Trova il Notaio Online e Ottieni Preventivi Notarili Senza Impegno
SERVE LA CONSULENZA DEL NOTAIO ?
Contatta il Notaio e Fai un PREVENTIVO
CLICCA QUI È GRATIS
La distribuzione degli utili tra i soci di un qualsiasi tipo di società, sia di persone che di capitali, rappresenta una delle problematiche più discusse in una compagine sociale
In assenza di indicazioni specifiche gli utili si attribuiscono in base alla partecipazione che un socio ha al capitale
Che cosa vuol dire questo? Significa che se la società è composta da quattro soci in parti uguali, in assenza di clausole statutarie che possano prevedere una diversa regolamentazione, gli utili si suddividono in base alle proporzioni previste per la partecipazione al capitale sociale
Non è escluso che i soci possano disciplinare in maniera differente in virtù di ragioni interne concordate
Vediamo in che modo è possibile procedere
Prima di comprendere in che modo è possibile beneficiare degli utili di una srl nel caso in cui si faccia parte della compagine sociale, è opportuno comprendere quando questi possono essere distribuiti
Per comprendere al meglio il concetto, è necessario innanzitutto conoscere la differenza tra utili di periodo ed utili di esercizio
Per utile di periodo deve intendersi quell'utile che è in fase di formazione in quanto non risultante da un bilancio d'esercizio regolarmente approvato, bensì da situazioni patrimoniali infrannuali
Generalmente il bilancio di esercizio coincide con l’anno solare e pertanto solo a chiusura dell’esercizio sociale (31 dicembre) entro i termini previsti dalla legge, si potrà approvare il bilancio di una società dal notaio e comprendere se la società abbia obiettivamente registrato utili di esercizio o quegli utili registrati durante l’anno siano stati erosi dalle perdite
Solo a seguito dell’approvazione del bilancio, sarà possibile provvedere alla distribuzione degli utili in base a quanto previsto nello statuto dai soci
Per modificare la distribuzione degli utili, è importante comprendere quali sono le clausole ammesse
In particolare è possibile introdurre clausole che prevedano limiti massimi espressi in misura assoluta, esercizio per esercizio, limiti massimi espressi in misura relativa, assumendo come parametro un dato variabile, limiti massimi espressi soltanto in relazione al tempo, in modo che gli utili di categoria di quote spettino solo al decorrere di una determinata data
L’autonomia statutaria pertanto non pone limiti stringenti e lascia grande spazio ai soci per definire la distribuzione, in modo tale da coordinare le attività svolte dalla società nel migliore dei modi
La società a responsabilità limitata, prevede una possibilità ulteriore rispetto ad altri tipi di società che è quella di attribuire un diritto particolare a un socio individuato nello specifico
Pertanto è possibile che il diritto particolare nella distribuzione degli utili, come concordato dai soci, attenga ad un’attribuzione in misura maggiorata, oppure in misura fissa, in misura più che proporzionale etc
È possibile anche stabilire sia nel corso dell’attività sociale, che al momento della costituzione della stessa, una categoria di quote e non un diritto particolare, e ciò vuol dire che tutti coloro che saranno titolari di quella categoria di quota, potranno avere un trattamento differente nella distribuzione degli utili
Questa rappresenta quindi un’alternativa alla clausola statutaria, così come all’attribuzione di un diritto particolare e può essere adottata solo se la srl è una p
m
i
(piccola media impresa)
SERVE LA CONSULENZA DEL NOTAIO ?
Contatta il Notaio e Fai un PREVENTIVO
CLICCA QUI È GRATIS
Per l’introduzione di una clausola statutaria che preveda una distribuzione degli utili in maniera diversa da quanto già stabilito, è necessario recarsi dal notaio
Quest’ultimo redigerà il verbale di assemblea per atto pubblico notarile e descriverà ciò che i soci hanno asserito durante i lavori assembleari e ciò che hanno deliberato con le maggioranze statutarie
Una delle domande più diffuse che viene posta al notaio prima di modificare lo statuto, è quanti soci devono essere d’accordo per la modifica? È necessaria l’unanimità? Bisogna che tutti siano d’accordo? Qual è il quorum per raggiungere il risultato?
Per le modifiche statutarie non è necessario il consenso unanime dei soci, ma basta la cosiddetta maggioranza, in quanto a partire dal 2003, con la riforma del diritto societario, è tramontato il cosiddetto principio di unanimità per le società di capitali, salvo quanto espressamente previsto dal legislatore
Mentre per la modifica dello statuto basta il consenso della maggioranza dei soci, per l’introduzione di un diritto particolare in tema di distribuzione degli utili o in generale per qualsiasi diritto particolare, è necessaria l’unanimità, salvo una diversa volontà
La ragione dell’unanimità risiede nel fatto che si sta scegliendo in maniera specifica di voler attribuire a un singolo socio un diritto diverso rispetto agli altri e pertanto la modifica non porrebbe tutti sullo stesso piano
Nel caso in cui si intenda apportare una modifica allo statuto dal notaio, in tema di distribuzione di utili, così come di qualsiasi altra clausola, è possibile richiedere mediante la piattaforma di NotaioFacile un preventivo gratuito notarile, senza alcun costo di iscrizione o registrazione, in pochi semplici passaggi, rispondendo alle domande proposte dal portale
Avere un’idea dei costi da sostenere per qualsiasi tipo di operazione societaria o per qualsiasi atto notarile, può essere un’informazione utile per pianificare il proprio budget a disposizione con maggiore serenità e consapevolezza
Il servizio oltre a non aver alcuna spesa non implica alcun impegno e consente di entrare anche in contatto diretto con un notaio, senza intermediazioni, in modo tale da poter richiedere eventualmente, qualora lo si desideri, un colloquio
NF è l'unico Originale
Diffidate dalle imitazioni
NO Mediatori, NO Intermediari,
NO Dottori di chissà quale Studio
NotaioFacile®
Web Service S.R.L.
V. Vincenzo Foppa N.41
20144 Milano (MI)
P.I.07881240969