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Tasse per l’acquisto della prima casa e pertinenze: quali sono e come comportarsi


Grazie al “bonus prima casa” le tasse per l’acquisto della prima casa godono di un regime fiscale agevolato

Tale regime è esteso anche alle pertinenze? Capiamolo insieme

Il legislatore varando un regime agevolato sulle tasse per l’acquisto della prima casa ha inteso favorire quanti desideravano acquistare un immobile da adibire ad abitazione principale, anche in considerazione delle inclinazioni degli Italiani  che preferiscono una casa di proprietà agli affitti

Secondo i dati della  settima edizione di ‘Gli Immobili in Italia’, la pubblicazione che fotografa il patrimonio immobiliare italiano realizzata da Agenzia delle Entrate e Mef in collaborazione con Sogei 3 famiglie su quattro vivono infatti in una casa di proprietà

Vediamo dunque quali sono le agevolazioni sulle tasse per l’acquisto della prima casa

Occorre distinguere tra acquisto da privato e acquisto da un costruttore entro i primi 5 anni dalla realizzazione dell’immobile o dalla sua ristrutturazione

Nel primo caso le tasse previste sono: imposta di registro pari al 2% (e non 9% come previsto per acquisti immobiliare non prima casa) del valore catastale ( il valore catastale di un immobile si calcola moltiplicando la rendita castale rivalutata al 5% per il coefficiente di 110), imposte castali e ipotecarie fisse nella misura di 50 euro ciascuna

Al riguardo occorre segnalare che in nessun caso l’imposta di registro può essere inferiore a 1000 (mille) euro

Nel caso di acquisto da un’impresa costruttrice entro i 5 anni dalla realizzazione dell’immobile o della sua ristrutturazione, le tasse per acquisito prima casa sono Iva al 4% (anziché al 10%), imposte di registro, ipotecari e castali fisse nella misura di 200 euro ciascuna

Le agevolazioni sulle tasse per l’acquisto della prima casa sono valide anche per le relative pertinenze?

Per prima cosa chiariamo che non tutti gli immobili sono soggetti all’agevolazione sulle tasse per l’acquisto come prima casa

Tale bonus vale per le abitazioni che appartengo alle seguenti classi catastali A/2 (abitazioni di tipo civile), A/3 (abitazioni di tipo economico), A/4 (abitazioni di tipo popolare), A/5 (abitazione di tipo ultra popolare), A/6 (abitazione di tipo rurale),A/7 (abitazioni in villini) A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi)

Non sono ammesse per immobili appartenente alle categorie catastali A/1 ( abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio storico e artistico)

Le agevolazioni valgono anche per l’acquisto delle pertinenze, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (per esempio rimesse e autorimesse) e C/7 (tettorie chiuse o aperte), ma limitatamente a una pertinenza per ciascuna categoria

 

Il legislatore pone però una condizione: è necessario che la pertinenza sia destinata in modo durevole a servizio dell’abitazione principale e che sia realmente una pertinenza

Inoltre occorre non confondere il concetto di pertinenza con il semplice requisito “geografico”  immobile adiacente

Sono pertinenze gli “oggetti immobiliare” destinati  in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa

Tale destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima ( art

817 del Codice Civile)

Gli immobili adiacenti non sono necessariamente pertinenze


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