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La divisione è il tipico atto che serve a sciogliere una situazione di proprietà comune tra più persone
In particolare, si converte la comproprietà sull’intero, in una proprietà esclusiva su singoli beni, assegnati ai partecipanti alla comunione
Fra le forme che possono essere utilizzate per attuare la divisione, rientra quella mediante atto pubblico dal notaio
Quindi, con un contratto i condividenti pongono fine alla comunione, assegnandosi determinati beni, in corrispondenza delle loro quote di diritto
Potrebbe, però, accadere che la divisione non possa essere attuata nell’immediato, vediamo in quali casi e come poter risolvere
Il primo caso in cui non si può fare la divisione, è proprio quello in cui sia stato posto specifico divieto dal testatore
Infatti, all’interno di un testamento, egli può prevedere che la divisione della sua eredità (o soltanto di alcuni beni individuati in modo preciso) non possa essere compiuta, prima di un determinato lasso di tempo
Questo termine, che inizia a decorrere dalla data della sua morte, non può però essere superiore a cinque anni
Si tratta, quindi, non di un impedimento generale, ma di un rinvio temporale
Ovviamente una simile disposizione non può riguardare l’ipotesi in cui il testatore, attribuisca direttamente i beni per testamento (e dunque attui lui stesso la divisione) ma solo nel caso in cui, una volta apertasi la successione, si apra una comunione ereditaria fra i coeredi, che necessiti di essere divisa e apporzionata
Un'altra situazione che può verificarsi è la seguente: potrebbero voler rimandare il compimento delle operazioni divisionali, proprio le stesse persone coinvolte nella divisione, ovvero i coeredi o più in generale i comunisti (ovvero i partecipanti alla comunione, di qualunque natura essa sia)
In questo caso, è possibile che venga stipulato un apposito patto di rimanere in comunione
Anche qui deve essere previsto un limite temporale, che non sia superiore ai 10 anni
Ovviamente una simile decisione, che comporti un rinvio, deve essere presa con parere condiviso da tutti i partecipanti, e non solo da alcuni
Nonostante la divisione dal notaio sia una delle divisioni più comuni, non va dimenticato che è un’importanza può rivestirla anche l’autorità giudiziaria
Nello specifico, il giudice, potrebbe sospendere la divisione dell’eredità o la divisione di alcuni beni, qualora questa possa recare un pregiudizio notevole al patrimonio ereditario
Ovviamente il giudice non può agire in autonomia, ma preliminarmente avrà bisogno di apposita richiesta proveniente da parte di uno dei partecipanti
Anche in questa situazione, come quelle sopra citate, la divisione può essere sospesa solo per un periodo di tempo non superiore ai cinque anni
Mettendo per un attimo da parte eventuali richieste del testatore, dei partecipanti alla divisione, oppure di un giudice, è la legge a prevedere espressamente due casi di impedimento alla divisione
Questi casi di impedimento, riguardano la presenza di nascituri
A questo punto va compiuta la distinzione fra nascituri concepiti, e fra nascituri non concepiti
Nel caso di nascituro già concepito, la divisione non può aver luogo prima che questo sia nato
Qualora, invece, i nascituri siano non concepiti, e non siano stati istituiti in una quota determinata, è possibile che venga svolta un’attività particolare
In questo caso, infatti, la divisione viene compiuta ugualmente, escludendo il nascituro, nell’attesa della sua venuta al mondo, adottando opportune cautele
La stessa regola si applica qualora sia pendente un giudizio sul riconoscimento dello status di figlio, non ancora terminato nel momento in cui deve essere effettuata la divisione
Si è visto, finora, come più che ipotesi di divieto di divisione, si tratti di semplici forme di rinvio, visto che tutte devono essere contenute all’interno di precisi limiti temporali, o sottostare a determinate regole e meccanismi
Non sarebbe possibile infatti prevedere un divieto assoluto di divisione, perché questo creerebbe notevoli complicazioni pratiche
Si potrebbe dire che questa regola trova un’eccezione, qualora ci siano determinati immobili all’interno della massa che non possono essere divisi, per loro natura, o per particolari interessi superiori
In questo caso, non possono essere attribuiti a nessuno dei partecipanti alla comunione, ma devono essere venduti all’asta, e successivamente suddiviso il ricavato
A questo punto viene spontaneo chiedersi, se sia possibile, per qualcuno dei partecipanti alla comunione, evitare di prenderne parte, e quindi se sia possibile sottrarsi alla partecipazione alle operazioni divisorie
La legge non consente questa possibilità, prevedendo infatti che alla divisione, fermo restando eventuali rinvii nelle ipotesi sopra descritte, debbano partecipare tutti quanti, affinché si possa procedere con le assegnazioni
Ciò che però è consentito, è che venga assegnato un bene ad una persona, che quindi esce dallo stato di comunione, chiamato stralcio divisionale
In ogni caso, per qualunque dubbio in relazione al caso concreto, sarà d’aiuto e anzi potrebbe rilevarsi fondamentale, avvalersi dell’informativa del notaio
Per concludere, dopo essersi occupati di tutte le situazioni soggettive, e volontarie, di rinvio della divisione, si ritiene sia utile precisare cosa succede se fra i beni facenti parte della massa, esista un immobile abusivo
Con immobile abusivo, si fa riferimento ad un fabbricato che è stato edificato, o ristrutturato in modo importante, senza un titolo edilizio (ma anche senza che si ricada in una delle ipotesi in cui andrebbe bene una dichiarazione ante 67)
La risposta da dare all’interrogativo è la seguente: l’immobile abusivo, fino a che la situazione non sia sanata, non può essere oggetto di divisione
Lo sarà solo nel momento in cui verrà compiuta apposita regolarizzazione, restando, fino a quel momento, nello stato di comproprietà ed all’interno della massa
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