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Si può pensare che, alla morte di un proprio caro, l’apertura della successione comporti in automatico che i parenti più prossimi diventino automaticamente eredi: in realtà non è così (anche perché, in determinati casi, questi potrebbero non voler accettare l’eredità, in particolare quando vi sono debiti o comunque per decisioni personali)
I chiamati all’eredità, sia che siano nominati mediante testamento, sia che siano chiamati per legge, possono scegliere se accettare l’eredità o rinunciare ad essa
l’accettazione può avvenire espressamente, tacitamente, o con beneficio di inventario, mentre la rinuncia può avvenire solo in maniera espressa
Il legislatore non consente che l’eredità possa essere oggetto di rinuncia con dei comportamenti che lascino presagire tale tipo di volontà
Pertanto sono ammesse solo le modalità indicate dalla legge nel codice civile
L’accettazione tacita di eredità è uno dei modi attraverso i quali gli eredi “dichiarano” di essere tali e accettano dunque l’eredità
L’altra modalità, più intuitiva, è quella di accettazione espressa e formale
In quanto più particolare, valutiamo qui il caso dell’accettazione tacita di eredità, ricordando che rivolgersi a un Notaio e chiedere una consulenza specifica e professionale è caldamente suggerito
Con accettazione tacita di eredità si intende un “comportamento concludente” da parte di un potenziale erede, che con tale atto – pur non firmando nulla – dichiara nei fatti di voler accettare l’eredità
Naturalmente questo discorso vale solo per chi ha diritto a tale eredità e non per soggetti terzi, ossia per chi è chiamato all’eredità in virtù di un testamento o per legge
Un problema di fondamentale importanza attiene all’individuazione di quali possono essere ad esempio questi comportamenti concludenti, che possano determinare l’accettazione dell’eredità del defunto? Se ad esempio stiamo utilizzando un’auto che apparteneva al defunto e continuiamo a farlo, ma anche se continuiamo a vivere in un’abitazione che gli apparteneva e altri atti a questi assimilabili, ma non solo
Anche cose che potremmo definire meno materiali possono costituire comportamenti concludenti ai fini dell’accettazione tacita di eredità: ad esempio potremmo fare alcuni atti amministrativi in nome del defunto (al di fuori naturalmente delle carte necessarie per il decesso) che ci costituiscono in effettivi eredi
Perché scatti tale meccanismo, il possesso dei beni del defunto da parte degli eredi deve protrarsi oltre i tre mesi senza che gli eredi ne rinuncino
Anche la vendita o la donazione di un immobile appartenuto al defunto costituisce naturalmente accettazione tacita di eredità
Altri atti che possono comportare accettazione tacita sono: il conferimento di procura a vendere beni compresi nell’asse ereditario, la concessione in locazione, la concessione di ipoteca
Anche il pagamento del debito ereditario con denaro proprio del chiamato è stato reputato valere accettazione tacita, se parte di un più ampio accordo transattivo riguardante l’eredità, la costituzione o l’intervento in un giudizio in qualità di erede
In virtù delle numerose sentenze dei giudici di Cassazione si può affermare che vi sono molti atti legati alla successione che non comportano accettazione dell’eredità
La questione è sempre stata particolarmente dibattuta, ma si può affermare che la vendita di beni mobili di scarso valore per pagare il funerale non comporti accettazione tacita dell’eredità
In particolare il pagamento delle imposte legate alla dichiarazione di successione non è stata equiparata all’accettazione dell’eredità
La denuncia di successione e il pagamento della relativa imposta, con riferimento al valore del patrimonio lasciato dal defunto dichiarato nella predetta denuncia, non comportano accettazione tacita dell’eredità, trattandosi di adempimenti fiscali
Se non viene pagata l’imposta entro il termine previsto dal legislator si è soggetti a sanzioni
Pertanto il pagamento ha solo scopo conservativo e rientra, quindi, tra gli atti che il chiamato a succedere può compiere in base ai poteri conferitigli dall’articolo 460 del codice civile
Il legislatore ha stabilito un termine entro il quale è possibile accettare l’eredità
Il termine decorre dalla morte della persona ed è di dieci anni indipendentemente dal fatto che sia stato lasciato un testamento o se la successione sia regolata dalla legge
È possibile che il de cuius, ossia il defunto abbia lasciato un testamento pubblico, olografo o segreto in cui abbia precisato e imposto un termine inferiore per accettare l’eredità
sebbene tale possibilità sia stata discussa in passato, oggigiorno è pacificamente ammessa rientrando nell’autonomia del testatore
Il beneficiario di amministrazione di sostegno è considerato come soggetto capace di agire
In base al decreto di nomina dell’amministratore di sostegno potrebbe avere delle limitazioni
Quindi se nulla è specificato nel decreto di nomina non è obbligato ad accettare con beneficio di inventario
