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Il contratto di convivenza è un accordo scritto che possono sottoscrivere i conviventi di fatto registrati sia eterosessuali che omosessuali
Sgombriamo immediatamente il campo da ogni incertezza: non si tratta di un adempimento obbligatorio, ma di una scelta facoltativa
Vediamo insieme quali sono i vantaggi e perché alcuni decidono di sottoscriverlo
Il contratto di convivenza ha come obiettivo quello di disciplinare esclusivamente i rapporti patrimoniali, riguarda cioè i beni dei sottoscrittori, non la loro situazione personale o sentimentale, inoltre non ha influenza sulle questioni successorie, essendo il diritto successorio provvisto di normative specifiche
Il contratto di convivenza è una libera scelta dei sottoscrittori, ma se si decide di stipularlo deve essere redatto da un Notaio come atto pubblico, oppure, se redatto in forma di scrittura privata, deve essere sottoposto all’autenticazione da parte del Notaio
Una volta redatto o autenticato l’atto viene trasmesso dal Notaio entro 10 giorni al comune di residenza della coppia per l’iscrizione in anagrafe
Il contratto di convivenza contiene normalmente la residenza della coppia, le modalità con cui ciascuno contribuisce alla vita comune e la scelta sul regime patrimoniale della coppia
Al riguardo occorre dire che la coppia convivente di fatto mantiene, se non diversamente esplicitato, un regime di separazione dei beni, nel contratto di convivenza può invece indicare come scelta la comunione dei beni
E si rileva qui una prima e ed importante differenza tra i coniugi e gli uniti civilmente ed i conviventi di fatto: questi ultimi se non scelgono diversamente sono in separazione dei beni, le prime due categorie se non scelgono diversamente sono invece in comunione dei beni
Inoltre per i conviventi di fatto la scelta del regime patrimoniale può essere variata in qualsiasi momento
Il contratto di convivenza, come ogni contratto, fa sorgere obblighi giuridici tra i due contraenti, inoltre consente di prevedere l’impegno di assistenza reciproca in caso di malattia, infermità ed altre esigenze e permette a ciascuno dei due di essere designato quale amministratore di sostengo dell’altro
Ed ancora può prevedere la gestione dei beni comuni in caso di scioglimento volontario della convivenza
Il contratto di convivenza può essere sciolto in diverse circostanze: per accordo tra le parti, in questo caso l’atto di scioglimento richiede la medesima forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata; per scelta unilaterale, è sufficiente che una parte decida di recedere dal contratto precedentemente stipulato, ed anche in questo caso deve essere un atto pubblico che il Notaio provvederà a notificare all’altra parte; per matrimonio o unione civile sia tra i soggetti sottoscrittori, sia tra un soggetto sottoscrittore ed un terzo
In questo caso chi contrare matrimonio o unione civile con un terzo deve inviare l’estratto di matrimonio al Notaio che ha redatto o autenticato il contratto che si farà carico di notificarlo all’anagrafe del comune dove aveva inviato il precedente contratto di convivenza
Esiste poi naturalmente la possibilità che il contratto di convivenza si sciolga per la morte di uno dei sottoscrittori, in questo caso il superstite è tenuto a notificare l’atto di morte del partner al professionista che ha stilato il contratto di convivenza che provvederà a sua volta a notificarlo all’anagrafe del comune di residenza perché annoti la risoluzione dell’atto
Come abbiamo detto in caso di morte di uno dei due sottoscrittori il contratto di convivenza si estingue e non ha effetti sul regime successorio
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