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Un principio di carattere generale societario prevede che le quote ricevute da un socio hanno un valore che viene espresso in euro e corrisponde a una frazione del capitale sociale: solitamente in base a tale percentuale si attribuiscono i diritti connessi di natura economica come ad esempio la distribuzione degli utili
Per capire al meglio questo concetto, è opportuno porre un esempio: se il capitale sociale è diviso tra 4 soci in parti uguali e ciascuno di essi è titolare, quindi, di una quota del 25%, anche egli utili saranno divisi in base a queste proporzioni
Tuttavia i soci possono decidere di accordarsi diversamente e prevedere delle percentuali diverse sempre rispettando dei limiti
Vediamo come è possibile dividere gli utili e come si fa
Quando si parla di utili, nell’immaginario collettivo si intende il cosiddetto “guadagno” che la società registra a seguito dell’attività gestionale effettuata durante un lasso di tempo ben preciso e determinato che solitamente è il bilancio di esercizio di una società che ha una durata annuale e che, salvo diversa previsione dell’atto costitutivo, coincide con il cosiddetto anno solare
Per utile, quindi, si intende il profitto che la società produce sottraendo i costi di produzione al valore della produzione
Molte persone pensano che al momento dell’apertura della società dal notaio, vengano previste tutte le norme di funzionamento della stessa e che quello sia l’unico momento cruciale in cui è possibile intervenire per stabilire la divisione degli utili
Tale credenza è errata perché il legislatore offre la possibilità, in qualsiasi momento, di modificare le norme di funzionamento della società, in base alle maggioranze previste nello statuto
Pertanto i soci possono in un secondo momento, anche dopo qualche anno dalla costituzione, decidere di dividere gli utili secondo diversi criteri
Può accadere che in sede di atto costitutivo dal notaio sia stata prevista la proporzionalità in base alla partecipazione sociale e cambiare idea in un momento successivo e viceversa
Per modificare lo statuto di una società occorre rispettare le regole stabilite a seconda del tipo di società di cui si fa parte
Per esempio, nel caso di una società di persone, è necessario il consenso unanime di tutti i soci, salvo naturalmente una diversa previsione prevista con una clausola, inserita nei patti sociali
Discorso ben diverso è per le società di capitali, ad esempio per la srl
Infatti la regola generale è che tutte le modifiche vengano apportate con la maggioranza dei consensi prestati dai soci, proprio perché con la Riforma del 2003 è tramontato il principio secondo cui lo statuto di una società dovesse essere modificato con il consenso di tutti i soci
La legge, in ogni caso, lascia la possibilità di introdurre sempre delle maggioranze differenti: si pensi al caso in cui non si prediliga la maggioranza assoluta e si preferisca una maggioranza del 75% dei consensi
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Oltre alla clausola statutaria che prevede un’attribuzione degli utili non proporzionale, è possibile anche prevedere dei diritti particolari in favore di alcuni determinati soci
Che cosa vuol dire questo? Significa che nelle srl è ammissibile una clausola statutaria da inserire all’unanimità dei consensi con cui venga attribuito un particolare diritto sulla distribuzione degli utili in favore di un socio individuato sia con un nominativo, sia per appartenenza a una categoria o perché ha determinate caratteristiche
Quando si parla di “particolare diritto” inerente alla distribuzione degli utili, si intende un diritto, ad esempio, più che proporzionale o in misura fissa o in una determinata percentuale rispetto alla divisione in favore degli altri soci
Una domanda molto frequente, dato il dettato normativo che parla di “atto costituivo”, è se in un momento successivo, al di fuori di quello dell’apertura della società, è possibile introdurre un diritto particolare
La risposta è positiva in quanto durante l’attività sociale, è possibile apportare una modifica dal notaio e prevedere l’introduzione del diritto particolare con un una delibera assembleare dei soci dal notaio
Una volta affermato che la distribuzione degli utili tra i soci può avvenire anche in maniera non proporzionale rispetto alla quota di partecipazione alla società, bisogna tuttavia conoscere i limiti entro i quali prevedere tale deroga dal notaio
Sia nel caso in cui venga introdotta una clausola statutaria valevole per tutti i soci, sia nel caso in cui venga introdotto un diritto particolare, bisogna tenere in considerazione il cosiddetto patto leonino
Si tratta di un divieto che impedisce di escludere totalmente un socio sia dalla partecipazione agli utili che alle perdite in modo costante e assoluto
Pertanto nulla vieta ai soci di prevedere raggiunta una soglia minima di partecipazione agli utili, che i restanti siano divisi tra gli altri soci
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