Bene in acconto sulla futura divisione ereditaria
- Cosa si intende per comunione ereditaria
- Cosa si intende per divisione ereditaria
- è possibile una divisione parziale?
- Chi partecipa all’atto di acconto sulla futura divisione?
- Quali sono gli effetti dell’acconto sulla futura divisione?
- Chi prenderà parte all’atto di divisione finale in caso di acconto?
- Da quando è possibile considerarsi proprietari dei beni?
- Quali sono i documenti necessari per l’acconto sulla futura divisione da portare dal notaio?
- Quali norme si applicano alla comunione ereditaria?
- Cosa si intende tra corrispondenza tra la quota di diritto e la quota di fatto
- La divisione oggettivamente parziale
- La divisione soggettivamente parziale
- Qual è la differenza con lo stralcio divisionale?
Cosa si intende per comunione ereditaria
La comunione ereditaria si forma al momento dell’apertura della successione, ossia al momento della morte di un soggetto.
In virtù di tale avvenimento i beni di cui è titolare cadono in uno stato di comunione che viene definita ereditaria. Ciascun chiamato all’eredità è titolare di una quota astratta numerica su tutti i beni che fanno parte dell’asse ereditario.
Non sussiste nessuna differenza se la successione sia regolata per legge o per testamento lasciato dal defunto (a meno che non abbia assegnato tutti i suoi beni). Si avrà una comunione ereditaria che necessita di un atto di divisione per far sì che ciascun soggetto diventi pieno ed esclusivo titolare di determinati beni.
Quali norme si applicano alla comunione ereditaria?
La comunione ereditaria rappresenta una species del genus della comunione ordinaria. Infatti, vengono applicate le medesime norme previste dall’art. 1100 del Codice Civile e seguenti in quanto compatibili.
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Cosa si intende per divisione ereditaria
La divisione ereditaria è un insieme di operazioni giuridiche, finalizzate allo scioglimento della comunione ereditaria, mediante l’assegnazione di porzioni a ciascuno dei condividenti di valori che corrispondano alle quote loro spettanti sui beni comuni. Gli elementi caratteristici sono due:
- Lo scioglimento della comunione
- L’attribuzione ai condividenti di beni proporzionali alla quota a cui hanno diritto.
Cosa si intende tra corrispondenza tra la quota di diritto e la quota di fatto
La corrispondenza tra la quota di fatto e la quota di diritto deve essere interpretata in senso economico, non in senso materiale. Basta semplicemente che il valore dei beni assegnati al condividente sia pari al valore di diritto vantato sulla massa che è in comune. Non rileva, quindi, la modalità con cui è composta la quota. È possibile anche attribuire a un condividente solo beni mobili e a un altro condividente beni immobili.
È possibile una divisione parziale?
La divisione può essere oggettivamente o soggettivamente parziale. Vediamo in cosa consistono e quali sono le differenze.
La divisione oggettivamente parziale
La divisione può riguardare anche soltanto alcuni beni. In questo caso se vengono assegnati solo alcuni beni, gli altri rimarranno in comunione, non subendo una modifica.
La divisione soggettivamente parziale
La divisione può riguardare anche soltanto alcuni soggetti. Può accadere che uno dei condividenti in virtù di progetti vita o di investimenti particolari, necessiti immediatamente dei beni facenti parte della comunione. In questo caso può diventare il solo assegnatario dei beni, naturalmente con il consenso di tutti gli altri condividenti.
Chi partecipa all’atto di acconto sulla futura divisione?
All’atto dinanzi al notaio di acconto sulla futura divisione partecipano tutti i soggetti che siano stati chiamati all’eredità, abbiano accettato la stessa e siano quindi considerati come eredi. Il patrimonio del defunto è in comunione, ma i condividenti possono anche prevedere per una molteplicità di ragioni differenti da verificare caso per caso, che siano assegnati dei beni come acconto sulla futura divisione.
Quali sono gli effetti dell’acconto sulla futura divisione?
L’effetto principale è che il soggetto assegnatario dei beni non fuoriesce dalla comunione ereditaria, continuando a farne parte. Infatti, non vengono modificate le quote di diritto spettanti a ciascun coerede. Per tali ragioni l’assetto ereditario rimane in piedi. Al momento della futura divisione però, l’assegnatario del bene dovrà sedersi al tavolo della divisione e far presente che ha già ricevuto un bene a composizione della quota che gli spetta, a titolo di acconto.
L’effetto traslativo quindi si realizza solo nei confronti del bene che viene dato in acconto ma non riguarda nessun altro bene facente parte della comunione ereditaria
Qual è la differenza con lo stralcio divisionale?
L’acconto sulla futura divisione si differenzia dallo stralcio divisionale per diversi aspetti. Nello stralcio divisionale si determina l’assegnazione di soli alcuni beni a favore di uno o più soggetti a definitiva e integrale tacitazione dei diritti sulla quota. In questo caso il coerede fuoriesce dalla comunione ereditaria. Ciò determina che vengono modificate anche le quote diritto per gli altri coeredi. Si pensi al caso in cui vi siano tre eredi e uno solo di essi sia stralciato nella quota e divenga assegnatario dei bei. In questo caso la comunione permarrà tra i coeredi rimanenti nelle quote di ½ ciascuno.
Chi prenderà parte all’atto di divisione finale in caso di acconto?
All’atto di divisione devono necessariamente partecipare tutti i condividenti. Non è ammissibile che al rogito notarile partecipino solo alcuni soggetti, né è ammissibile sottoporre l’atto alla condizione sospensiva della prestazione del consenso da parte dei condividenti assenti. La mancata partecipazione di uno di essi determina infatti la nullità del contratto di divisione.
La questione è, invece, diversa in caso di stralcio divisionale in quanto il soggetto “stralciato” non è più parte della comunione, avendo già ricevuto la sua porzione ed essendo già stato tacitato nei suoi diritti spettanti sulla comunione.
Da quando è possibile considerarsi proprietari dei beni?
I condividenti sono considerati titolari esclusivi dei beni assegnati fin dal sorgere della comunione come sancito dall’art. 757 del Codice Civile . Ciò vuol dire che ciascun condividente consegue la titolarità esclusiva di una porzione autonoma di diritto che prima gli apparteneva soltanto in quota in via astratta. Il contratto di divisione, quindi, ha effetti estintivi sulla comunione.
Quali sono i documenti necessari per l’acconto sulla futura divisione da portare dal notaio?
Il problema principale sulla tipologia di documenti da fornire al notaio prima del rogito notarile, attiene alla natura dell’atto di divisione. Oggetto di dibattiti giurisprudenziali e di grandi studiosi di diritto, in virtù dei contrastanti pareri, è opportuno e consigliato affidarsi ad un notaio di fiducia il quale illustrerà tutte le problematiche del caso, atteso che per essere prudenti saranno richieste tutte le documentazioni tipiche dei trasferimenti immobiliari.
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