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La donazione è un contratto con il quale il proprietario di un bene immobile o un altro tipo di bene cede a titolo gratuito lo stesso per spirito di liberalità
In cambio non ottiene alcun tipo di corrispettivo e la donazione è effettuata per il puro scopo di arricchire il patrimonio del ricevente
Ciò che si richiede è, infatti, l’impoverimento del donante e l’arricchimento del donatario a livello patrimoniale ed economico
La legge prevede anche una serie di vantaggi di tipo fiscale nei confronti di chi realizza questo tipo di operazione, ad esempio riducendo l’imposta di registro, che quando diviene imposta di donazione è inferiore, soprattutto se è effettuata tra parenti
Molto diffuse sono le donazioni tra genitore e figlio oppure tra nonno e nipote, spesso realizzate come una sorta di anticipo della successione: in sostanza il titolare di una casa o di un altro bene immobile o più beni può avere interesse a gestire il trasferimento in vita di tali averi per evitare liti all’apertura della successione magari dovute alla divisione
Per questo motivo vi sono tutta una serie di norme che regolano poi all’apertura della successione come valutare le donazioni fatte
Tutto quanto detto deve essere analizzato in una particolare tipologia di donazione: cosa succede, infatti, se si prevede anche un obbligo di assistenza a carico del donatario?
Può succedere che il titolare di una casa voglia donarla a un proprio discendente, ad esempio figlio o nipote, ma nello stesso tempo sia bisognoso di assistenza morale e materiale
Può trattarsi di una persona non totalmente autosufficiente che, in possesso di beni materiali immobili, intenda in qualche modo anche sfruttarli per ottenere in cambio una forma di assistenza di tipo personale
Ci sono varie strade per realizzare questa operazione e sicuramente la prima cosa da fare è recarsi da un Notaio per una consulenza dettagliata che possa indirizzare il titolare e analizzare la sua situazione sia personale che patrimoniale, per consigliare la forma più idonea
Infatti, prima che pensare alla donazione si potrebbe proprio stipulare un vero e proprio contratto di assistenza previo pagamento di un corrispettivo: ad esempio avverso l’assistenza il soggetto bisognoso o trasferisce un bene immobile oppure una somma di denaro
Questo contratto è un atto oneroso, cioè vi è un corrispettivo e non ha niente a che fare con la donazione
Allora di cosa si tratta? Vediamolo
Si può realizzare questo risultato dell’assistenza a carico del beneficiario attraverso una donazione modale
Si tratta di una donazione con un onere che andrà a limitare l’arricchimento del beneficiario imponendogli l’esecuzione di una prestazione a vantaggio del donante
In sostanza, se un nipote riceve una casa dal nonno, si può prevedere che sul nipote gravi l’obbligo di prendersi cura spiritualmente e materialmente del nonno
Questo non rappresenta un corrispettivo, in quanto il contratto rimane comunque a titolo gratuito ma il vantaggio che viene attribuito subisce una riduzione
È chiaro che il nipote che deve prestare assistenza non ottiene solo benefici in senso patrimoniale da questa donazione, dovendo anche portare avanti il proprio obbligo
Per far sì che questa donazione sia valida, è necessario però che l’obbligo non sia troppo elevato e ingente tale da fare venire meno l’effetto dell’arricchimento, quindi quello tipico della donazione
Il contenuto dell’assistenza può essere il più vario e viene stabilito dal donante secondo le sue esigenze e necessità
Può ad esempio anche essere solo un obbligo di assistenza di tipo personale, come fare compagnia al donante in determinate ore e periodi della settimana
Tutto questo ovviamente deve essere sancito precisamente all’interno del contratto redatto dal Notaio, che individua anche quelli che sono gli oneri leciti o meno
Il donatario è tenuto all’adempimento dell’onere ma solo entro i limiti del valore della cosa donata
Ciò ad esempio può voler dire che l’onere non deve essere sproporzionato alla cosa donata
Se un nonno dona un bene dal valore di 5
000 euro e richiede in cambio un’assistenza materiale vita natural durante, questo obbligo è superiore rispetto a quanto è stato donato e quindi viene meno automaticamente il senso di questo contratto
Il beneficiario può certamente non accettare questa donazione, basta non recarsi dal Notaio e firmare
Questo può accadere quando, valutato il valore dell’immobile in seguito ad una apposita perizia, si rileva che l’obbligo è maggiore rispetto allo stesso
Ovviamente il donatario può decidere di accettare anche per motivi personali, ma sicuramente con la consulenza di un Notaio può valutarne la convenienza
L’imposta sulle donazioni si applica sul valore dei beni e dei diritti oggetto della donazione, ovviamente al netto delle passività
E’ da calcolare anche al netto del valore dell’onere, anche se questo spesso risulta complicato
In sostanza, è come se dal valore dell’imposta che regolarmente il donatario dovrebbe pagare occorre detrarre il valore dell’onere, nel caso di specie dell’assistenza
Si possono detrarre solo gli oneri posti a carico del donatario e aventi per oggetto prestazioni che non siano rivolte a soggetti terzi determinati individualmente
Uno dei problemi della donazione con assistenza è dato dalla circostanza per cui all’apertura della successione la donazione viene conteggiata e imputata alla quota di legittima della persona che l’ha ricevuta
Se il valore del bene immobile donato è 100
000, questi vanno calcolati come un anticipo su quanto il donatario deve ricevere dalla massa ereditaria del donante deceduto
Ma come si può calcolare l’onere? La cosa più complicata è questa, perché come per la tassazione come sopra detto, anche per il calcolo della donazione occorre detrarre il valore dell’onere
Nel caso di specie, trattandosi di assistenza, il valore deve essere frutto di un calcolo complesso, che si fa considerando il tipo di assistenza, il tempo impiegato per la stessa
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