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Straniero che non parla italiano: come partecipa all'atto?

Atto notarile per lo straniero che non parla italiano

Gli stranieri in Italia

Sempre più spesso molti stranieri decidono di venire a vivere in Italia e di stabilire la propria attività lavorativa in questo Paese. Naturalmente la lingua italiana non sempre è conosciuta da tutti coloro che vengono in Italia. Questo determina che, qualora si voglia investire in Italia, acquistando ad esempio anche beni sarà necessario conoscere le tutele di particolare importanza stabilite dalla legge notarile in tema di stranieri.

La lingua dell’atto notarile

Il principio generale che governa il nostro ordinamento è che gli atti notarili devono essere redatti in lingua italiana. Può però capitare che all’atto notarile partecipi un soggetto che non sappia parlare, né comprenda la lingua italiana. In questa specifica ipotesi la legge notarile offre la possibilità di stipulare ugualmente un atto notarile prevedendo delle tutele in favore di chi non sia a conoscenza della lingua italiana.

Il notaio e i testimoni conoscono la lingua straniera

Se il notaio e i testimoni conoscono la lingua straniera, come sancito dall’art. 54 della legge notarile, l’atto può essere rogato nella lingua straniera parlata dai comparenti. In questo caso di fronte all’originale o in calce sarà posta la traduzione in lingua italiana che sarà sottoscritta insieme all’originale.

Il notaio e i testimoni non conoscono la lingua straniera

Nel caso in cui il notaio e i testimoni non conoscano la lingua straniera, l’atto dovrà essere rogato in lingua italiana, ma di fronte all’originale o in calce dovrà essere presente la traduzione in lingua straniera che sarà curata da un interprete.

I presupposti indicati dalla legge notarile per rogare un atto in lingua straniera

Per far sì che l’atto sia ricevuto in lingua straniera è necessario che tutte le parti dichiarino di non conoscere la lingua italiana. Non rileva la cittadinanza italiana, ma basta semplicemente che il soggetto non conosca la lingua italiana. Si pensi ad un soggetto che sia cresciuto in Italia che abbia la cittadinanza italiana da genitori stranieri: questi potrebbe non aver mai avuto conoscenza della lingua italiana.

La dichiarazione in ordine alla mancata conoscenza della lingua italiana deve provenire dalle parti. Non sussiste in capo al notaio l’obbligo di verificarne la veridicità dell’affermazione, anche se nella prassi naturalmente ciò non accade in quanto appare evidente immediatamente se un soggetto conosca o meno la lingua italiana.

Si raccomanda di rendere dal notaio delle dichiarazioni di carattere veritiero in quanto le sanzioni a carico delle parti sono previste dal legislatore in virtù di una responsabilità penale.

Altro presupposto per potere rogare in lingua straniera, è che tutte le parti conoscano la medesima lingua straniera. Questo requisito è importante perché è proprio lo scopo della norma quello di garantire la comunicazione tra le parti.

Inoltre, come sempre previsto dalla legge notarile, il notaio e i testimoni devono conoscere la lingua straniera parlata dai comparenti.

Il ruolo dell’interprete dal notaio

L’interprete assume un ruolo fondamentale al momento del rogito notarile in quanto si presenta come un ausiliario del notaio, perché consente la comunicazione tra le parti che partecipano all’atto e il notaio. Il suo intervento è prescritto dalla legge notarile. E deve essere presente al momento del rogito e provvedere a seconda di uno dei casi sopra previsti alla traduzione dell’originale per iscritto. L’interprete si occuperà anche della lettura dell’atto nella lingua straniera.

Chi nomina l’interprete? Devono provvedere le parti?

L’interprete a differenza della presenza del sordo e del sordomuto in cui viene nominato dal Presidente del Tribunale in questo caso è nominato dalle parti. È necessario che tutti i comparenti siano d’accordo nella sua nomina. Il ruolo del notaio in questo caso è importante in quanto dovrà verificare che abbia i requisiti prescritti dalla legge. Come sancito dalla legge notarile l’interprete deve avere i requisiti del testimone. Questi requisiti sono elencati nell’art. 50 della legge notarile.

I requisiti richiesti sono i seguenti:

  • Deve essere maggiorenne
  • Deve essere cittadino italiano o straniero residente in Italia e aver compiuto il diciottesimo anno di età
  • Deve avere capacità di agire
  • Non deve essere cieco, muto, sordomuto, o sordo
  • Non deve essere interessato all’atto
  • Deve saper e poter scrivere e sottoscrivere in quanto dovrà curare la traduzione dell’atto
  • Non può rivestire contemporaneamente la qualità di testimone o fidefaciente.
  • Non è necessario che sia iscritto in qualche albo in particolare.

Il giuramento dell’interprete

Prima di espletare le sue funzioni l’interprete dovrà prestare giuramento dinanzi al notaio. Non è prevista alcuna formula solenne o particolare da rispettare imposta dalla legge, ma viene menzionato nell’atto.

Il ruolo dei testimoni

La legge notarile menziona la presenza dei testimoni prevedendo che se l’atto viene rogato in lingua italiana in originale i testimoni in atto devono conoscere la lingua straniera

Cosa accade se non c’è una perfetta coincidenza tra la parte scritta in italiano e quella in lingua straniera?

È necessario che tra la parte in italiano e in lingua straniera vi sia corrispondenza. Tuttavia può capitare che questa non sussista. A tal proposito prevale l’originale in lingua italiana scritta dal notaio rispetto alla traduzione. Da ciò si evince che la traduzione viene considerata come uno scritto secondario.

Gli allegati dell’atto notarile in presenza di uno straniero

Il rogito notarile a seconda della tipologia di atto che si intende stipulare, ha degli allegati. Si pensi al caso dell’acquisto di un immobile, saranno allegate le planimetrie dei fabbricati, l’attestato di prestazione energetica eventuali procure. Sebbene il legislatore non si esprima sugli allegati, l’atteggiamento più prudente è quello di far tradurre anche gli allegati per uniformarsi a quanto scritto nell’atto notarile. Anche tali traduzioni verranno allegate all’atto notarile.

Le sanzioni previste dal legislatore

Ci si chiede che cosa accade se le norme sopra prospettate non vengano rispettate, in particolare se non si seguano tutte le formalità richieste. Il legislatore è molto severo in merito in quanto prevede la nullità dell’atto qualora non si seguano le indicazioni della legge notarile. Secondo alcuni basterebbe la mancata o difforme applicazione della norma.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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