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La comunione ereditaria si forma al momento dell’apertura della successione, ossia al momento della morte di un soggetto
In virtù di tale avvenimento i beni di cui è titolare cadono in uno stato di comunione che viene definita ereditaria
Ciascun chiamato all’eredità è titolare di una quota astratta numerica su tutti i beni che fanno parte dell’asse ereditario
Non sussiste nessuna differenza se la successione sia regolata per legge o per testamento lasciato dal defunto (a meno che non abbia assegnato tutti i suoi beni)
Si avrà una comunione ereditaria che necessita di un atto di divisione per far sì che ciascun soggetto diventi pieno ed esclusivo titolare di determinati beni
La comunione ereditaria rappresenta una species del genus della comunione ordinaria
Infatti, vengono applicate le medesime norme previste dall’art
1100 del codice civile e seguenti in quanto compatibili
La divisione ereditaria è un insieme di operazioni giuridiche, finalizzate allo scioglimento della comunione ereditaria, mediante l’assegnazione di porzioni a ciascuno dei condividenti di valori che corrispondano alle quote loro spettanti sui beni comuni
Gli elementi caratteristici sono due:
La corrispondenza tra la quota di fatto e la quota di diritto deve essere interpretata in senso economico, non in senso materiale
Basta semplicemente che il valore dei beni assegnati al condividente sia pari al valore di diritto vantato sulla massa che è in comune
Non rileva, quindi, la modalità con cui è composta la quota
È possibile anche attribuire a un condividente solo beni mobili e a un altro condividente beni immobili
La divisione può essere oggettivamente o soggettivamente parziale
Vediamo in cosa consistono e quali sono le differenze
La divisione può riguardare anche soltanto alcuni beni
In questo caso se vengono assegnati solo alcuni beni, gli altri rimarranno in comunione, non subendo una modifica
La divisione può riguardare anche soltanto alcuni soggetti
Può accadere che uno dei condividenti in virtù di progetti vita o di investimenti particolari, necessiti immediatamente dei beni facenti parte della comunione
In questo caso può diventare il solo assegnatario dei beni, naturalmente con il consenso di tutti gli altri condividenti
All’atto dinanzi al notaio di acconto sulla futura divisione partecipano tutti i soggetti che siano stati chiamati all’eredità, abbiano accettato la stessa e siano quindi considerati come eredi
Il patrimonio del defunto è in comunione, ma i condividenti possono anche prevedere per una molteplicità di ragioni differenti da verificare caso per caso, che siano assegnati dei beni come acconto sulla futura divisione
L’effetto principale è che il soggetto assegnatario dei beni non fuoriesce dalla comunione ereditaria, continuando a farne parte
Infatti, non vengono modificate le quote di diritto spettanti a ciascun coerede
Per tali ragioni l’assetto ereditario rimane in piedi
Al momento della futura divisione però, l’assegnatario del bene dovrà sedersi al tavolo della divisione e far presente che ha già ricevuto un bene a composizione della quota che gli spetta, a titolo di acconto
L’effetto traslativo quindi si realizza solo nei confronti del bene che viene dato in acconto ma non riguarda nessun altro bene facente parte della comunione ereditaria
L’acconto sulla futura divisione si differenzia dallo stralcio divisionale per diversi aspetti
Nello stralcio divisionale si determina l’assegnazione di soli alcuni beni a favore di uno o più soggetti a definitiva e integrale tacitazione dei diritti sulla quota
In questo caso il coerede fuoriesce dalla comunione ereditaria
Ciò determina che vengono modificate anche le quote diritto per gli altri coeredi
Si pensi al caso in cui vi siano tre eredi e uno solo di essi sia stralciato nella quota e divenga assegnatario dei bei
In questo caso la comunione permarrà tra i coeredi rimanenti nelle quote di ½ ciascuno
All’atto di divisione devono necessariamente partecipare tutti i condividenti
Non è ammissibile che al rogito notarile partecipino solo alcuni soggetti, né è ammissibile sottoporre l’atto alla condizione sospensiva della prestazione del consenso da parte dei condividenti assenti
La mancata partecipazione di uno di essi determina infatti la nullità del contratto di divisione
La questione è, invece, diversa in caso di stralcio divisionale in quanto il soggetto “stralciato” non è più parte della comunione, avendo già ricevuto la sua porzione ed essendo già stato tacitato nei suoi diritti spettanti sulla comunione
I condividenti sono considerati titolari esclusivi dei beni assegnati fin dal sorgere della comunione come sancito dall’art
757 del codice civile
Ciò vuol dire che ciascun condividente consegue la titolarità esclusiva di una porzione autonoma di diritto che prima gli apparteneva soltanto in quota in via astratta
Il contratto di divisione, quindi, ha effetti estintivi sulla comunione
Il problema principale sulla tipologia di documenti da fornire al notaio prima del rogito notarile, attiene alla natura dell’atto di divisione
Oggetto di dibattiti giurisprudenziali e di grandi studiosi di diritto, in virtù dei contrastanti pareri, è opportuno e consigliato affidarsi ad un notaio di fiducia il quale illustrerà tutte le problematiche del caso, atteso che per essere prudenti saranno richieste tutte le documentazioni tipiche dei trasferimenti immobiliari
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