Rientrando tra i soggetti capaci di agire, il beneficiario di amministrazione di sostegno può accettare tacitamente l’eredità dal notaio
La differenza basilare tra accettazione tacita di eredità ed accettazione espressa è proprio, come dice il nome stesso, nella presenza o assenza di un atto specifico che sancisca l’accettazione dell’eredità
Può essere ad esempio un atto pubblico redatto dal Notaio o una scrittura privata autenticata da Notaio, che definisce al di là di ogni dubbio le persone designate come eredi
In questo caso, al di là di comportamenti concludenti di qualsiasi tipo, gli eredi si costituiscono come tali
Non tutti possono accettare tacitamente l’eredità
infatti il legislatore per determinate categorie di soggetti prevede l’accettazione con beneficio di inventario obbligatoria
I soggetti coinvolti sono i minori e gli incapaci e le persone giuridiche
Questi non possono scegliere di accettare tacitamente l’eredità
non essendo in grado di prendersi cura dei propri beni vi sarà la distinzione tra il loro patrimonio e quello del defunto
Ciò comporta che i creditori del defunto potranno rivalersi solo sui suoi beni restanti ma non potranno intaccare quelli degli eredi
L’inventario dovrà essere redatto entro tre mesi dalla morte del de cuius per atto pubblico notarile
Secondo la legge, l’accettazione tacita di eredità scatta ad esempio quando l’erede, che possiede i beni del defunto e ne fa utilizzo, non ne dispone l’inventario entro i tre mesi dall’apertura della successione; quando l’erede dona, vende o cede a terzi beni e diritti derivanti dalla successione; se vi è una rinuncia alla successione dietro corrispettivo o a favore solo di alcuni degli altri eredi; se incassa in banca un assegno intestato al defunto; se paga debiti ereditari con denaro proveniente dal patrimonio in eredità; in caso di subingresso nell’attività commerciale del coniuge defunto e ancora in caso di volture catastali, pagamenti del debito del defunto, volture di concessione edilizia, ricorsi contro accertamenti fiscali per imposta di successione, impugnazione del testamento, avvio di divisioni ereditarie, avvio di cause per il pagamento di crediti vantati dal defunto
Mettiamo il caso che non stiamo utilizzando nessuno dei beni del defunto, non abbiamo intrapreso alcuna delle azioni sopra indicate e non abbiamo fatto un’accettazione espressa di eredità: fino a quando abbiamo diritto a manifestare la nostra volontà di accettare l’eredità? Questo diritto ha una durata di dieci anni dal momento dell’apertura della successione o dal giorno in cui si verifica la condizione in caso di istituzione condizionale
In caso di figli il cui riconoscimento avvenga dopo la morte del genitore, i dieci anni decorrono dal momento della dichiarazione di paternità
Questi sono i termini legali, ma gli altri eredi possono chiedere all’Autorità giudiziaria competente di fissare un termine entro il quale altri eredi identificati dichiarino se intendono accettare o meno l’eredità
Se si vuol vendere un immobile che si è ereditato e non si è ancora provveduto all’accettazione espressa dell’eredità, ci si chiede se può procedersi direttamente alla vendita dell’immobile previa accettazione tacita
Cosa vuol dire?
Vuol dire che il notaio preciserà nell’atto che la volontà di vendere l’immobile equivale all’accettazione dell’eredità che dovrà obbligatoriamente essere trascritta nei registri immobiliari prima della vendita
Quindi il notaio provvederà prima a trascrivere l’accettazione tacita che determina il passaggio del bene dal defunto all’erede e successivamente si occuperà della trascrizione della vendita del bene dall’erede a un soggetto terzo
Diversi sono i motivi giuridici per i quali è necessario provvedere alla trascrizione dell’accettazione tacita
La principale ragione risiede nella tutela della parte che compra l’immobile ereditato dal venditore
Infatti può accadere che il venditore risulti solo apparentemente erede e l’acquirente potrebbe assistere alla sottrazione del bene
Per evitare tali inconvenienti si provvede alla trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità in modo da garantire tutti i passaggi di proprietà dell’immobile, ossia dal defunto, all’erede e poi all’acquirente per effetto della vendita
Può accadere che nel patrimonio vi siano dei beni immobili su cui il defunto vantava dei diritti
In questo caso è necessario che l’accettazione anche tacita dell’eredità venga trascritta nei registri immobiliari
Quindi dovranno sostenersi delle spese per ciascuna conservatoria dei registri immobiliari
Le imposte da pagare saranno l’imposta ipotecaria, la tassa ipotecaria, l’imposta di bollo oltre all’onorario notarile
Se tutti gli immobili sono nella stessa conservatoria la registrazione dell’accettazione tacita potrà farsi una sola volta
Oltre al documento di identità e al codice fiscale del chiamato all’eredità che accettando diventa erede, bisognerà consegnare al notaio anche il certificato di morte del defunto di cui si accetta l’eredità tacitamente
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