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Nelle fasi iniziali di un’attività societaria l’entusiasmo di un nuovo progetto congiunto determina la partecipazione da parte di tutti i soci, i quali, animati da un forte spirito imprenditoriale e dalle circostanze favorevoli che possono presentarsi, sono parti attive di un progetto comune
Con il passare del tempo può capitare che non tutti i soci mantengano la medesima partecipazione attiva alla società, disinteressandosene e diventando inattivi
Talvolta la mancanza di interesse da parte di un socio, così come la sua inattività, possono diventare di intralcio all’attività sociale
Per tali motivi spesso ci si chiede se sia possibile escludere da una società a responsabilità limitata un socio per le ragioni sopra esposte
Nelle società di capitali vi è una differente disciplina in ordine all’esclusione di un socio in quanto mentre nelle società per azioni non esiste una norma che disciplini in modo espresso come e quando poter escludere un socio convenzionalmente, il legislatore lo ha previsto nelle società a responsabilità limitata in modo espresso
La società a responsabilità limitata si caratterizza per una connotazione personalistica più vicina alle società di persone
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La legge prevede delle cause di esclusione legali e convenzionali, ossia cause stabilite dai soci mediante l’introduzione di una clausola statutaria dal notaio
Come sancito dall’art
2473 bis del codice civile, il socio può essere escluso per gravi inadempimenti delle obbligazioni derivanti dalla legge, dallo statuto sociale o anche per giusta causa
Una causa di esclusione legale è quella del socio moroso che si realizza in caso si mancata esecuzione dei conferimenti
La legge offre al socio moroso dei tentativi di adempiere
A seguito della diffida, se il socio non vi abbia provveduto, gli amministratori della società sono autorizzati a vendere la partecipazione sociale agli altri soci in misura proporzionale alle loro partecipazioni
In mancanza di offerte di acquisto se l’atto costitutivo lo consente la quota può essere venduta all’incanto
Questa particolare fattispecie non è contemplata in modo espresso dal legislatore, ci si chiede, pertanto, se possa rientrare in una causa di esclusione lecita e ammissibile nel nostro ordinamento
Come già affermato sopra, la società a responsabilità limitata si presenta come una via di mezzo tra le società per azioni e le società di persone avendo caratteristiche di entrambe le società
Il problema è quindi comprendere se sia prevalente l’interesse sociale o l’interesse dei singoli soci
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Un recente orientamento consente l’introduzione di una clausola statutaria per atto pubblico notarile da iscriversi nel Registro delle Imprese, sia al momento dell’atto costitutivo, sia nel corso dell’attività sociale, che ammetta l’esclusione qualora sia inattivo o irreperibile
L’inattività o l’irreperibilità non sono di facile inquadramento, in quanto potrebbero essere differenti da società a società, ma sicuramente sono circostanze che ricorrono quando un socio non partecipa da molto tempo, in modo continuato e prolungato all’attività sociale e assembleare
Spesso accade che in virtù di diverbi, incomprensioni e divergenze di politica societaria, un socio cominci a disinteressarsi completamente dei progetti che animano la società
Questo può comportare dei disagi quando il socio ha una partecipazione societaria importante tale da incidere nella formazione dei quorum sia costitutivo sia deliberativo
Il legislatore non chiarisce in modo netto chi sia l’organo competente nell’esclusione di un socio
Alcuni ritengono che nel silenzio della legge, la competenza spetti all’assemblea dei soci che delibera con atto pubblico notarile che viene poi iscritto nel Registro delle Imprese
Altri ritengono che l’organo competente nell’esclusione di un socio sia quello amministrativo
In ogni caso è sempre preferibile precisare nella clausola statutaria chi sia legittimato a prevederne l’esclusione
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Nel caso di una società per azioni è possibile prevedere in una clausola statutaria che, in caso di socio inattivo nell’attività assembleare o irreperibile, le azioni siano riscattabili dalla società stessa, così come dai soci
Spesso si fa confusione tra esclusione e recesso quando un socio è inattivo o irreperibile
La differenza è tra i soggetti che subiscono tale decisione
Mentre nel recesso è il socio che si disinteressa all’attività, decidendo di sciogliere il rapporto sociale e la società subisce tale decisione
Nell’esclusione è la società che intraprende tale scelta ed in tal caso è il socio che è costretto a fuoriuscire dalla compagine sociale
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Il socio escluso non ha diritto di partecipare alla riunione assembleare che sancisca la sua esclusione con atto pubblico notarile
Tuttavia, una volta assunta la decisione deve essergli comunicata
Egli ha diritto alla liquidazione della sua quota di partecipazione applicando le medesime norme del recesso
Il rimborso può avvenire sia utilizzando le riserve che la società ha iscritto in bilancio, sia prevedendo una riduzione del capitale sociale con atto pubblico notarile deliberata dall’assemblea dei soci
Il socio escluso non ha un immediato diritto al rimborso nel momento in cui viene escluso
Al momento della sua esclusione la quota dovrà essere rimborsata nel termine di 180 giorni dal giorno in cui viene comunicata la sua esclusione
La quota può essere acquistata dagli altri soci o dai terzi, gli amministratori possono liberamente disporne
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