Trova il Notaio Online e Ottieni Preventivi Notarili Senza Impegno
SERVE LA CONSULENZA DEL NOTAIO ?
Contatta il Notaio e Fai un PREVENTIVO
CLICCA QUI È GRATIS
La pandemia mondiale ha colpito in vario modo moltissimi settori produttivi del substrato economico nazionale
La crisi non ha risparmiato né imprenditori individuali né società
Qualche settimana dopo il prima lockdown, il Governo aveva apprestato forme di sostegno basate su ristori più o meno cospicui, cassa integrazione in deroga, moratorie per i debiti verso le banche, ma anche la sterilizzazione di alcune norme del Codice Civile per far fronte alle società di capitali come le S
r
l, le S
p
a
e le S
a
p
a
Sotto quest’ultimo aspetto, il Legislatore ha scelto di operare sul c
d
meccanismo del “riduci e ricapitalizza”
Infatti, nelle S
r
l, S
p
a
e S
a
p
a
il capitale sociale ha una funzione essenziale (funzione che nelle società di persone non esiste in quanto il capitale sociale in senso stretto non esiste, ma è considerato solo come mezzo finanziario per l’esercizio dell’attività economica)
Nelle società di capitali, il capitale sociale è utilizzato come termometro e indice dell’andamento economico
Una società che non ha variazioni di capitali si presuppone che essa sia sana
Una società che ha frequenti decrementi di capitale è una società con evidenti problemi
Se il capitale subisce una perdita rilevante, esso deve essere ridotto e in alcune circostanze più gravi la società deve essere ricapitalizzata o sciolta perché non ha più le sostanze economiche necessarie per continuare la propria attività
Questo meccanismo permette ai terzi, che investono oppure operano economicamente con la società, di comprendere la salute della società
Innanzi tutto è necessario definire il concetto di perdite
Le perdite sono voci contabili di segno negativo che incidono su tutte le voci contabili di segno positivo fino ad intaccare ed erodere il capitale sociale
Le perdite, sono intese rilevanti in due casi: quando intaccano il capitale riducendolo oltre il terzo (artt
2446 e 2482-bis c
c
a seconda che si tratti di S
p
A
o S
r
l
); quando intaccano il capitale riducendo il capitale oltre il terzo ed al di sotto del minimo legale (artt
2447 e 2482-ter c
c
)
In tutti i casi in cui le perdite riducono il capitale meno di un terzo queste sono considerate fisiologiche dal Legislatore e, quindi, non rilevanti
SERVE LA CONSULENZA DEL NOTAIO ?
Contatta il Notaio e Fai un PREVENTIVO
CLICCA QUI È GRATIS
Negli articoli del Codice Civile sopra citati, il Legislatore prevede degli adempimenti obbligatori
Vediamo quali sono, ricordando che nulla deve essere fatto in caso di perdite non rilevanti e quindi entro il terzo del capitale sociale
Per questo caso specifico, la Legge prevede che gli amministratori, una volta rilevata la perdita, abbiano il dovere di convocare l’assemblea dei soci, sottoporre a loro una situazione patrimoniale accompagnata ad una relazione sulle cause della perdita e chiedere di deliberare uno degli opportuni provvedimenti per fronteggiare la perdita
L’assemblea, quale opportuno provvedimento può scegliere, per il caso in parola, di riportare a nuovo la perdita - quindi vedere se nell’anno successivo la perdita rientri fino a diventare irrilevante - oppure decidere di adeguare il capitale sociale alla nuova cifra riducendolo
Nel caso in cui, passato un anno, nell’esercizio successivo la perdita rimane, l’assemblea dei soci è obbligata a ridurre il capitale
In questo secondo caso, considerato con più attenzione, la Legge richiede agli amministratori sempre l’immediata convocazione dell’assemblea e la sottoposizione di una situazione patrimoniale unitamente alla relazione di cui sopra
Cambiano le decisioni che l’assemblea può adottare
