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La legge prevede norme apposite anche in tema di distanze da osservare tra una costruzione e l’altra
La previsione di distanze legali serve ad evitare nocive e fastidiose intercapedini tra immobili confinanti, il Codice Civile prevede che le distanze tra costruzioni su fondi confinanti debbano essere di almeno tre metri
Fanno eccezione alla regola dei tre metri le costruzioni edificate in aderenza o unite l’una all’altra
Il Codice Civile che, come abbiamo visto, impone una distanza legale di tre metri prevede altresì che la regolamentazione locale possa prevedere il rispetto di distanze legali anche maggiori
Quindi, nei fatti, possono essere imposte distanze non minori di tre, cinque e dieci metri
I fabbricati, se non sono edificati in aderenza sul confine o uniti tra loro, devono rispettare l’inderogabile distanza di tre metri l’uno dall’altro
In materia si è espressa il 19 maggio 2016 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, stabilendo però il c
d
principio di prevenzione temporale
Ciò significa che il dovere di rispettare le distanze legali non è applicabile a chi costruisce per primo, anche se lo strumento urbanistico locale non consente la costruzione in aderenza o non prevede una distanza minima
Le distanze, quindi, dovranno essere rispettate da chi costruisce per secondo, il quale sarà vincolato dalla costruzione edificata per prima, salvo non costruire in aderenza o unificare le due costruzioni, laddove possibile
La maggior parte degli strumenti urbanistici locali impongono, in deroga al Codice Civile, come previsto dalla stessa Legge, che la distanza minima di un fabbricato dai confini di proprietà sia almeno, e quindi non inferiore, a cinque metri
La distanza minima di almeno dieci metri è, invece, prevista dall’art
9 del Decreto Ministeriale 1444/1968 quando almeno uno degli edifici antistanti tra loro abbiano una parete finestrata
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La legge non prevede distinzioni di sorta
Con l’accezione costruzione, solitamente si fa riferimento a qualsiasi opera edificata dall’uomo
Non si deve pensare quindi solamente ad un edificio o a un box, ma tra le costruzioni si possono annoverare anche una veranda, un gazebo, una piscina o qualsiasi altra costruzione
Non si considerano costruzioni gli arredi esterni da giardino come le piscine fuori terra, i tendoni o il capanno per gli attrezzi se questi beni sono mobili, cioè non ancorati al terreno con strutture fisse
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Il rispetto delle distanze previste dalla Legge o dai regolamenti locali deve essere osservata da colui che costruisce per secondo
Infatti, chi costruisce per primo ha la libertà di costruire dove è più comodo, vincolando quindi colui che costruirà dopo di lui
Per derogare alle distanze legali è necessario un atto notarile con il quale il proprietario dell’immobile costruito per primo concede il diritto di costruire ad una distanza minore da quella prevista dalla legge
Una recente sentenza della Corte di Cassazione - in verità non è la prima - ha ribadito che una scrittura privata tra proprietari confinanti con cui si autorizza a costruire a distanza inferiore di quella prevista dalla Legge non è strumento idoneo per assicurare la stabilità nel tempo della costruzione
Infatti, la scrittura privata ha efficacia solo tra le parti
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Per assicurare efficacia nel tempo all’accordo di deroga alle distanze legali è necessario stipulare un atto di costituzione del diritto di servitù con il quale il proprietario della costruzione costruita per prima pone a carico della propria costruzione ed a favore della futura costruzione o di quella già edificata il diritto di essere costruita o mantenuta ad una distanza minore da quella consentita
La servitù può essere a favore di uno solo dei fabbricati o fondi oppure a favore e contro entrambi i fabbricati o fondi, a seconda che i proprietari abbiano già edificato o meno
Mediante l’atto notarile, che viene trascritto nei Registri Immobiliari, il vincolo può essere opposto a chiunque, vincolando anche coloro che acquisteranno in futuro gli immobili
Solitamente si costituisce una servitù o si addiviene a permuta di una servitù di deroga alle distanze per espressa richiesta del Comune che deve assentire alla costruzione o all’ampliamento di un fabbricato
In ogni caso, l’accordo di deroga di confini non può mai violare le prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici locali, in quanto questi non tutelano interessi privati, ma collettivi
Quindi, l’accordo, anche se concluso con forma notarile, non garantisce il rilascio né di un titolo edilizio nuovo né di un titolo edilizio in sanatoria
Abbiamo visto sopra che l’accordo privato non vincola mai il Comune, che può non consentire la costruzione
In questo caso, la costruzione dovrà essere demolita del tutto, oppure solo in parte, se questa parte non è necessaria ai fini della stabilità complessiva dell’intero edificio
Lo stesso si può dire per il caso in cui l’accordo non sia raggiunto mendante atto notarile, ma in presenza di una servitù costituita per atto privato
L’eventuale successivo proprietario, infatti, non sarebbe vincolato, salvo provare l’usucapione del diritto di servitù, che soffre di costi molto più alti e dell’alea del procedimento giudiziale
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L’atto di costituzione del diritto di servitù è un atto oneroso
Tra privati, l’atto sconta l’imposta di registro, il cui ammontare minimo è pari ad euro 1000,00 oltre l’imposta ipotecaria pari ad euro 50,00
Complessivamente, quindi, l’atto notarile sconta imposta complessiva minima di euro 1050,00 a cui è necessario aggiungere l’onorario del notaio e le spese
I documenti necessari da presentare al notaio, oltre a quelli di identità, sono il titolo di provenienza e, nel caso in cui il vincolo sia posto a carico di un terreno, è necessario presentare un Certificato di destinazione urbanistica
Qualora il vincolo sia posto a carico di un fabbricato, invece, è necessario allegare la planimetria e prestare in atto la dichiarazione di conformità dei dati catastali e della planimetria
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