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Il regime patrimoniale della comunione legale, è uno dei più adottati dalle coppie, al giorno d’oggi
Questo perché si tratta del sistema previsto in automatico dalla legge, in assenza di specifica deroga fatta per iscritto
Inoltre, esso può essere scelto sia dalle persone dello stesso sesso che abbiano stipulato un’unione civile, come anche da parte di una coppia che non sia coniugata, ma che semplicemente abbia registrato, in Comune, la propria convivenza
Molto spesso, però, ci si domanda se sia possibile decidere di escludere dalla comunione, un bene che invece normalmente vi ricadrebbe in automatico, mediante apposito atto, stipulato dal notaio
Vediamo se, ed eventualmente in quali termini, questo sia possibile
Prima di rispondere all’interrogativo iniziale, quindi se sia possibile escludere un bene che, di norma, cadrebbe in comunione legale, bisogna compiere una precisazione, altrimenti si rischia di confondersi le idee
L’ipotesi in esame riguarda la possibilità che i coniugi, espressamente, decidano, con apposito atto, che un determinato bene in comunione, fuoriesca dalla stessa
Quindi, che lo stesso sia assegnato o in un regime di comunione ordinaria, oppure venga assegnato in proprietà, ad uno soltanto fra i due
Questa tematica non va confusa con quella dei cosiddetti beni personali
Relativamente a questi ultimi, infatti, la legge consente che possano essere esclusi a priori dalla comunione (senza che vi ricadano mai) in presenza di determinati requisiti
In questo caso, dunque, è la legge a stabilire quando opera detta esclusione, delimitando in modo ben preciso le categorie di beni (per esempio i beni relativi all’esercizio della professione di uno dei due coniugi), e stabilendo apposite regole da rispettare all’interno dell’atto notarile
L’interrogativo relativo alla possibilità di escludere un bene della comunione legale, necessita di una risposta ben articolata
Nel caso in cui i coniugi vogliano prevedere che, relativamente ad esempio ai beni immobili che verranno acquistati, essi non vengano ricompresi all’interno del loro regime degli acquisti, l’unico modo sarà adottare una modifica del regime patrimoniale, con atto dal notaio, alla necessaria presenza di due testimoni
Più precisamente, all’interno della modifica in esame, verrà stabilito che i coniugi non vogliano più che, determinate categorie di beni, facciano parte della comunione
La conseguenza di una simile decisione, però, comporta che i coniugi stessi non saranno più assoggettati al regime di comunione legale, ma quel punto stabiliranno una cosiddetta comunione convenzionale
Tuttavia, non bisogna dimenticare che non è possibile prevedere in atto, che l’esclusione operi relativamente a lasciti testamentari attribuiti espressamente alla comunione, poiché in questo modo si violerebbe il divieto dei patti successori, previsto dalla legge
Per quanto detto finora, alla domanda se sia possibile escludere un bene della comunione legale, si può rispondere affermativamente, precisando, però che l’esclusione è più prudente che avvenga con riferimento a singole categorie di beni, e non a singoli e specifici beni, per esempio con riferimento all’immobile sito in un determinato Comune e ad una terminata Via
Per quanto detto, una simile decisione, comporta che la comunione legale, cessi di essere il regime patrimoniale vigente fra i coniugi, mutandosi in un regime differente
Non sarebbe possibile, invece, convenire con un atto scritto (che non modifichi il regime), che un determinato bene venga estromesso dalla comunione legale
Si tratta infatti di una disciplina di legge, che non può subire eccezioni, eccetto quelle espressamente regolate all’interno del codice civile
Nonostante in passato ci sia stata qualche opinione contraria, anche la Cassazione si è espressa più volte sull’impossibilità di prevedere il cosiddetto “rifiuto del coacquisto”, ovvero un rifiuto contrattuale fra i coniugi, che viene espresso affinché un bene non entri in comunione, per qualsivoglia ragione
Vanno, dunque, adottate determinate cautele, ma la cosa non deve spaventare, poiché affidandosi all’informativa e competenza del notaio, non si corrono rischi
Nonostante sia più prudente prevedere che l’esclusione operi solo con riferimento a determinate categorie di beni, la legge fornisce un’eccezione
Il codice civile prevede, infatti, che è possibile escludere dalla comunione legale l’azienda co gestita dai coniugi
Proprio questa disposizione, sarebbe stata all’origine dei dubbi relativi alla possibilità di estromettere singoli beni della comunione legale, ma in realtà si potrebbe ritenere che questa non sia una regola generale, ma semplicemente una norma dettata per un caso singolo e specifico, non applicabile analogicamente ad altre situazioni
Un altro dubbio che potrebbe venire, è quello relativo al fatto che i coniugi potrebbero desiderare che determinate somme di denaro, siano escluse da regime di comunione
In questa specifica ipotesi, non c’è bisogno di convenire alcuna modifica del regime patrimoniale
Questo perché, il denaro non rientra nella nozione di beni suscettibili di rappresentare acquisti, che possano ricadere in comunione ai sensi di legge
Tuttavia, il denaro depositato su un conto cointestato, si presuppone denaro comune
Anche qui però bisognerebbe valutare caso per caso, e affidarsi sempre al giudizio di un professionista notarile in materia
Vediamo quali sono i vari documenti che servono, qualora ci si rechi dal notaio con la finalità di stipulare un atto, all’interno del quale si stabilisca di voler escludere determinate categorie di beni dalla comunione, e sostanzialmente procedere a modificare il regime patrimoniale esistente
In questo caso, a differenza di quanto avviene ad esempio per una compravendita, il ruolo centrale non lo hanno i documenti relativi a un potenziale immobile, bensì lo hanno i documenti delle parti
Quindi saranno necessari tutti i documenti identità dei coniugi, comprensivi del codice fiscale, nonché tutta la documentazione relativa al regime patrimoniale, e successive modifiche che possono essere intervenute
Di base potrebbe essere sufficiente un estratto dell’atto di matrimonio
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