Infatti, i soci possono deliberare di ridurre il capitale sociale e contestualmente aumentare lo stesso fino al valore previsto come minimo legale oppure, qualora i soci, invece, non abbiano intenzione di immettere in società altri nuovi conferimenti, essi possono decidere di trasformarla o, anche, scioglierla, ponendola in liquidazione
Il legislatore, comprendendo le difficoltà delle società derivanti dalla crisi economica globale, ha ritenuto di congelare in parte, la disciplina delle perdite
L’art
1, comma 266, della Legge di Bilancio recita così: “Per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile
”
Il legislatore ha scelto di continuare a far operare le norme c
d
di allarme e informazione
Quindi ,l’organo amministrativo, rilevata la perdita, ha, sempre e comunque, l’obbligo di convocare l’assemblea e di sottoporre ad essa una situazione patrimoniale unitamente alla relazione sulle cause della perdita
È più giusto dire: cosa può non opera? Il Legislatore ha scelto di rendere facoltativa la riduzione, qualsiasi essa sia l’entità della perdita
Infatti, il Legislatore prevede, continuando la lettura della norma contenuta nella legge di bilancio, che la società può decidere Come si legge dalla norma sopra riportata, l’assemblea “può deliberare di rinviare tali decisioni - ovvero quella sulla riduzione con conseguente aumento se necessario - alla chiusura” del successivo quinto esercizio
SERVE LA CONSULENZA DEL NOTAIO ?
Contatta il Notaio e Fai un PREVENTIVO
CLICCA QUI È GRATIS
La norma ha creato alcuni dubbi interpretativi
Ma sembrerebbe che, sotto il capello normativo, rientrino tutte le perdite che risultano dal bilancio di esercizio o da una situazione patrimoniale infra-annuale riferibili ad esercizi o frazioni di esercizi in corso alla data del 31 dicembre 2020, senza doversi considerare quale sia l’esercizio in cui le perdite si siano prodotte
Come abbiamo visto sopra, non tutta la disciplina sulla riduzione per perdite è stata anestetizzata
I sistemi di allarme e di comunicazione rimangono vigenti
Il Legislatore, invece, permette alle società di posporre fino a cinque esercizi dopo quello chiuso nel 2020 per deliberare ogni eventuale provvedimento ritenuto opportuno
SERVE LA CONSULENZA DEL NOTAIO ?
Contatta il Notaio e Fai un PREVENTIVO
CLICCA QUI È GRATIS
Ogni decisione assembleare in merito alla riduzione del capitale sociale per perdite, che essa avvenga in S
p
a
, S
a
p
a o S
r
l
, deve essere verbalizzata da un notaio
Infatti in notaio garantisce che le decisioni dell’assemblea sia assunte in conformità della Legge
Il notaio, pertanto, svolge una funziona omologatrice della deliberazione
Secondo alcuni, in caso di perdite che diminuiscano il capitale oltre il terzo, ma non al di sotto del minimo legale (pertanto le perdite di cui agli artt
2446 e 2482-bis c
c
), la norma di bilancio di sospensione sopra vista opererebbe automaticamente senza necessità di alcuna deliberazione
Sembrerebbe, invece preferibile, ritenere - essendo più aderente al sistema dettato dalle norme in materia societaria - che, in tutti i casi di perdite rilevanti, l’assemblea dei soci debba essere convocata per decidere sul da farsi, scegliendo se avvalersi degli strumenti di sospensione della disciplina della riduzione per perdite oppure deliberando, comunque, la riduzione del capitale sociale
In ogni caso, il verbale dell’assemblea deve essere redatto da un notaio con il compito di omologare la delibera ed iscriverla presso il Registro delle Imprese
Il verbale per la decisione in merito al rinvio delle perdite, ai sensi della normativa contenuta nella Legge di Bilancio sconta l’imposta di registro in misura fissa pari ad euro 200, l’imposta di bollo pari ad euro 156 e i diritti camerali pari ad euro 90
NF è l'unico Originale
Diffidate dalle imitazioni
NO Mediatori, NO Intermediari,
NO Dottori di chissà quale Studio
NotaioFacile®
Web Service S.R.L.
V. Vincenzo Foppa N.41
20144 Milano (MI)
P.I.07881240969