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Se un cittadino straniero si trovi in Italia per le ragioni più disparate e abbia intenzione di restare per un lungo periodo, potrebbe, ad un certo punto, trovarsi a stipulare un atto pubblico dal Notaio
Quindi è necessario capire se possa farlo nonostante non sia residente in Italia e che documentazione serva in questo caso
Riguardo al primo dubbio, non è necessario che una persona sia residente in Italia per stipulare un atto pubblico dal Notaio italiano
Ciò che è importante, infatti, è solo che il Notaio agisca nel territorio di sua competenza, e non al di fuori, e la sua competenza è estesa alla Regione in cui si trova il suo Distretto
Con riferimento al secondo dubbio, ecco vari chiarimenti sulle condizioni che devono verificarsi affinché il cittadino straniero possa validamente stipulare, ed i documenti eventualmente necessari
La condizione di reciprocità consiste nella possibilità che il cittadino straniero che si trovi in Italia, possa godere degli stessi diritti civili attribuiti al cittadino italiano, ma questo solo qualora il cittadino italiano possa, nello Stato da cui proviene il cittadino straniero, godere dei medesimi diritti
Proprio perché si tratta si una condizione che si verifica soltanto se ci sia questa corrispondenza reciproca fra gli Stati, si parla di reciprocità
Questo principio è affermato dall’articolo 16 delle Preleggi
Risulta opportuno precisare che si parla di reciprocità solo con riferimento a diritti non fondamentali della persona, poiché per quelli fondamentali, inseriti nella nostra Costituzione, come per esempio il diritto alla vita ed il diritto alla salute, non c’è bisogno di alcuna verifica, ma si tratta di diritti garantiti e tutelati in qualunque caso e qualunque sia la nazionalità del cittadino estero
La verifica della condizione di reciprocità fra l’Italia ed il Paese in cui è residente il cittadino straniero è una verifica che deve essere fatta preventivamente, quindi prima della stipula effettiva dell’atto dal Notaio
Per poterla accertare ci sono diversi metodi:
Qualora la reciprocità possa mancare oppure sia complesso o incerto il suo concreto accertamento, ci sono comunque delle alternative
Non serve verificare la reciprocità, infatti, in nessuna di queste ipotesi:
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Chiarita la possibilità che il cittadino straniero, qualunque sia la sua nazionalità, possa, con le dovute accortezze e gli opportuni consigli del notaio, stipulare qualsiasi atto pubblico, non servono altri accorgimenti nel caso in cui egli conosca e comprenda la lingua italiana
Se, però, il cittadino estero non conosca la lingua italiana, è comunque necessaria la presenza in atto di due testimoni, ed inoltre:
In entrambe le ipotesi, sarà necessario che tutti e due gli atti, sia l’originale che la sua traduzione, siano debitamente sottoscritti dalle parti e dal Notaio
Nel caso in cui il Notaio non conosca la lingua e debba intervenire l’interprete, anche lui sarà tenuto a sottoscrivere l’atto pubblico e la sua traduzione
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