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Quando un soggetto può essere beneficiario di amministrazione di sostegno e che ruolo ha il notaio in merito?
L'amministratore di sostegno è un istituto a tutela di soggetti che, per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi
Nel nostro codice civile l’amministratore di sostegno è disciplinato dagli articoli 404 al 413 entrati in vigore con la legge n
6 del 2004
Il giudice applica la disciplina che ritiene più idonea alla tutela del soggetto incapace tra l’inabilitazione, l’interdizione o l’amministrazione di sostegno
Attualmente tale istituto è molto utilizzato in quanto permette di personalizzare la tutela attraverso un decreto costruito ad hoc sulla situazione del beneficiario
Il beneficiario di amministrazione di sostegno, se nel provvedimento di nomina non sono state estese le limitazioni proprie dell’interdetto, ad esempio, può personalmente fare testamento, può contrarre matrimonio e riconoscere un figlio naturale
L’amministratore di sostegno può essere nominato anche a favore della persona capace perfettamente di intendere e di volere ma menomata nel fisico, come ad esempio un anziano lucido di mente ma che non può muoversi autonomamente da casa
Per quanto concerne la menomazione psichica questa può essere abituale o temporanea, rientrano in questa fattispecie malattie mentali, l’autismo, la sindrome di down, la prodigalità
L’impossibilità di provvedere ai propri interessi, indicata nella lettera della legge, può essere anch’essa abituale o temporanea
Il giudice tutelare provvede alla nomina dell’amministratore di sostegno e di norma il decreto è immediatamente esecutivo
Il provvedimento, pertanto, è subito efficace, ma l’amministratore di sostegno, prima di compiere le sue funzioni, dovrà prestare giuramento
Il ricorso per ottenere il decreto di nomina può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, o da uno dei soggetti interessati ossia il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti fino al quarto grado, gli affini entro il secondo grado, il tutore se il soggetto è già interdetto, il curatore se è già inabilitato o il Pubblico Ministero
Per questi ultimi soggetti interdetti o inabilitati la domanda va presentata insieme all’istanza di revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione
Tra la data di richiesta di nomina e la nomina vera e propria è possibile che venga richiesto un amministratore di sostegno provvisorio affinché provveda a compiere gli atti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione ed amministrazione del suo patrimonio
Il decreto di nomina deve contenere:
Le generalità sia del beneficiario che della persona che assumerà il ruolo di amministratore di sostegnoVa distinto l’amministratore di sostegno con funzioni di rappresentanza da quello con funzioni di assistenza
Il primo compie gli atti in nome e per conto del beneficiario e in funzione di suo rappresentante legale, mentre il secondo agisce insieme con il beneficiario andando a compiere un atto complesso essendo richiesti entrambi i consensi in atto (atto complesso)
Al beneficiario di amministrazione di sostegno non potrà mai essere tolta la capacità di compiere gli atti necessari nella vita quotidiana e gli atti personalissimi quali la capacità di fare testamento, di convolare a nozze e di riconoscere un figlio naturale
La scelta dell’amministratore di sostegno, come indicato dall’articolo 408 del codice civile, avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario
Non possono essere nominati amministratori di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati, che hanno in cura o in carico il beneficiario, al fine di evitare possibili conflitti di interesse
L’amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante un atto pubblico o una scrittura privata autenticata
Il notaio è il soggetto incaricato di ricevere il suddetto atto di futura designazione
L’atto di designazione dell’amministratore di sostegno può essere un atto separato oppure contenuto all’interno di altri atti quali una donazione o una rendita vitalizia
Il giudice tutelare nel decreto di nomina dovrà tener conto della volontà del beneficiario di amministrazione di sostegno contenuta all’interno dell’atto rogato dal notaio
Soltanto in presenza di gravi motivi il giudice tutelare dovrà nominare un soggetto diverso
In mancanza di un atto di designazione da parte dello stesso beneficiario, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio, o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado, ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata
Il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno da parte del giudice tutelare deve essere annotato nel registro, a cura del cancelliere e deve essere comunicato all’ufficiale dello stato civile per l’annotazione a margine dell’atto di nascita; si tratta di una forma di pubblicità notizia
Il notaio, di fronte ad un atto compiuto con l’assistenza o la rappresentanza dell’amministratore di sostegno, si premunirà di chiedere l’atto di nascita per controllare detta annotazione
Ai sensi dell’art
54 del regolamento notarile: “I notari non possono rogare contratti, nei quali intervengano persone che non siano assistite od autorizzate in quel modo che è dalla legge espressamente stabilito, affinché esse possano in nome proprio od in quello dei loro rappresentati giuridicamente obbligarsi” il notaio dovrà verificare che il soggetto che compie l’atto sia legittimato e che abbia tutte le autorizzazioni necessarie prescritte dalla legge oltre alla verifica nel registro ex art
49 bis disposizioni attuative codice civile del provvedimento di nomina dell’amministratore da parte del giudice tutelare
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