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La differenza tra atto pubblico e scrittura privata è sostanziale: mentre il primo, l’atto pubblico, è un atto redatto con particolari formalità da un Notaio o da un altro pubblico ufficiale, la scrittura private può esser redatta da chiunque
Il primo tuttavia ha una particolare forza probatoria: fa fede di fronte alla legge e può essere messo in dubbio solo avviando una particolare procedura che si chiama querela di falso
Per questo motivo gli atti che, per esempio, sanciscono il passaggio di proprietà di un bene, mobiliare o immobiliare, normalmente vengono redatti come atti pubblici
Facciamo un esempio: in caso di compravendita immobiliare tra privati, o comunque se il venditore non è un costruttore, è possibile sottoscrivere una proposta d’acquisto in forma di scrittura privata, ma impegnerà soltanto l’acquirente
Se invece si decide di sottoscrivere un contratto preliminare presso un Notaio questo farà fede anche nei confronti di terzi
Un’altra differenza fondamentale è la forma, mentre la scrittura privata non ha una forma precisa, l’atto pubblico deve: essere redatto da un Notaio o da altro pubblico ufficiale che accerti la volontà delle parti; contenere le indicazioni relativa all’art
51 della legge notarile relative all’intestazione che sarà repubblica italiana, al luogo ed alla data in cui viene redatto, al contenuto, alle generalità dei convenuti e a tutto quanto normato dal citato articolo 51, compresa l’avvenuta lettura da parte del Notaio alle parti; deve inoltre essere sottoscritto contestualmente dal Notaio e dalle parti, deve essere conservato nei repertori, è soggetto al controllo del Conservatore dell’archivio notarile
Abbiamo visto che differenza c’è tra atto pubblico e scrittura privata, vediamo ora che cos’è la scrittura privata autenticata
Si tratta di una scrittura privata la cui firma viene apposta alla presenza di Notaio o di un altro pubblico ufficiale, non è tuttavia previsto che la firma venga apposta contestualmente, e questa particolarità la rende uno strumento agile
Una scrittura privata autenticata ha maggior forza probatoria di una semplice scrittura privata anche perché il Notaio che procede all’autenticazione è tenuto ad effettuare il controllo di legalità sulla scrittura privata da autenticare
L’art
28 della legge notarile vieta infatti al Notaio di ricevere atti che siano espressamente proibiti dalla legge
Oltre a ciò va segnalato che il codice deontologico dei Notai all’articolo 48 sottolinea come l’autenticazione delle firme nella scrittura privata comporti l’obbligo di verificare non solo la legalità dei contenuti, ma anche la loro corrispondenza alla volontà delle parti “di regola anche mediante la sua lettura alle stesse parti prima della sottoscrizione”; sempre lo stesso articolo suggerisce anche di indicare nell’autentica e nei repertori “il luogo del comune nel quale l’atto è autenticato”
Autenticare una scrittura privata ha naturalmente un costo, che viene stabilito dal Notaio
Come sappiamo non esistono tariffe Notarili a cui fare riferimento per questa ragione in caso di necessità di autenticazione di una scrittura privata è sempre opportuno chiedere un preventivo
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