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Cosa succede in caso di donazione nulla?

Cosa succede in caso di donazione nulla

Cos’è una donazione

La donazione è un contratto con cui una persona, disponendo di un suo bene o di un suo diritto, decide di arricchirne un’altra, per puro spirito di liberalità, quindi senza averne nulla in cambio, quale corrispettivo.

Le parti del contratto di donazione sono: il donante, cioè il soggetto che decide di compiere la liberalità, ed il donatario, cioè il beneficiario della donazione, colui che concretamente ne riceve i vantaggi.

Il contratto di donazione deve essere dotato di particolari requisiti formali e sostanziali per la sua validità, e, qualora qualche requisito venga a mancare, può accadere che la donazione, compiuta in violazione degli elementi previsti dalla legge, non possa produrre i suoi effetti. Vediamo come sia possibile e come rimediare.

Cosa significa donazione nulla?

Un contratto viene dichiarato nullo quando presenta dei vizi talmente gravi che non consentono che lo stesso, possa produrre i suoi effetti. La disciplina generale, applicabile a tutti i contratti, è contenuta nel codice civile.

Per il caso specifico della donazione, oltre a valere la disciplina generale, esistono altre cause di nullità: una delle più rilevanti è quella collegata alla carenza dei requisiti di forma.

Per esempio, è nulla la donazione che dovrebbe essere redatta per atto pubblico dal notaio, ma, invece, detta forma solenne non viene rispettata. O ancora, la donazione sarà affetta da nullità, qualora non venga stipulata alla presenza di due testimoni. Se l’atto di donazione viene redatto dal notaio, non sorgeranno problemi, poiché egli, da pubblico ufficiale garante della legalità, farà in modo che sussistano tutti i requisiti formali richiesti dalla legge, e per il caso concreto.

Oltre ai suddetti requisiti formali, la cui mancanza può essere evitata rivolgendosi al pubblico ufficiale, ci sono altri casi in cui la donazione può essere nulla.

Uno fra questi è la donazione di beni futuri. La donazione di beni futuri è nulla, sulla base di quanto stabilito nel codice civile. La ragione è la seguente: si vuole dare un freno alla prodigalità del donante, limitando il potenziale oggetto della donazione, ai beni effettivamente presenti nel suo patrimonio.

Un discorso simile può farsi anche con riferimento alla donazione di beni altrui. Nonostante non ci sia un espresso divieto di legge, si ritiene ugualmente nullo il contratto di donazione, con cui il donante doni, per esempio, una casa che non è di sua proprietà. Tuttavia, mentre la azione di beni futuri è sempre nulla, la donazione di beni altrui può esserlo, solo qualora la si configuri, in atto, come donazione con effetti immediati e senza che emerga, in nessun punto del contratto, che il bene di cui si sta disponendo, attualmente appartiene ad altre persone.

Nel caso in cui, invece, la donazione, sia ricostruita come donazione obbligatoria, con la quale il donante si obblighi ad acquisire la proprietà del bene, attualmente altrui e, solo successivamente si produrrà l’effetto traslativo in favore del donatario, detto contratto non sarà affetto una nullità, bensì sarà un contratto valido.

Ecco che risulta sempre opportuno rivolgersi al notaio non solo al momento del rogito, ma anche in fase di trattative preliminari, cosicché egli possa strutturare il contratto, in relazione a quello che è il caso concreto e gli elementi a disposizione, nonché nel pieno rispetto di tutte le norme di legge e della prassi.

Come rimediare alla donazione nulla

Nonostante la nullità sia il vizio più grave, fra tutti i vizi cui può essere affetto un contratto, è possibile correre ai ripari, e rimediare, affinché la donazione stessa possa comunque essere efficace.

È opportuno precisare che questi rimedi sono previsti solo per il caso specifico della donazione (e una normativa analoga, la si ritrova anche nell’ambito testamentario) e non sono applicabili a tutti i tipi di contratto. La regola generale, infatti, è che la nullità non può essere suscettibile di sanatoria.

La donazione nulla può essere convalidata, o confermata, in modo espresso oppure in modo tacito. Altro rimedio è la cosiddetta rinnovazione dell’atto.

Conferma espressa e tacita

La conferma espressa è un atto formale, nel quale viene dichiarato di essere a conoscenza che il contratto di donazione sia affetto da una determinata causa di nullità, ma, nonostante questo, si vuole che la donazione produca gli effetti.

La conferma tacita non è un atto formale, ma un comportamento concludente, che consiste nel dare materiale esecuzione a ciò che era previsto nella donazione, affetta da nullità.

É doveroso precisare, che la conferma può essere attuata solamente dagli eredi del donante, e, quindi, solo dopo che il donante è venuto a mancare. La ragione per cui si decide di “salvare” la donazione, è quella di dare rilevanza alla sua volontà donativa, nonostante il contratto, da lui posto in essere, durante la sua vita, fosse carente o dei requisiti di forma, o di quelli di sostanza.

Rinnovazione della donazione

Il rimedio della conferma, che sia espressa, e quindi mediante atto formale, o che sia tacita, mediante la volontaria esecuzione di quanto statuito, è attuabile solamente una volta che il donante è morto e quindi, ad opera dei suoi eredi, ma non si tratta dell’unica possibilità. C’è un rimedio che può essere compiuto direttamente dal donante, per salvare la donazione affetta da nullità.

Si tratta dello strumento della rinnovazione dell’atto, che consiste nello stipulare un altro atto, col medesimo contenuto, che sia dotato degli stessi requisiti di forma e di sostanza prescritte dalla legge.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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