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Tre modi per proteggere il patrimonio familiare


1) Stipulare un negozio fiduciario dal Notaio

Il negozio fiduciario è uno strumento che consente ad un soggetto, detto fiduciante, di trasferire ad un altro soggetto, detto fiduciario, un diritto reale o personale, ad esempio, la proprietà di una casa o la titolarità di un credito, prevedendo l’obbligo a carico di quest’ultimo di esercitare il diritto trasferito secondo quelle che sono le condizioni stabilite dal fiduciante, realizzando uno scopo pratico diverso e ulteriore rispetto a quello che è proprio dello schema negoziale utilizzato

Il negozio fiduciario non ha un’esplicita disciplina nell’ordinamento, in quanto è espressamente riconducibile solo ad una fattispecie che riguarda l’ambito successorio, e cioè la disposizione fiduciaria in virtù della quale il de cuius dispone in favore di un soggetto un lascito o altri diritti che però sono soltanto apparentemente a lui riferiti, riguardando in realtà un’altra persona

Tra le ipotesi che la legge ricollega all’ambito del negozio fiduciario rientrano anche, ad esempio, il patto di retrovendita, e cioè una forma particolare di compravendita con la quale il compratore si obbliga a ritrasferire al venditore il bene precedentemente ceduto entro una data prestabilita; ma sono ricompresi anche il mandato senza rappresentanza, il contratto estimatorio e le società fiduciarie

Le società fiduciarie per blindare il patrimonio di famiglia

Uno dei modi per tutelare il patrimonio familiare è quello di costituire una società fiduciaria dal Notaio, cioè un’impresa che ha come oggetto sociale l’amministrazione e la gestione dei beni conferiti da un soggetto, secondo le disposizioni che quest’ultimo gli impartisce

Nello specifico il soggetto che trasferisce la titolarità dei propri diritti, ad esempio, sui beni immobili, come il passaggio di proprietà di una casa, in favore di una società fiduciaria, dispone che quest’ultima si occupi di tale bene affinché sia separato dal resto del patrimonio

È bene precisare che una società fiduciaria non diventa proprietaria dei beni che le vengono conferiti, ma ha lo scopo di creare una netta separazione all’interno del patrimonio del fiduciante tra i beni rimasti a suo carico e nelle sue disponibilità da quelli che sono da lei gestiti

La funzione di tale attribuzione dei beni per essere amministrati dalla fiduciaria è che essi sono sottratti alle azioni esecutive e non sono aggredibili dai creditori del fiduciante che potranno rivalersi soltanto sui beni rimasti nelle disponibilità effettive di quest’ultimo e non sui beni gestiti dalla società

Per tale motivo la costituzione di una società fiduciaria può essere un ottimo strumento per tutelare il patrimonio familiare

2) Concludere un atto di destinazione dal Notaio per proteggere il patrimonio familiare

Uno dei modi più adoperati per tutelare il patrimonio familiare è quello di stipulare un atto di destinazione, sottoscrivendo un atto pubblico

La peculiarità di tale atto è la sussistenza di un interesse meritevole di tutela, quale ad esempio può essere quello di prendersi cura di un soggetto disabile o di una fondazione; interesse che deve sussistere prima del rogito notarile

La durata del vincolo di destinazione non è però illimitata, infatti può corrispondere ad un massimo di novanta anni in riferimento agli enti o alla vita del beneficiario, ed ha la funzione di separare una parte del patrimonio da quello restante, imprimendogli un vincolo ben preciso

Tendenzialmente i beni su cui è posto il vincolo di destinazione ed i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione di quello che è lo scopo di destinazione, potendo costituire oggetto di esecuzione solo per i debiti contratti per tale scopo, e non per i debiti che esulano da tale fine, rappresentando un ottimo strumento per proteggere il patrimonio della famiglia

Vincolare il patrimonio nel testamento dal Notaio

È possibile segregare parte del proprio patrimonio familiare anche per testamento, costituendo un vincolo nel negozio unilaterale che si stipula per disporre dei propri beni dopo la propria morte

Come sempre è necessario che sussista un interesse meritevole di tutela e si può realizzare tale modalità di protezione del patrimonio familiare attraverso un legato, con il quale si obbliga una persona a costituire il vincolo all’apertura della successione del de cuius per uno scopo ben determinato ed in favore di un beneficiario già individuato dal testatore

3) Costituzione del fondo patrimoniale da parte dei coniugi per proteggere i crediti e i beni immobili di famiglia

Altro strumento molto conosciuto per blindare il patrimonio di famiglia è il fondo patrimoniale, e cioè l’atto con il quale due coniugi decidono che parte dei beni immobili, ben determinati, confluiscano in un fondo per far fronte ai bisogni della famiglia, che è separato dal resto e, pertanto, sottratto all’azione e alle pretese dei creditori

Non tutti i beni possono però essere oggetto di un fondo patrimoniale, infatti la legge ammette che possano essere ricompresi gli immobili, come case e terreni, i beni mobili registrati, come le automobili, ed i titoli di credito

Non possono, invece, confluire nel fondo le somme di denaro o i beni mobili

È inoltre possibile che a costituire il fondo patrimoniale, con atto pubblico sottoscritto dinanzi al Notaio, siano o entrambi i coniugi, o solo uno di essi, ma è anche possibile che la costituzione avvenga ad opera di un terzo estraneo al nucleo familiare

In tale ultimo caso, oltre all’atto notarile tra vivi che necessita dell’accettazione di entrambi i coniugi, contestuale o successiva, è ammesso che il terzo posso costituire il fondo per testamento

La funzione di tutela del fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale ha la finalità di imprimere su determinati beni del patrimonio una finalità specifica, che è quella di soddisfare le esigenze familiari, quindi attraverso la creazione di un vincolo che è legato ai bisogni della famiglia

Tale vincolo non comporta la necessità di trasferire i beni, potendo la proprietà degli stessi rimanere in capo al coniuge o ad entrambi i coniugi che hanno costituito il fondo, rimanendo nella loro titolarità ma con la peculiare destinazione

Nonostante manchi il passaggio di proprietà i beni conferiti nel fondo non sono aggredibili dai creditori, a meno che non si tratti di debiti maturati nel perseguimento della finalità del fondo stesso, cioè la tutela delle esigenze familiari


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