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A seguito della morte del locatore o conduttore chi prosegue il contratto di locazione?
I suoi eredi subentrando nella medesima posizione contrattuale (ossia nel complesso dei diritti ed obblighi) del de cuius
Il locatore in vita può anche disporre della sua posizione ponendo in essere nel testamento un legato di posizione contrattuale a favore di un determinato soggetto, non tralasciando, però, l’importanza di legare insieme il diritto reale di proprietà sull’immobile che è indissolubilmente legato alla posizione di locatore
La morte dell’inquilino è regolata nel nostro codice civile all’articolo 1614, ora abrogato dall’art
6 della Legge sulla locazione degli immobili urbani n
392 del 1978
L’art
6 della suddetta legge dichiara che:
Il notaio può aiutare il testatore, nella redazione del testamento pubblico, a tener conto di detta vocazione anomala a favore di determinati soggetti beneficiari che l’ordinamento tutela sulla base di uno stato di convivenza, nel caso di locazione di immobili adibiti ad abitazione, o sul diritto di poter continuare la propria attività, per gli immobili ad uso non abitativo
Ai soggetti uniti civilmente, ai sensi della Legge n
76 del 2016 (Legge Cirinnà) sono applicabili tutte le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e sono equiparabili le parole “coniuge” o “coniugi” contenute nella lettera delle norme, pertanto l’art
6 è perfettamente applicabile in toto
Mentre per i conviventi more uxorio è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n
404 del 1988 dichiarando l’illegittimità del suindicato articolo 6 Legge n
392 del 1978 nella parte in cui non prevede tra i soggetti che hanno diritto di succedere nella titolarità del contratto di locazione, in caso di morte del conduttore, il convivente more uxorio
La legge Cirinnà nell’articolo 1 comma 44 dichiara che: “nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha la facoltà di succedergli nel contratto”, equiparando a tutti gli effetti anche il convivente more uxorio nella successione del contratto di locazione a causa di morte del conduttore
La ratio di detta disposizione è quella di permettere ai soggetti che hanno iniziato un’attività commerciale di continuarla nel medesimo luogo, al fine di non perdere, ad esempio, la clientela
Questa disposizione in tema di successione del contratto di locazione commerciale si applica interamente anche al convivente di fatto, per le ragioni sopra esposte
La successione nel contratto di locazione, sia a suo abitativo che ad uso commerciale, è per l’ordinamento una vocazione anomala ossia continua solo a favore di determinati soggetti e il testatore non può disporne liberamente; si tratta pertanto di una limitazione all’autonomia di testare del de cuius
Ai sensi dell’articolo 752 codice civile risponde dei debiti, come ad esempio dei canoni di locazione non pagati, l’erede
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