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Il diritto di usufrutto è un diritto reale, che, in sostanza, consiste nella possibilità di godere per un certo tempo di un bene altrui (nel rispetto della sua destinazione economica)
Esso può riguardare diverse tipologie di beni, ma il più noto è quello che viene costituito, con riferimento agli immobili
Potrebbero, nello specifico, delinearsi varie vicende, che coinvolgono il rapporto fra questo diritto ed il regime di comunione legale fra i coniugi
Più precisamente, potrebbe capitare, che l’immobile su cui sussiste l’usufrutto, sia una casa facente parte della comunione legale dei beni
Inoltre, potrebbe anche succedere, che proprio il diritto di usufrutto, possa cadere in comunione legale
Vediamo nel dettaglio come ci si deve comportare di fronte a tutte queste situazioni, ed il ruolo del notaio
La prima situazione da analizzare, è quella relativa al fatto che il diritto di usufrutto venga costituito su un immobile in comunione legale
Di conseguenza, in questo caso, i coniugi saranno i nudi proprietari dell’immobile (e non più pieni proprietari)
La conclusione è che dovranno accettare che la casa venga impiegata e goduta da altre persone
In questo caso, quindi, l’atto pubblico di riferimento, affinché venga validamente costituito il diritto di usufrutto, deve avere la forma notarile, trattandosi di un diritto reale immobiliare
All’atto pubblico, dovranno partecipare entrambi i coniugi, ed il soggetto in favore del quale viene costituito l’usufrutto
É importante che venga fissata una durata, visto che l’usufrutto è un diritto per sua natura temporaneo
Ulteriore circostanza che potrebbe verificarsi, è quella relativa al fatto che il diritto di usufrutto possa cadere in comunione legale
Ma quando questo accade?
L’usufrutto, al pari della piena proprietà, è un diritto suscettibile di cadere in comunione legale, e rientrante fra i cosiddetti acquisti che la legge prevede come automatici, qualora sia vigente detto regime patrimoniale
Ciò significa che, i coniugi, acquistano questo diritto reale (e dunque diventano usufruttuari), relativamente ad un immobile di proprietà di altri soggetti
In questo caso, dal notaio, l’atto di riferimento sarà sempre un atto pubblico con il quale si costituisce l’usufrutto su una casa, ma stavolta i coniugi in comunione legale hanno il ruolo specularmente opposto, rispetto alla situazione sopra descritta
Oltre che l’usufrutto, possono cadere in comunione legale anche altri diritti reali, sempre in modo automatico
Ne sono un esempio il diritto d’uso, il diritto di abitazione, nonché il diritto di superficie
Nel caso in cui si voglia concedere il diritto di usufrutto su un immobile in comunione legale (dunque nell’ipotesi illustrata per prima), è necessario che, all’atto di costituzione, come si è detto, partecipino entrambi i coniugi
Questo perché si tratta di un atto di straordinaria amministrazione, che, in base alla legge, affinché possa essere validamente compiuto, richiede il consenso di entrambi, a pena di invalidità dell’atto
Qualora, uno dei due proprio non possa esserci, per un impedimento concreto ma temporaneo, si potrebbe ovviare al problema
In detta ipotesi, si provvederà al un rilascio di una procura, qualche tempo prima, rispetto alla stipula dell’atto
Relativamente alla seconda ipotesi, quindi qualora siano i coniugi a voler diventare usufruttuari, è possibile che sia anche uno soltanto a partecipare all’atto, poiché l’effetto dell’acquisto in comunione legale è, come si è visto, automatico
Il problema che si pone, a questo punto, è il seguente
Si è detto che l’usufrutto è un diritto temporaneo, per il quale, quindi deve essere espressamente pattuito un termine
Normalmente, ed in base a ciò che avviene nella prassi, questo termine coincide con la vita del soggetto che ne è titolare (quindi con la vita dell’usufruttuario); da qui il dubbio relativo alla durata dell’usufrutto, qualora questo sia caduto in comunione legale
Nel caso in cui sia solo uno dei coniugi a stipulare il contratto, la durata dell’usufrutto coinciderà con la durata della sua vita, e sarà solo lui tenuto all’obbligo di prestare garanzia e fare l’inventario (eccetto se non se ne sia espressamente prevista la dispensa all’interno dell’atto)
Se invece, il contratto sia stipulato da tutti e due i coniugi, affinché il diritto si estingua del tutto, si dovrà aspettare la morte di entrambi
Nell’ipotesi in cui avvenga il decesso del coniuge contraente, il diritto di usufrutto dovrebbe estinguersi
Viceversa, il discorso è diverso nel caso in cui subentri il decesso del coniuge non contraente, quindi del coniuge che seppur titolare della comunione legale dell’usufrutto, non ha materialmente partecipato al contratto
In questo caso, la quota di usufrutto spettante al coniuge non contraente (che nel frattempo è premorto) formerà oggetto di successione, e quindi si trasmetterà agli eredi
Infatti, il diritto si estinguerà solo con la morte del coniuge contraente, la cui vita è stata assunta come parametro di durata
Discorso diverso è se all’atto di costituzione dell’ usufrutto abbiano partecipato entrambi i coniugi: ecco che, a prescindere dal soggetto la cui morte è avvenuta per prima, si potrebbe verificare l’accrescimento, in favore dell’altro coniuge, ovvero l’espansione della quota del diritto
Relativamente alla documentazione utile per la stipula di atto di questo tipo, non è molto diversa rispetto a quella di una compravendita immobiliare
Quindi, oltre ai documenti necessari per l’identificazione delle parti coinvolte, saranno necessarie tutte le carte che consentono la corretta individuazione e descrizione dell’immobile su cui si costituirà il diritto
Nel caso di coniugi in comunione legale, siano essi i titolari dell’immobile, o siano i futuri usufruttuari, sarà opportuno che si muniscano della documentazione che attesti il regime patrimoniale (normalmente è sufficiente un estratto dell’atto di matrimonio)
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