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La fondazione è un ente senza scopo di lucro che un soggetto, cosiddetto fondatore, decide di costituire per realizzare un determinato fine, solitamente di interesse pubblico o privato particolarmente importante
A questo fine, viene previsto un atto di dotazione, ovvero il fondatore destina determinati beni immobili o una determinata somma di denaro al fine prestabilito
L’ente nasce quindi dalla volontà di un soggetto fondatore come elemento soggettivo, nonché un aspetto oggettivo che deriva dal patrimonio iniziale, costituito dai beni di cui viene dotata la fondazione nell’atto costitutivo
Il fondatore è un soggetto diverso dall’ente fondazione che deriva dall’atto costitutivo, è il soggetto propulsore che manifesta la volontà costitutiva dell’ente
Solitamente si tratta di un soggetto singolo, che personalmente decide di costituire questo ente
Ciò caratterizza proprio la differenza rispetto alla fondazione di partecipazione, sulla quale ci soffermiamo nel prosieguo
La fondazione di partecipazione è un ente senza scopo di lucro con delle caratteristiche peculiari che la rendono differente rispetto alla fondazione tradizionale, che è l’unica ad essere disciplinata dal codice civile
Qualora si voglia avvicinarsi a questo tipo di ente differente occorre recarsi dal Notaio ed esporre la propria idea di fondazione, per capire a quale tipo riferirsi in relazione al soggetto che la costituisce
La principale differenza risiede nei soggetti fondatori: nella fondazione di partecipazione non vi è un unico soggetto fondatore, bensì i fondatori sono più di uno e possono essere ad esempio vari enti che condividono gli stessi obbiettivi e fini
Per questo motivo, la fondazione di partecipazione si avvicina molto all’associazione, dal punto di vista soggettivo, pur avendo le peculiarità organizzative e patrimoniali della fondazione
L’assonanza tra i due enti risiede nella circostanza per cui l’associazione è un ente che promana dalla volontà di più soggetti, che si uniscono in una organizzazione per perseguire uno scopo non di lucro
La fondazione, invece, manca di questo carattere associativo, provenendo la volontà da un unico fondatore
L’elemento soggettivo plurimo della fondazione di partecipazione è ciò che la avvicina alla associazione
La fondazione di partecipazione consente a più soggetti di investire in un unico scopo collettivo, che è quello appunto che viene predefinito nell’atto costitutivo
Tra questi soggetti ci può essere anche un soggetto pubblico, pertanto il modello di ente prevede proprio la collaborazione tra pubblici, privati e cittadini volontari
Rispetto alla fondazione tradizionale, dove vi è un unico soggetto, qui possono esservi vari soggetti promotori
La fondazione in oggetto può essere utilizzata soprattutto da enti pubblici per realizzare iniziative pubbliche tese al benessere della collettività
Si può trattare di scopi anche privati, ma prevalentemente si tratta di interessi di tipo pubblico, per il perseguimento dei quali si utilizzano anche fondi provenienti dal privato
L’ente in oggetto, oltre alla pluralità di fondatori come sopra anticipato, prevede la presenza di una partecipazione concreta da parte di tutti gli stessi partecipanti, in base ad una precisa organizzazione che viene definita nell’atto costitutivo
In secondo luogo, si caratterizza per la presenza di un patrimonio che si forma in modo progressivo anche grazie al fatto che non vi è un unico conferente (come invece avviene nella fondazione tradizionale) bensì vari conferenti diversi, anche sopravvenuti rispetto al patrimonio iniziale
Quest’ultimo, infatti, non è autosufficiente ma si va formandosi nel corso del tempo, infatti la fondazione di partecipazione è stata definita anche un ente a struttura aperta, con la possibilità di ricevere adesioni da più parti
Si distinguono i fondatori promotori, ovvero coloro che si recano dal Notaio per la costituzione della fondazione, dai nuovi fondatori, ovvero i soggetti che partecipano successivamente, sulla base di una specifica previsione dell’atto costitutivo
Inoltre, vi sono i soggetti partecipanti, altrimenti detti “aderenti”, i quali possono contribuire attraverso versamenti in denaro
In sostanza, rispetto alla fondazione tradizionale vi sono più soggetti che contribuiscono alla realizzazione dello scopo previsto nell’atto costitutivo
Per la costituzione della fondazione, si devono recare dal Notaio tutti i soggetti fondatori, dichiarando la volontà di costituire l’ente di riferimento
Nell’atto, occorre indicare tutte le norme che regolano il funzionamento della fondazione, i requisiti per potere diventare fondatori partecipanti, la struttura organizzativa, le forme di controllo dell’ente, le regole del suo scioglimento
Tutto viene inserito in una sorta di statuto che viene redatto dal Notaio sulla base delle indicazioni dei fondatori
Deve essere specificato nel dettaglio lo scopo perseguito dalla fondazione, che andrà a regolamentare la vita dell’attività
Di fondamentale importanza è, inoltre, il patrimonio che viene costituito con l’atto di dotazione
L’atto di dotazione consiste nell’atto di trasferimento di beni immobili o denaro dal fondatore alla fondazione
In sostanza, i fondatori prevedono il trasferimento a favore della costituenda fondazione di una serie di beni mobili e immobili (ad esempio, un appartamento che costituisca la sede sociale, un fondo in denaro per iniziare l’attività, beni immobili come un’automobile o beni di arredamento)
Questo trasferimento avviene nel medesimo atto costitutivo della fondazione e consente di formare il patrimonio iniziale dell’ente
Accanto al patrimonio iniziale, si forma anche il fondo di gestione, con il quale si gestiscono le attività quotidiane della fondazione
L’atto costitutivo della fondazione di partecipazione sconta un’imposta di registro, oltre all’onorario del Notaio
Il costo viene ripartito tra i soci fondatori, i quali possono suddividere la spesa o in parti uguali oppure in relazione a quanto ciascuno di essi abbia versato nell’atto di dotazione
La fondazione viene poi iscritta nell’apposito registro degli enti del terzo settore, (ETS), di recente entrato in vigore, che successivamente le consente di ottenere la personalità giuridica
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