dei beni ai creditori
Il contratto ha ad oggetto talune o alcune attività del debitore
È necessario che il debitore indichi espressamente i beni oggetto di cessione
Se oggetto della cessione sono tutti i beni del debitore, essi non possono essere valutati unitariamente, ma ognuno di essi continua ad essere indipendente, quindi non si forma una massa di beni
Sembrerebbe lecito che oggetto della cessione dei beni ai creditori possano essere anche beni futuri
Il Codice Civile impone per la cessione dei beni la forma scritta a pena di nullità, qualunque sia la natura dei beni ceduti, in considerazione dell’importanza della funzione sociale del contratto
Il contratto di cessione dei beni che ha ad oggetto beni immobili o mobili registrati deve essere trascritto, al fine di dare pubblicità dell’indisponibilità del bene da parte del debitore a favore di una miglior garanzia dei creditori
La cessione dei beni ai creditori può intercorrere soltanto tra un debitore ed i suoi creditori
La preesistenza di un rapporto di credito/debito è un presupposto essenziale e fondamentale
Ciò significa che non è ammessa la cessione di beni quando il soggetto cedente è un terzo
Qualora ci fosse un terzo che voglia aiutare a sanare i debiti di un altro soggetto, è necessario far precedere la cessione dei beni ai creditori da un’espromissione o da un accollo (contratti con i quali si aggiungono persone dal lato passivo di una obbligazione, quindi si aggiungono debitori a favore del creditore), di modo che il terzo, diventato anch’esso debitore, possa concludere il contratto
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La norma disciplina in modo essenziale la fattispecie contrattuale prevedendo i poteri dei creditori, del debitore e il momento di liberazione dai debiti
I creditori hanno l’amministrazione dei beni ceduti e possono esercitare tutte le azioni di carattere patrimoniale relative a tali beni per la conservazione dei beni stessi per il tempo strettamente necessario alla loro liquidazione
Il debitore può controllare la gestione dei creditori ed ha anche il diritto di ottenere il rendiconto di ogni affare compiuto, o il rendiconto annuale, se la gestione si protrae per più anni
Non sono precisati i criteri per la redazione del rendiconto, ma sembrerebbe possibile ritenere che esso debba essere accompagnato da documenti giustificativi delle operazioni svolte
Il riparto deve avvenire tra i creditori in proporzione ai rispettivi crediti e salve le cause di prelazione
L’eventuale residuo spetta al debitore
Si ammette, comunque, una ripartizione non proporzionale
Sembrerebbe possibile prevedere che se solo una parte dei beni sia stata liquidata, i creditori possano accordarsi nel senso di destinarne il ricavato per soddisfare integralmente alcuni di essi, di modo che costoro non partecipino ai futuri riparti
Qualora però, i proventi delle liquidazioni successive non consentano di soddisfare tutti i creditori rimasti, le assegnazioni anticipate non saranno definitive ma dovranno essere ridistribuite
Il debitore è liberato dai debiti dal giorno in cui i creditori ricevono la parte loro spettante sul ricavato della liquidazione e nei limiti di quanto ricevuto
Ma sembrerebbe possibile prevedere la liberazione anche dal giorno della conclusione del contratto
La risposta è sì
Il debitore può recedere dal contratto offrendo il pagamento del capitale e degli interessi a coloro con i quali ha contrattato o che hanno aderito alla cessione
Il recesso ha effetto dal giorno del pagamento ed il debitore è tenuto al rimborso delle spese di gestione
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Quando la Cessione viene fatta dal debitore che dichiara di cedere tutti i suoi beni, ma che ha nascosto parte notevole di essi oppure ha occultato passività o simulato passività inesistenti, i creditori possono chiedere l’annullamento del contratto
Si ritiene che anche l’intestazione fittizia di beni in capo a terzi compiacenti debba considerarsi mezzo idoneo per nascondere beni perché ricorrerebbe un’ipotesi di dissimulazione giuridica
La dissimulazione deve riguardare parte notevole dei beni del debitore, da valutare in base al loro valore
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