Trova il Notaio Online e Ottieni Preventivi Notarili Senza Impegno


LEGGI LA VERSIONE COMPLETA

Tutelare le persone con disabilità dal Notaio


Come tutelare le persone con disabilità

Nella realtà quotidiana esistono varie forme di disabilità e di incapacità, che necessitano di adeguate e apposite forme di protezione, oltre ad eventuali autorizzazioni giudiziali e rappresentanza, se magari il soggetto disabile sia anche dichiarato incapace

La legge prevede degli strumenti per poter tutelare queste categorie, sia con atto fra vivi, che mediante il testamento, che possono essere attuati con l’aiuto del notaio

Ecco qualche esempio

Tutela delle persone disabili con atto fra vivi

La figura sicuramente più importante per poter tutelare gli interessi di una persona disabile, con atto fra vivi è il vincolo di destinazione

Si tratta di un istituto relativamente recente, che può essere considerato la soluzione italiana, al più internazionale e noto Trust

Il vincolo di destinazione serve per attuare una separazione patrimoniale su determinati beni, che diventano un patrimonio distinto, rispetto a tutti gli altri

Una simile figura trova la sua giustificazione, nella realizzazione di interessi meritevoli di tutela

Nella categoria di questi interessi meritevoli riportati dal codice civile, nonostante si tratti di un elenco non tassativo, è espressamente inclusa la tutela delle persone con disabilità

In questo caso, infatti, è pacifico che si tratti di un interesse meritevole, visto che coincide con una finalità di pubblica utilità, volta al perseguimento di interessi sia morali che solidali

Quali beni si possono vincolare

In prima analisi conviene soffermarsi su quali siano i beni che possono essere vincolati

Non tutte le tipologie di beni, infatti, possono essere oggetto di un vincolo di destinazione, ma solo quei beni per i quali è prevista una determinata forma di pubblicità

In assenza della pubblicità, infatti, non sarebbe possibile che gli altri, ovvero i terzi, siano a conoscenza dell’esistenza del vincolo sui beni stessi

Possono essere inclusi nel vincolo solo beni immobili, quindi case o terreni, ed i beni mobili registrati, cioè beni mobili iscritti presso i pubblici registri, come le automobili

Inoltre, sebbene la normativa non dica nulla, potrebbero essere vincolati anche titoli di credito e quote di società a responsabilità limitata, visto che si tratta di beni per i quali è possibile effettuare una forma di pubblicità

Come creare il vincolo

I soggetti coinvolti nel vincolo di destinazione sono necessariamente due: il soggetto che conferisce i suoi beni, ed il beneficiario del vincolo

Il conferente è il soggetto che destina determinati beni, appartenenti ad una delle tipologie sopra citate, al perseguimento dell’interesse meritevole

Il beneficiario è, nel nostro caso, la persona affetta da disabilità, in favore della quale viene creato il vincolo di destinazione

Si può prevedere anche che i beneficiari siano più persone, e anche in ordine successivo, basta che sia rispettata la durata del vincolo prevista dalla legge, che non può comunque essere superiore a novant’anni, dalla sua costituzione

Con riferimento alla creazione del vincolo, è il soggetto conferente quello che materialmente lo crea, con la stipula di un atto pubblico dal notaio

Nell’atto andranno indicati i beni vincolati, e, soprattutto, l’interesse perseguito, che nel nostro caso è la tutela di una persona, o più persone, con disabilità

Dovranno, poi, essere riportati i nominativi delle persone beneficiarie, con i loro dati, affinché possano essere individuate in modo specifico

Non sarà necessario che i beneficiari esprimano alcun consenso, perché per la costituzione del vincolo serve solo il consenso del soggetto disponente

Possono comunque presenziare, qualora lo vogliano, all’atto dal notaio

Come verificare che la persona sia davvero tutelata?

Dopo che i beni sono stati vincolati, e quindi il vincolo è stato ufficialmente costituito, non ci sono modi per verificare che, nel tempo, le persone beneficiarie siano realmente tutelate

Quindi è preferibile che, con l’aiuto ed i consigli del notaio in sede di atto, vengano nominate altre due figure: un attuatore, o gestore, ed un guardiano

Il primo sarà una figura fondamentale nel meccanismo di tutela, perché gli verranno trasferiti i beni vincolati, e sarà lui a dover concretamente attuare gli interessi perseguiti

In questo caso, è necessario che sia presente all’atto, e presti il suo consenso all’incarico

Il secondo è una figura presente anche nel trust, e sarà un soggetto terzo e imparziale, cui sarà affidato il compito di vigilare sulla corretta esecuzione di quanto disciplinato

Tutela delle persone disabili per testamento

Oltre che con atto fra vivi, il codice civile disciplina degli strumenti di tutela appositamente per le persone disabili, da inserire all’interno del testamento

Uno fra questi, è la sostituzione fedecommissaria, o fedecommesso assistenziale

In questo caso, però, dovrà trattarsi necessariamente di una persona nei confronti della quale sia già intervenuta una pronuncia di interdizione, oppure che si trovi in condizioni di infermità, tali da far presumere che presto lo sarà

La sostituzione fedecommissaria rientra nella categoria delle sostituzioni testamentarie, e consente ad un soggetto di potere essere destinatario di un eredità, qualora presti cure e assistenze necessarie, a favore di una persona interdetta

Per chiarire: nel testamento viene istituita erede la persona interdetta, che avrà l’obbligo di conservare e restituire i beni ereditari, una volta che sarà morta, a favore della persona che avrà cura di lui

In questo caso, il soggetto che vigilerà sulla corretta condotta dell’eventuale beneficiario, quindi che verificherà che effettivamente il beneficiario si stia prendendo cura dell’interdetto, sarà il suo tutore

Una disposizione di questo tipo è valida solo se l’interdetto muoia prima della persona che avrà cura di lui

Si tratta di una soluzione praticabile, ad esempio, da un genitore preoccupato che il figlio interdetto non sia curato o assistito adeguatamente, una volta che il genitore non ci sarà più, ed è anche un incentivo per il soggetto che se ne vorrà prendere cura


SERVE LA CONSULENZA DEL NOTAIO? VUOI IL PREVENTIVO?
CONTATTA DIRETTAMENTE IL NOTAIO, È GRATIS!



NotaioFacile®

Web Service S.R.L.

V. Vincenzo Foppa N.41

20144 Milano (MI)

P.I.07881240969

Note legali Privacy Disclaimer