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Sempre più spesso molti stranieri decidono di venire a vivere in Italia e di stabilire la propria attività lavorativa in questo Paese
Naturalmente la lingua italiana non sempre è conosciuta da tutti coloro che vengono in Italia
Questo determina che, qualora si voglia investire in Italia, acquistando ad esempio anche beni sarà necessario conoscere le tutele di particolare importanza stabilite dalla legge notarile in tema di stranieri
Il principio generale che governa il nostro ordinamento è che gli atti notarili devono essere redatti in lingua italiana
Può però capitare che all’atto notarile partecipi un soggetto che non sappia parlare, né comprenda la lingua italiana
In questa specifica ipotesi la legge notarile offre la possibilità di stipulare ugualmente un atto notarile prevedendo delle tutele in favore di chi non sia a conoscenza della lingua italiana
Se il notaio e i testimoni conoscono la lingua straniera, come sancito dall’art
54 della legge notarile, l’atto può essere rogato nella lingua straniera parlata dai comparenti
In questo caso di fronte all’originale o in calce sarà posta la traduzione in lingua italiana che sarà sottoscritta insieme all’originale
Nel caso in cui il notaio e i testimoni non conoscano la lingua straniera, l’atto dovrà essere rogato in lingua italiana, ma di fronte all’originale o in calce dovrà essere presente la traduzione in lingua straniera che sarà curata da un interprete
Per far sì che l’atto sia ricevuto in lingua straniera è necessario che tutte le parti dichiarino di non conoscere la lingua italiana
Non rileva la cittadinanza italiana, ma basta semplicemente che il soggetto non conosca la lingua italiana
Si pensi ad un soggetto che sia cresciuto in Italia che abbia la cittadinanza italiana da genitori stranieri: questi potrebbe non aver mai avuto conoscenza della lingua italiana
La dichiarazione in ordine alla mancata conoscenza della lingua italiana deve provenire dalle parti
Non sussiste in capo al notaio l’obbligo di verificarne la veridicità dell’affermazione, anche se nella prassi naturalmente ciò non accade in quanto appare evidente immediatamente se un soggetto conosca o meno la lingua italiana
Si raccomanda di rendere dal notaio delle dichiarazioni di carattere veritiero in quanto le sanzioni a carico delle parti sono previste dal legislatore in virtù di una responsabilità penale
Altro presupposto per potere rogare in lingua straniera, è che tutte le parti conoscano la medesima lingua straniera
Questo requisito è importante perché è proprio lo scopo della norma quello di garantire la comunicazione tra le parti
Inoltre, come sempre previsto dalla legge notarile, il notaio e i testimoni devono conoscere la lingua straniera parlata dai comparenti
L’interprete assume un ruolo fondamentale al momento del rogito notarile in quanto si presenta come un ausiliario del notaio, perché consente la comunicazione tra le parti che partecipano all’atto e il notaio
Il suo intervento è prescritto dalla legge notarile
E deve essere presente al momento del rogito e provvedere a seconda di uno dei casi sopra previsti alla traduzione dell’originale per iscritto
L’interprete si occuperà anche della lettura dell’atto nella lingua straniera
L’interprete a differenza della presenza del sordo e del sordomuto in cui viene nominato dal Presidente del Tribunale in questo caso è nominato dalle parti
È necessario che tutti i comparenti siano d’accordo nella sua nomina
Il ruolo del notaio in questo caso è importante in quanto dovrà verificare che abbia i requisiti prescritti dalla legge
Come sancito dalla legge notarile l’interprete deve avere i requisiti del testimone
Questi requisiti sono elencati nell’art
50 della legge notarile
I requisiti richiesti sono i seguenti:
Deve essere maggiorenne Deve essere cittadino italiano o straniero residente in Italia e aver compiuto il diciottesimo anno di età Deve avere capacità di agire Non deve essere cieco, muto, sordomuto, o sordo Non deve essere interessato all’atto Deve saper e poter scrivere e sottoscrivere in quanto dovrà curare la traduzione dell’atto Non può rivestire contemporaneamente la qualità di testimone o fidefacientePrima di espletare le sue funzioni l’interprete dovrà prestare giuramento dinanzi al notaio
Non è prevista alcuna formula solenne o particolare da rispettare imposta dalla legge, ma viene menzionato nell’atto
La legge notarile menziona la presenza dei testimoni prevedendo che se l’atto viene rogato in lingua italiana in originale i testimoni in atto devono conoscere la lingua straniera
È necessario che tra la parte in italiano e in lingua straniera vi sia corrispondenza
Tuttavia può capitare che questa non sussista
A tal proposito prevale l’originale in lingua italiana scritta dal notaio rispetto alla traduzione
Da ciò si evince che la traduzione viene considerata come uno scritto secondario
Il rogito notarile a seconda della tipologia di atto che si intende stipulare, ha degli allegati
Si pensi al caso dell’acquisto di un immobile, saranno allegate le planimetrie dei fabbricati, l’attestato di prestazione energetica eventuali procure
Sebbene il legislatore non si esprima sugli allegati, l’atteggiamento più prudente è quello di far tradurre anche gli allegati per uniformarsi a quanto scritto nell’atto notarile
Anche tali traduzioni verranno allegate all’atto notarile
Ci si chiede che cosa accade se le norme sopra prospettate non vengano rispettate, in particolare se non si seguano tutte le formalità richieste
Il legislatore è molto severo in merito in quanto prevede la nullità dell’atto qualora non si seguano le indicazioni della legge notarile
Secondo alcuni basterebbe la mancata o difforme applicazione della norma
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