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L’ordinamento italiano consente di rendere pubbliche le ultime volontà del testatore scritte di suo pugno mediante la pubblicazione con atto pubblico notarile del testamento olografo
Con tale atto si dà esecuzione a tali volontà
Il soggetto competente per la pubblicazione del testamento olografo è il notaio, in qualità di pubblico ufficiale
Pubblicare un testamento olografo è un atto molto importante e solenne nella vita dei propri cari
Tale atto implica delle spese da affrontare, tra queste rientrano i costi di registrazione per l’iscrizione del testamento nel Registro generale dei testamenti presso l’Archivio notarile di competenza curato dal notaio, il pagamento dell’imposta di bollo pari a euro 45 e il pagamento dell’imposta di registro di euro 200
Naturalmente vi sono anche le spese relative all’onorario del notaio
Per la pubblicazione del testamento olografo per il rogito notarile occorre munirsi dell’originale testamento scritto dal testatore e dell’estratto per riassunto dell’atto di morte in originale che viene rilasciato dal competente ufficio del Comune del luogo dell’ultimo domicilio del testatore
Entrambi i documenti sono importanti in quanto il notaio provvederà ad allegarli all’atto notarile
Spesso può accadere che il testatore per una maggiore prudenza al momento della redazione del testamento abbia deciso di fare delle fotocopie distribuendole ai suoi cari, al fine di evitare che le sue ultime volontà possano essere perse
Tuttavia, tale fattispecie pone dei problemi di particolare rilevanza
Infatti potrebbe accadere che alla morte del testatore il testamento originale e non la fotocopia, non sia più rinvenibile, diventando introvabile e irreperibile
La fotocopia non può assumere lo stesso valore dell’originale e quindi non potrà essere allegata all’atto della pubblicazione in sostituzione del documento originale
L’unico utilizzo di tale documento è quello di farlo valere in giudizio per provare l’esistenza eventuale di un testamento
Secondo l’orientamento prevalente nella prassi notarile, il fatto che il testamento sia introvabile e non sia più nella disponibilità dei cari congiunti del testatore, lascia presagire una presunzione di revoca delle disposizioni testamentarie
In questo caso non potrà farsi valere un’eventuale volontà resa oralmente dal testatore
Infatti, è compito del testatore quello di conservare il documento originale per consentire ai propri cari al momento della sua morte di realizzare le sue volontà nel modo più agevole possibile
Il testamento olografo presenta dei notevoli vantaggi in quanto il testatore può in qualsiasi momento di proprio pugno redigerne uno e conservarlo
Potrebbe anche scrivere più testamenti olografi che non siano incompatibili tra loro dal punto di vista del contenuto e che disciplinino tutti beni diversi: si pensi al caso in cui il testatore abbia una casa in Roma che con un testamento attribuisca ad un figlio e successivamente acquisti un’altra casa in Napoli che con un successivo testamento decida di lasciare ad un altro figlio
Al tempo stesso potrebbe presentare dei rischi in ordine alla sua conservazione
Il testamento, infatti, nel corso del tempo potrebbe alterarsi, potrebbe subire delle lacerazioni o addirittura essere oggetto di furto o di distruzione da parte di un soggetto che ritrovi quel documento e che non sia d’accordo con quel contenuto, non essendo magari beneficiario di quelle disposizioni
Il legislatore, infatti, non prescrive delle norme che possano tutelare la sua conservazione
Dunque questo rappresenta un rischio che va esposto ad un soggetto che intenda disporre delle proprie ultime volontà per il tempo in cui avrà cessato di vivere qualora si rechi dal notaio per una consulenza
Il valore del testamento olografo è il medesimo del testamento pubblico dal notaio, così come del testamento segreto, speciale o internazionale
Per poter pubblicare un testamento olografo è necessario che presenti tutti i requisiti previsti dalla legge ed in particolare:
Che sia scritto interamente di pugno dal testatore e non vi sia stato l’intervento né la scrittura da parte di un terzo nella formazione della volontà del testatore Che riporti la data con giorno, mese e anno in cui è stato scrittoTali elementi sono indispensabili per la sua validità
Il testamento è falso quando è contraffatto e quando, ad esempio, manca il requisito dell’olografia, ossia non è scritto di pugno dal testatore o anche solo una frase è scritta da un soggetto terzo estraneo
Il soggetto abilitato a decretare la falsità di un testamento olografo non è il notaio, ma l’autorità giudiziaria, la quale potrà fornirsi anche di un perito grafico, ossia di un tecnico che analizzerà con cura e attenzione la grafia utilizzata nel documento per comprendere se si avvicini e corrisponda alla grafia nonché anche alla firma originale del testatore
È un’analisi molto importante in quanto potrebbe compromettere l’intera vicenda successoria, qualora qualcuno impugnasse il testamento asserendo che non sia vero
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