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La condizione di reciprocità


Lo straniero dal notaio

Se un cittadino straniero si trovi in Italia per le ragioni più disparate e abbia intenzione di restare per un lungo periodo, potrebbe, ad un certo punto, trovarsi a stipulare un atto pubblico dal Notaio

Quindi è necessario capire se possa farlo nonostante non sia residente in Italia e che documentazione serva in questo caso

Riguardo al primo dubbio, non è necessario che una persona sia residente in Italia per stipulare un atto pubblico dal Notaio italiano

Ciò che è importante, infatti, è solo che il Notaio agisca nel territorio di sua competenza, e non al di fuori, e la sua competenza è estesa alla Regione in cui si trova il suo Distretto

Con riferimento al secondo dubbio, ecco vari chiarimenti sulle condizioni che devono verificarsi affinché il cittadino straniero possa validamente stipulare, ed i documenti eventualmente necessari

Cos’è la condizione di reciprocità

La condizione di reciprocità consiste nella possibilità che il cittadino straniero che si trovi in Italia, possa godere degli stessi diritti civili attribuiti al cittadino italiano, ma questo solo qualora il cittadino italiano possa, nello Stato da cui proviene il cittadino straniero, godere dei medesimi diritti

Proprio perché si tratta si una condizione che si verifica soltanto se ci sia questa corrispondenza reciproca fra gli Stati, si parla di reciprocità

Questo principio è affermato dall’articolo 16 delle Preleggi

Risulta opportuno precisare che si parla di reciprocità solo con riferimento a diritti non fondamentali della persona, poiché per quelli fondamentali, inseriti nella nostra Costituzione, come per esempio il diritto alla vita ed il diritto alla salute, non c’è bisogno di alcuna verifica, ma si tratta di diritti garantiti e tutelati in qualunque caso e qualunque sia la nazionalità del cittadino estero

Come so se c’è reciprocità fra Italia ed un Paese estero

La verifica della condizione di reciprocità fra l’Italia ed il Paese in cui è residente il cittadino straniero è una verifica che deve essere fatta preventivamente, quindi prima della stipula effettiva dell’atto dal Notaio

Per poterla accertare ci sono diversi metodi:

Il metodo della reciprocità diplomatica: i cittadini e gli stranieri vengono parificati nei diritti solo se è previsto da appositi accordi intergovernativi fra gli Stati coinvolti; Il metodo della reciprocità legislativa: quando nell’ordinamento dello Stato estero esiste una norma che riconosce agli stranieri gli stessi diritti attribuiti ai propri cittadini, e quindi quando il cittadino italiano può esercitare in quel Paese gli stessi diritti che lo straniero vuole esercitare nello Stato italiano; Il metodo della reciprocità di fatto o sostanziale: si ha quando, a prescindere dalla presenza di accordi internazionali o leggi straniere, l'ordinamento straniero consente in concreto ai cittadini italiani, di godere dei diritti di cui lo straniero intende beneficiare una volta che si trovi in Italia

Questo criterio ha bisogno di un accertamento che non è limitato alla verifica della legge vigente nel Paese straniero, ma anzi riguarda anche ciò che accade nella realtà di tutti i giorni, richiedendo una conoscenza approfondita della prassi

Si tratta, però, di informazioni che il Notaio ha comunque modo di reperire caso per caso, tenendo conto dei dati pubblicati e aggiornati dal Ministero degli Affari Esteri

Come faccio se non c’è la reciprocità

Qualora la reciprocità possa mancare oppure sia complesso o incerto il suo concreto accertamento, ci sono comunque delle alternative

Non serve verificare la reciprocità, infatti, in nessuna di queste ipotesi:

nel caso in cui il cittadino straniero, sia però cittadino di uno stato membro dell’Unione Europea

Esiste, infatti, la cosiddetta Cittadinanza europea, quale cittadinanza che si aggiunge a quello dello stato di provenienza e che accomuna ed unisce tutti gli stati membri; qualora l’Italia abbia sottoscritto con il Paese in cui risiede il cittadino straniero, un accordo bilaterale in ambito di promozione e protezione degli investimenti;  se il cittadino straniero è titolare di un permesso di soggiorno

Con riferimento a quest’ultima ipotesi, va, però specificato, che tale permesso deve essere ancora in corso di validità, non essendo possibile che il Notaio accetti in atto un permesso di soggiorno scaduto

Discorso diverso è se, per il permesso di soggiorno scaduto, è stata già presentata, prima della stipula, tempestiva e non tardiva, istanza di rinnovo

In secondo luogo, non è sufficiente che il permesso di soggiorno sia stato rilasciato da un qualunque stato dell’Unione Europea, poiché deve essere stato necessariamente rilasciato dallo Stato Italiano

La lingua dell’atto pubblico

Chiarita la possibilità che il cittadino straniero, qualunque sia la sua nazionalità, possa, con le dovute accortezze e gli opportuni consigli del notaio, stipulare qualsiasi atto pubblico, non servono altri accorgimenti nel caso in cui egli conosca e comprenda la lingua italiana

Se, però, il cittadino estero non conosca la lingua italiana, è comunque necessaria la presenza in atto di due testimoni, ed inoltre:

qualora il Notaio conosca bene la lingua con cui si esprime la persona straniera, e questa sia conosciuta anche dai testimoni, l’atto originale può essere rogato direttamente in lingua straniera, mentre la parte in italiano sarà la traduzione; qualora il Notaio non conosca la lingua del comparente straniero, servirà l’ausilio in atto di un interprete, scelto dalle parti, che dovrà prestare giuramento

L’atto andrà poi tradotto nella lingua straniera, per verificare che il contenuto corrisponda a ciò che la parte effettivamente richiedeva

In entrambe le ipotesi, sarà necessario che tutti e due gli atti, sia l’originale che la sua traduzione, siano debitamente sottoscritti dalle parti e dal Notaio

Nel caso in cui il Notaio non conosca la lingua e debba intervenire l’interprete, anche lui sarà tenuto a sottoscrivere l’atto pubblico e la sua traduzione


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