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Contratti di assistenza dal notaio
Sempre più spesso si tende a mettere per iscritto dal notaio, per regolare e consentirne il rispetto, di situazioni che non riguardano esclusivamente trasferimenti immobiliari, ma che possono coinvolgere anche altri ambiti
Uno fra questi riguarda i contratti di assistenza: essi possono essere di vario tipo, vediamoli nel dettaglio
Con il termine contratti di assistenza, ci si può riferire a degli atti all’interno dei quali vengono regolati determinati obblighi di fare o di dare, rispettivamente a carico di una determinata persona, ed in favore di un’altra (con varie modalità e di prestazioni di vario genere)
Per fare un esempio, un contratto di assistenza potrebbe essere così strutturato: una persona, a fronte di un corrispettivo, oppure del un trasferimento di una casa, si impegna a prendersi cura di un’altra, assistendola a seconda dei bisogni
È difficile raggruppare in un’unica tipologia questi contratti, poiché vengono modellati a seconda delle esigenze delle parti, in termini di quantità e qualità delle prestazioni assistenziali
Il notaio, in questo contesto, rileva sotto molti profili
In primo luogo perché, prima che si arrivi al rogito, analizza le reali intenzioni delle parti e le traduce in linguaggio giuridico, mettendosi alla ricerca dello strumento contrattuale più idoneo
In secondo luogo, visto che si è detto che questi contratti potrebbero anche contenere al loro interno dei trasferimenti immobiliari, ecco che non sarebbe possibile un trasferimento di tal genere in assenza di un atto avente forma notarile, che non sia adeguatamente pubblicizzato negli appositi registri
Senza dimenticare che potrebbero essere necessarie, nell’atto, alcune delle formalità e menzioni previste, per esempio, nella compravendita
Nonostante ogni contratto di assistenza sia modellato sulle specifiche esigenze delle parti, risulta comunque opportuno, ai fini di comprendere se sia una soluzione che possa essere considerata utile, spiegare quali siano, dal notaio, le tipologie più diffuse ed utilizzate, facendo le dovute distinzioni
Gli unici contratti di questo genere che sono disciplinati dal codice civile, sono i contratti di rendita
Con questo strumento, un soggetto trasferisce un immobile (o cede un capitale), mentre l’altro ha l’obbligo di prestare la rendita per un determinato periodo di tempo, in favore del beneficiario
La rendita vitalizia può avere quale parametro finale, la vita del beneficiario, oppure di un’altra persona (così come potrebbe costituirsi anche a favore di un terzo)
Si tratta di un contratto aleatorio: questo significa che, non sapendo quanto durerà la vita del beneficiario, non si sa per quanto tempo, il soggetto al quale è stato ceduto un capitale o trasferito un immobile (definito come vitaliziante), sarà tenuto a dover prestare la rendita
Un particolare tipo di rendita vitalizia, è la rendita alimentare, che non ha ad oggetto prestazioni di denaro, bensì derrate alimentari
In entrambi i casi le prestazioni sono caratterizzate dall’obbligo di “dare”
Si è detto che nei contratti di rendita, l’obbligo del vitaliziante è quello di “dare” un qualcosa
Spesso però accade che, nei contratti di assistenza, più che è una componente dativa, la reale intenzione ed i reali obiettivi delle parti, si concentrano su un aspetto più spirituale e meno economico
Questo vuol dire che, si potrebbe stabilire, e difatti succede, che il vitaliziante sia tenuto a prestare un’assistenza a 360 gradi; che quindi non si limiti all’assistenza economica, materiale, ma che sia anche morale e spirituale
In questo caso, le soluzioni contrattuali utilizzate possono essere riassunte in due categorie
La prima è il cosiddetto contratto di mantenimento, ovvero un contratto di assistenza che può essere utilizzato quando, a differenza che nel contratto di rendita, le parti vogliono che le prestazioni non siano solo di “dare” un qualcosa, ma anche di “fare”
Nel contratto di mantenimento, l’assistenza che può essere prevista è completa, sotto ogni aspetto
Ovviamente poi, all’interno dell’atto notarile, sarà opportuno precisare in modo dettagliato, in cosa consistono tutte le singole prestazioni, e cosa concretamente occorre al beneficiario
Questo per evitare anche un potenziale inadempimento, o un adempimento non corretto, da parte del vitaliziante
A previsione di una simile ipotesi, potrebbe anche risultare opportuno inserire nel contratto una garanzia, come per esempio una fideiussione
Il contratto di mantenimento non presuppone che il beneficiario verta in stato di bisogno, anzi, il suo bisogno può essere modellato a seconda delle prestazioni delle sue soggettive necessità
La seconda categoria di contratti di assistenza, che prevedono degli obblighi di fare, è quella del contratto di vitalizio
Come regole generali, sono più o meno simili al contratto di mantenimento, l’unica differenza è che in questo caso è effettivamente richiesto uno stato di bisogno del beneficiario
Trattasi di un parametro molto simile a quello che viene indicato con riferimento agli obblighi alimentari, previsti dalla legge
Il contratto di vitalizio, per prassi, può essere distinto in tre tipologie
Il vitalizio improprio, che comporta un obbligo di dare di fare, il vitalizio alimentare che consiste solo nel fornire le prestazioni necessarie per vivere
Ultimo ma non meno importante, è il cosiddetto vitalizio assistenziale, che non comporta alcun obbligo di dare, ma semplicemente un’assistenza spirituale o morale, quale può essere un supporto psicologico o una semplice compagnia
I contratti di assistenza sono di vario tipo, e possono avere un contenuto differente: dunque, non è semplice predeterminarne il costo unitario
Nel caso dei contratti di rendita, essi sono tassati da imposta di registro, ma altri contratti, vanno tassati in base a ciò che è specificamente pattuito al loro interno
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