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Sempre più spesso la realtà di tutti i giorni è caratterizzata dalla presenza di tantissime figure ed enti, che perseguono gli scopi più disparati
La libertà testamentaria, correlata al principio di autonomia, relativamente al contenuto del testamento, comporta la possibilità di prevedere delle disposizioni in favore non solo di persone fisiche, ma anche di persone giuridiche
Ad esempio, quindi, è possibile che venga menzionata una fondazione esistente, allo scopo di attribuire a determinati beni, a titolo di eredità, oppure di legato
Quello che è importante è la corretta precisazione del bene da attribuire, nonché l’esatta individuazione della fondazione che si vuole beneficiare, inserendo tutti i dati a disposizione
Come sempre avviene, una volta sopravvenuta la morte del testatore, viene aperta la successione, e quindi il testamento e ciò che è inserito al suo interno, iniziano a produrre efficacia
Quindi, nel caso in cui una fondazione sia stata beneficiaria di una determinata attribuzione, sarà necessario che proceda ad accettarla
Vediamo se e come questo può avvenire
Volendo rispondere alla prima domanda, cioè se una fondazione possa accettare un’eredità, trattandosi di una persona giuridica, ecco che è ammesso che possa farlo senza alcun problema, anzi è espressamente previsto dalla legge
Ripercorrendo le varie fasi del procedimento, dopo che è stata aperta la successione, il notaio che interviene per la pubblicazione del testamento, nel caso in cui contenga disposizioni di questo tipo, ha l’obbligo di darne notizia al rappresentante legale della fondazione, nonché al prefetto della provincia in cui la persona giuridica ha la propria sede
Una volta ricevuta la notizia, ci saranno i presupposti per compiere l’accettazione (inizialmente bisognava anche aspettare il rilascio di un’apposita autorizzazione governativa)
Non sarà necessario che nel testamento sia previamente individuata una persona fisica specifica, operante all’interno dell’impostazione organizzativa, poiché in ogni caso, il suddetto atto di accettazione dell’eredità, sarà compiuto, a nome della fondazione stessa, dal suo rappresentante legale
Dopo aver chiarito che non esiste alcun tipo di problema, relativo alla possibilità che, una volta che la fondazione sia stata istituita erede, possa accettare l’eredità, bisogna spiegare in che modo è possibile attuare questa accettazione
In linea di massima l’accettazione può essere espressa (o semplice), tacita o con beneficio di inventario; normalmente si può scegliere quale delle tre forme adottare, a seconda delle esigenze
Tuttavia, nel caso specifico, il codice civile prevede, per la fondazione, che l’accettazione avvenga solamente in un modo, ovvero che sia compiuta con beneficio di inventario
L’accettazione con beneficio di inventario deve essere fatta mediante apposita dichiarazione solenne, ricevuta da un notaio (o dal cancelliere del tribunale del luogo di apertura della successione) e inserita all’interno del registro delle successioni
Entro un mese da suddetta inserzione, la dichiarazione di accettazione con il beneficio deve essere trascritta nei registri immobiliari
Non bisogna dimenticare che deve essere compiuto, prima o dopo la dichiarazione, l’inventario, che può essere eseguito dal notaio designato dal defunto con testamento, oppure appositamente nominato dal tribunale
La fondazione, una volta istituita erede, può accettare l’eredità con beneficio di inventario
Potrebbe quindi sorgere il dubbio relativo all’operazione speculare rispetto all’accettazione, ovvero la rinuncia all’eredità
Ecco che, così come la fondazione ha facoltà di accettazione, ha altresì il diritto di rinunciare, qualora non fosse reputato conveniente diventare titolari di un determinato asse ereditario
Le regole fin qui esposte, sono state previste con riferimento particolare alle fondazioni
É però opportuno precisare, che le considerazioni relative all’ammissibilità e alle caratteristiche dell’accettazione e della rinunzia, valgono anche per le associazioni, ed in generale per tutte le persone giuridiche (eccetto per le società)
Dunque potranno accettare l’eredità esclusivamente con beneficio di inventario, e avranno altresì facoltà di rinunciare
Ovviamente deve esserci sempre il presupposto dell’istituzione dell’associazione quale erede, all’interno di un testamento, non essendo possibile che le persone giuridiche possano accettare l’eredità mediante successione legittima, non rientrando nella categoria dei soggetti successibili
Oltre a beneficiare per testamento una fondazione già operante, è anche possibile costituirne da zero una non ancora esistente
Gli strumenti possono essere vari: il testatore potrebbe prevedere la costituzione in via diretta già all’interno del testamento, disciplinandone gli elementi essenziali, quali scopo, patrimonio e sede
Un’altra modalità da poter adottare è quella della costituzione indiretta, che può avvenire o obbligando un erede (o il beneficiario di un legato), a far nascere l’ente, oppure prevedendo che la fondazione sia costituita a mezzo di un esecutore testamentario appositamente nominato
Nel primo caso, all’apertura della successione, gli eredi hanno il compito di registrare la fondazione negli appositi registri, affinché acquisisca la personalità giuridica (non essendo ammessa una fondazione non riconosciuta)
Nel secondo caso, invece, sarà necessario provvedere con un atto pubblico a costituirla, sulla base delle indicazioni del testatore, e ad opera del soggetto espressamente obbligato per tale finalità
I costi dell’accettazione di un’eredità, a prescindere dalla qualifica del soggetto accettante, dipendono da vari fattori
Uno di questi è sicuramente la quantità di beni e diritti inclusi nell’asse ereditario, nonché soprattutto il valore degli stessi
Inoltre andrà tenuto in considerazione anche il costo dell’inventario, che come si è visto è obbligatorio, senza dimenticare l’onorario del notaio
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