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Unico erede minorenne: Che fare?


Unico erede minorenne: cosa dice la legge a riguardo

Quando si tratta di soggetti che, secondo quanto stabilito dal codice civile, sono incapaci di disporre autonomamente delle proprie sostanze, sono previsti una serie di accorgimenti e tutele a loro favore, nel momento in cui sono chiamati all’eredità

Può, infatti, accadere che l’unico erede sia un figlio minorenne

Le circostanze a causa delle quali si verifica ciò possono essere diverse: entrambi i genitori vengono a mancare e dispongono per testamento a favore del figlio, di modo che costui sarà l’unico erede designato; oppure muore uno dei due genitori lasciando l’eredità a più parenti e al coniuge, che però possono decidere di rinunciarvi, ecc

Se il minore si trova in una di queste situazioni, non può certamente compiere l’atto di accettazione o rinuncia all’eredità da solo: occorre nominare un rappresentante legale che dovrà agire nel suo esclusivo interesse

Inoltre, nel caso in cui abbia deciso di accettare, è anche necessario che si tratti di accettazione con beneficio di inventario

Vediamo in dettaglio come si deve procedere

Il rappresentante legale del minore

Il rappresentante legale è un soggetto che agisce nell’esclusivo interesse del minorenne, nel caso in cui si debba disporre dell’eredità caduta in successione

Può trattarsi di entrambi i genitori o del genitore che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale; se entrambi i genitori sono deceduti, del tutore; se i genitori non possono o non vogliono porre in essere gli atti richiesti, del curatore speciale nominato dal giudice ai sensi dell’art

321 c

c

Di qualsiasi rappresentante legale si tratti, è necessario che sia autorizzato dal giudice tutelare del luogo in cui si è aperta la successione

Per quanto riguarda il tutore, generalmente viene nominato o scelto tra le persone più vicine al minore: può essere un nonno, uno zio, ecc

Invece, il curatore speciale è quasi sempre una persona scelta per il suo grado di indipendenza e non interferenza nell’ambito degli affari patrimoniali del minore

Può essere l’alternativa migliore qualora sia anche solo potenziale il conflitto di interessi tra chi esercita la responsabilità genitoriale e il figlio

Accettazione con beneficio di inventario

Come si è accennato poc’anzi, per l’eredità del minorenne si richiede la cosiddetta accettazione con beneficio di inventario

Lo scopo è tenere indenne l’erede dall’ipotesi in cui l’eredità sia gravata da debiti che lo danneggerebbero e che sarebbe obbligato a pagare sempre e comunque

A differenza di quanto previsto per l’accettazione pura e semplice, quella beneficiata garantisce la separazione dei due patrimoni (dell’erede e del defunto) in modo tale che non possano confondersi

In questo modo, l’erede risponde dei debiti del defunto solo entro il valore dell’eredità ricevuta, non potendo essi intaccare il suo patrimonio personale

Per procedere, è necessaria un’apposita dichiarazione resa dal rappresentante legale davanti al Notaio o al cancelliere del Tribunale competente per territorio

Tale dichiarazione sarà poi iscritta nel registro delle successioni e trascritta nei pubblici registri immobiliari

Segue la redazione dell’inventario dei beni che fanno parte del patrimonio ereditario, sempre con l’aiuto di un pubblico ufficiale: se l’erede già possiede i beni suddetti (per esempio, già abita in un certo appartamento che fa parte del patrimonio ereditario), all’inventario si deve provvedere entro tre mesi dalla data di apertura della successione

Se invece non ne è in possesso, allora il termine sarà di dieci anni dall’apertura della successione

Questi sono i termini ordinari previsti dal codice civile in rapporto alla disciplina

Ma con specifico riferimento agli incapaci (tra i quali rientrano appunto i minori), si prevede un’ulteriore garanzia: l’art

489 dice che i minori non decadono dal beneficio dell’inventario se, entro l’anno dal compimento della maggiore età, non hanno completato la procedura di accettazione beneficiata

Che succede se non si rispettano i termini di legge?

Se l’erede, per lo spirare dei termini (esempio: ha compiuto diciotto anni), accetta puramente e semplicemente, sarà responsabile, anche col proprio patrimonio, dei debiti derivanti dall’eredità

Questo significa, in poche parole, che se vi sono molti debiti, dovrà pagarli a prescindere dall’ammontare del suo patrimonio rispetto a quello ereditario

I creditori, infatti, potranno sempre rivalersi sull’erede proprio perché i due patrimoni non sono più distinguibili

Inoltre, giova ricordare che l’erede, una volta accettata l’eredità per il tramite del suo rappresentante legale, non può più rinunciare nel momento in cui è diventato maggiorenne

In mancanza del beneficio di inventario?

Fino a quando il rappresentante legale del minore non si attiva per accettare o rinunciare all’eredità, il rappresentato-minore rimane un semplice chiamato all’eredità

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