Trova il Notaio Online e Ottieni Preventivi Notarili Senza Impegno
SERVE LA CONSULENZA DEL NOTAIO ?
Contatta il Notaio e Fai un PREVENTIVO
CLICCA QUI È GRATIS
Il minore, come sappiamo, è un soggetto che, per il fatto di non avere ancora compiuto 18 anni, è ritenuto dalla legge incapace di agire, cioè di porre in essere autonomamente certi atti giuridici
Prima di parlare di partecipazioni, è bene ribadire la differenza tra minore e minore emancipato
Quello che differenzia questi due soggetti è il momento del contrarre matrimonio, che determina l’emancipazione del soggetto che ancora non ha compiuto 18 anni (ma ne abbia compiuti 16), ma che, di fatto, acquisisce la capacità di compiere gli atti che non eccedono l'ordinaria amministrazione (tra cui rientra anche l’esercizio di un’attività commerciale)
Per la riscossione dei capitali è assistito dal curatore mentre, per quanto riguarda gli atti di straordinaria amministrazione, deve essere autorizzato dal Tribunale dei minorenni, su parere del giudice tutelare
Al contrario, il semplice minore dovrà essere sempre assistito e coadiuvato da un rappresentante legale (si può trattare dei genitori, di un tutore o di un curatore)
Per quanto riguarda le srl e le spa, il minore può diventare socio sia al momento della sua costituzione sia in un momento successivo, acquistando azioni o quote della società
Trattandosi di un atto di straordinaria amministrazione, è sempre necessaria l’autorizzazione del tribunale
Se il minore è soggetto a responsabilità genitoriale, i genitori devono presentare la richiesta al giudice tutelare del luogo dove il minore è domiciliato, indipendentemente dal bene conferito
Il legale rappresentante del minore può:
– esercitare i diritti del minore in quanto socio
Il minore non può essere
amministratore;
– svolgere le attività che non comportano nuove obbligazioni patrimoniali per il
minore;
– partecipare alle delibere dell’assemblea straordinaria che implicano la
disposizione del patrimonio del minore (per esempio, aumento di capitale con
nuovi conferimenti), previa autorizzazione al giudice tutelare
Se invece si tratta di una Sapa, è necessario fare una distinzione:
– se il minore diventa accomandatario (con responsabilità illimitata), valgono le stesse regole previste per l’accomandatario di s
a
s
, vale a dire che può solamente continuare un’attività preesistente, e non cominciarne una nuova;
– se diventa accomandante (con responsabilità limitata), si applicano le norme previste per le Spa e le Srl
Quando si tratta di società di capitali, la responsabilità dei soci è sempre limitata, il che comporta una maggiore autonomia nell’esercizio dell’impresa, anche se si tratta di minore
La competenza e l’intervento del giudice, infatti, dipendono fondamentalmente dalla natura dei beni conferiti:
Nel caso in cui la società sia preesistente, si devono prendere in considerazione almeno due scenari:
se l’incapace (in questo caso il minore) diventa socio dopo aver sottoscritto un aumento di capitale, valgono le stesse autorizzazioni previste per la costituzione di una nuova società; se invece subentra ad un socio venditore acquistando azioni o quote societarie, sono richieste altre autorizzazioni che vedremo fra poco, e che dipendono dall’atto posto in essereLa responsabilità limitata implica che per gli obblighi societari risponde esclusivamente la società col proprio patrimonio
Qualcosa però cambia se il socio diventa unico azionista o unico titolare di partecipazioni sociali: in questo specifico caso, egli, in caso di insolvenza della società, risponderà illimitatamente di tutti gli obblighi sorti nel periodo in cui il capitale sociale era incentrato nelle sue mani
Che succede se l’unico azionista o detentore di partecipazioni è un minore?
È discusso se sia necessaria o meno la specifica autorizzazione del tribunale (previo parere del giudice tutelare), secondo quanto stabilito dall’art
2294 c
c
Sembra però preferibile ritenere che non rientri nelle ipotesi indicate dall’articolo menzionato, in quanto la possibilità che un socio diventi unico azionista, per quanto eccezionale, rientra tra quelle ipotesi che riguardano l’ingresso nella compagine societaria attraverso la semplice autorizzazione del giudice competente (se si tratta di legato, del giudice che ne autorizza l’acquisto)
Una sentenza del Tribunale di Milano (7 marzo 2018) ha chiarito che l’acquisto di partecipazioni di società a responsabilità limitata da parte del minore non solo è consentito, ma non è soggetto ad autorizzazione da parte del giudice tutelare ed il genitore, in quanto titolare dell’usufrutto legale sui beni del figlio minore, non necessita dell’autorizzazione ai fini dell’esercizio del diritto di voto o della partecipazione in assemblea
Sono da fare due importanti considerazioni:
SERVE LA CONSULENZA DEL NOTAIO ?
Contatta il Notaio e Fai un PREVENTIVO
CLICCA QUI È GRATIS
Sembra pacifico ritenere che all’incapace (quindi anche ai minori) non sia consentito di diventare amministratore o sindaco della società di capitali, salvo nel caso in cui si tratti di minori emancipati autorizzati all’esercizio dell’impresa commerciale
Il Notaio ha un ruolo di non poco momento qualora il trasferimento di quote o azioni sia avvenuto per successione, vendita o donazione
L’atto notarile serve infatti a comprendere le dinamiche entro cui si è instaurato un certo rapporto, e a capire per quale motivo si è affidata la gestione di una parte della società ad un soggetto non ancora capace di agire
Un colloquio preliminare col professionista servirà a fare chiarezza su alcuni punti che riguardano questa procedura
NF è l'unico Originale
Diffidate dalle imitazioni
NO Mediatori, NO Intermediari,
NO Dottori di chissà quale Studio
NotaioFacile®
Web Service S.R.L.
V. Vincenzo Foppa N.41
20144 Milano (MI)
P.I.07881240969