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Cosa succede in caso di donazione nulla?


Cos’è una donazione

La donazione è un contratto con cui una persona, disponendo di un suo bene o di un suo diritto, decide di arricchirne un’altra, per puro spirito di liberalità, quindi senza averne nulla in cambio, quale corrispettivo

Le parti del contratto di donazione sono: il donante, cioè il soggetto che decide di compiere la liberalità, ed il donatario, cioè il beneficiario della donazione, colui che concretamente ne riceve i vantaggi

Il contratto di donazione deve essere dotato di particolari requisiti formali e sostanziali per la sua validità, e, qualora qualche requisito venga a mancare, può accadere che la donazione, compiuta in violazione degli elementi previsti dalla legge, non possa produrre i suoi effetti

Vediamo come sia possibile e come rimediare

Cosa significa donazione nulla?

Un contratto viene dichiarato nullo quando presenta dei vizi talmente gravi che non consentono che lo stesso, possa produrre i suoi effetti

La disciplina generale, applicabile a tutti i contratti, è contenuta nel codice civile

Per il caso specifico della donazione, oltre a valere la disciplina generale, esistono altre cause di nullità: una delle più rilevanti è quella collegata alla carenza dei requisiti di forma

Per esempio, è nulla la donazione che dovrebbe essere redatta per atto pubblico dal notaio, ma, invece, detta forma solenne non viene rispettata

O ancora, la donazione sarà affetta da nullità, qualora non venga stipulata alla presenza di due testimoni

Se l’atto di donazione viene redatto dal notaio, non sorgeranno problemi, poiché egli, da pubblico ufficiale garante della legalità, farà in modo che sussistano tutti i requisiti formali richiesti dalla legge, e per il caso concreto

Oltre ai suddetti requisiti formali, la cui mancanza può essere evitata rivolgendosi al pubblico ufficiale, ci sono altri casi in cui la donazione può essere nulla

Uno fra questi è la donazione di beni futuri

La donazione di beni futuri è nulla, sulla base di quanto stabilito nel codice civile

La ragione è la seguente: si vuole dare un freno alla prodigalità del donante, limitando il potenziale oggetto della donazione, ai beni effettivamente presenti nel suo patrimonio

Un discorso simile può farsi anche con riferimento alla donazione di beni altrui

Nonostante non ci sia un espresso divieto di legge, si ritiene ugualmente nullo il contratto di donazione, con cui il donante doni, per esempio, una casa che non è di sua proprietà

Tuttavia, mentre la azione di beni futuri è sempre nulla, la donazione di beni altrui può esserlo, solo qualora la si configuri, in atto, come donazione con effetti immediati e senza che emerga, in nessun punto del contratto, che il bene di cui si sta disponendo, attualmente appartiene ad altre persone

Nel caso in cui, invece, la donazione, sia ricostruita come donazione obbligatoria, con la quale il donante si obblighi ad acquisire la proprietà del bene, attualmente altrui e, solo successivamente si produrrà l’effetto traslativo in favore del donatario, detto contratto non sarà affetto una nullità, bensì sarà un contratto valido

Ecco che risulta sempre opportuno rivolgersi al notaio non solo al momento del rogito, ma anche in fase di trattative preliminari, cosicché egli possa strutturare il contratto, in relazione a quello che è il caso concreto e gli elementi a disposizione, nonché nel pieno rispetto di tutte le norme di legge e della prassi

Come rimediare alla donazione nulla

Nonostante la nullità sia il vizio più grave, fra tutti i vizi cui può essere affetto un contratto, è possibile correre ai ripari, e rimediare, affinché la donazione stessa possa comunque essere efficace

È opportuno precisare che questi rimedi sono previsti solo per il caso specifico della donazione (e una normativa analoga, la si ritrova anche nell’ambito testamentario) e non sono applicabili a tutti i tipi di contratto

La regola generale, infatti, è che la nullità non può essere suscettibile di sanatoria

La donazione nulla può essere convalidata, o confermata, in modo espresso oppure in modo tacito

Altro rimedio è la cosiddetta rinnovazione dell’atto

Conferma espressa e tacita

La conferma espressa è un atto formale, nel quale viene dichiarato di essere a conoscenza che il contratto di donazione sia affetto da una determinata causa di nullità, ma, nonostante questo, si vuole che la donazione produca gli effetti

La conferma tacita non è un atto formale, ma un comportamento concludente, che consiste nel dare materiale esecuzione a ciò che era previsto nella donazione, affetta da nullità

É doveroso precisare, che la conferma può essere attuata solamente dagli eredi del donante, e, quindi, solo dopo che il donante è venuto a mancare

La ragione per cui si decide di “salvare” la donazione, è quella di dare rilevanza alla sua volontà donativa, nonostante il contratto, da lui posto in essere, durante la sua vita, fosse carente o dei requisiti di forma, o di quelli di sostanza

Rinnovazione della donazione

Il rimedio della conferma, che sia espressa, e quindi mediante atto formale, o che sia tacita, mediante la volontaria esecuzione di quanto statuito, è attuabile solamente una volta che il donante è morto e quindi, ad opera dei suoi eredi, ma non si tratta dell’unica possibilità

C’è un rimedio che può essere compiuto direttamente dal donante, per salvare la donazione affetta da nullità

Si tratta dello strumento della rinnovazione dell’atto, che consiste nello stipulare un altro atto, col medesimo contenuto, che sia dotato degli stessi requisiti di forma e di sostanza prescritte dalla legge


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