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La comunione legale è il regime patrimoniale legale della famiglia, che rappresenta la regola qualora i coniugi non scelgano il regime della separazione dei beni
In base a questo regime, gli acquisti compiuti in costanza di matrimonio cadono in un regime senza quote per il quale i beni sono comuni ad entrambi i soggetti
Comunione legale
Fanno eccezione a questo regime i beni personali, ovvero quelli previsti dalla legge ed espressamente esclusi dalla comunione
Art
179 c
c
Tra i beni facenti parte della comunione, vi sono anche espressamente:
Le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonioIn relazione all’attività imprenditoriale, bisogna distinguere, dunque, le aziende che sorgono dopo il matrimonio dalla volontà di entrambi i coniugi, entrambi coinvolti, da quelle che sono costituite singolarmente da uno dei due, anche prima del matrimonio
I beni che servono all’esercizio della professione del coniuge sono espressamente esclusi dalla comunione legale, purché al momento dell’acquisto vengano ad essa destinati, fatta esclusione per i beni destinati ad un’azienda facente parte della comunione (es
un’azienda appartenente ad entrambi i coniugi)
Esempio: un coniuge ha uno studio professionale e acquista libri, quadri, mobili necessari per adibire il locale a studio
In questo caso non è difficile provare e individuare la destinazione di questi beni, essendo la stessa evidente
Qualora, invece, il coniuge professionista o imprenditore acquisti un bene immobile, occorre provare specificamente la destinazione, in quanto potrebbe acquistarlo sia per la propria professione (l’immobile dove svolge la sua professione – si pensi all’acquisto dell’immobile in cui adibire lo studio legale per un avvocato), o anche per la propria famiglia
Pertanto, in un caso come questo, specificare la destinazione è fondamentale per escludere il bene dalla comunione legale
Il Notaio farà intervenire all’atto anche il coniuge non imprenditore, affinché questo dichiari espressamente di essere consapevole della destinazione del bene alla professione dell’altro coniuge, impedendo quindi che lo stesso cada in comunione legale
Esempio: Tizio è un avvocato e intende acquistare un immobile nel quale adibire il proprio studio legale
Tizio è coniugato con Tizia
Per escludere che il bene cada in comunione legale, non è sufficiente la dichiarazione di Tizio di destinarlo alla sua professione, ma occorre che Tizia intervenga anch’essa all’atto e dichiari di esserne consapevole
In caso di ingiustificato rifiuto del coniuge non imprenditore, il Notaio potrà richiederne la presenza, intimando alle parti la caduta in comunione legale del bene in caso di mancato intervento
Inoltre, il coniuge acquirente potrà agire in giudizio contro l’altro coniuge che senza alcun motivo rifiuti di intervenire, ottenendo in questo modo una sentenza che accerti la natura del bene
I beni che sono destinati all’esercizio di una impresa fanno parte della comunione solo se residuano al momento dello scioglimento della stessa
Prima, ne vengono esclusi
Esempio: Tizio è titolare di una impresa edile e intende acquistare un capannone industriale nel quale posizionare i propri attrezzi
Tizio è coniugato con Tizia in regime di comunione legale dei beni
Per escludere che il bene cada in comunione, non è necessaria la partecipazione del coniuge Tizia (richiesta invece nel caso precedente dei beni destinati alla professione)
Ciò infatti non è richiesto dalla legge, la quale chiede solo la effettiva destinazione all’impresa
Il Notaio provvederà a far intervenire all’atto solo Tizio, il quale dichiarerà di acquistare il capannone per destinarlo alla propria impresa edile
Tale bene, nonostante la vigenza della comunione legale, ne resterà escluso, senza che Tizia intervenga e sottoscriva
Dei beni acquistati con questa particolare modalità, ovvero finalizzati all’esercizio di una impresa di uno dei due coniugi, possono residuare frutti o gli stessi beni al momento dello scioglimento della comunione: solo in questo caso il coniuge non imprenditore potrà beneficiarne
No, bisogna fare molta attenzione e distinguere i vari casi
In caso di acquisto di un bene che i coniugi intendono acquistare in comune può intervenire all’atto anche solo un coniuge, in quanto automaticamente il bene rientra nella comunione legale, senza la necessità del consenso di entrambi
Il Notaio, infatti, in caso di coniugi acquirenti in comunione legale, al di fuori dei casi sopra descritti di beni personali, provvederà a trascrivere l’atto a favore di entrambi
È con la trascrizione, infatti, che si completa il procedimento finalizzato all’acquisto della proprietà, opponibile anche ai terzi
No
È la legge a stabilire, in costanza di comunione legale, quali beni cadano in questo regime e quali invece sono beni personali (quali, ad esempio, i beni destinati all’esercizio della professione, come sopra descritto)
Non è possibile, in regime di comunione legale, scegliere per ogni acquisto se farlo rientrare o meno
Il regime vale sempre
Qualora i coniugi intendano escludere che un acquisto cada in comunione legale, l’unica strada è stipulare dal Notaio preventivamente un atto di separazione dei beni, con il quale i coniugi convengano che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati in costanza di matrimonio
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