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La legge “Dopo di noi” ha come obiettivo “favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità” (art
1) e come specifica nell’art
2 disciplina “le misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare”
La legge “Dopo di noi” ha previsto da un lato la costituzione di un apposito fondo pubblico, dall’altro agevolazioni fiscali sotto forma di sgravi per: liberalità in denaro o natura, stipula di polizze assicurative, costituzione di trust, vincoli di destinazione e fondi speciali composti di beni sottoposti a vincoli di destinazione
Per ottenere le agevolazioni fiscali previste nella legge “Dopo di noi” occorre costituire un trust
Di che cosa si tratta? Il trust è un istituto di origine anglosassone, riconosciuto in Italia
Il termine significa “fiducia”, si ha un “Trust” quando un disponente separa dal suo patrimonio alcuni beni e li mette sotto il controllo di un’altra personale, il trustee perché li amministri nell’interesse di una terza persona, detta beneficiario
La legge “Dopo di noi” prevede che si possano costituire trust solo a favore di un beneficiario con grave disabilità, disabilità che non deve essere originata dall’invecchiamento o da patologie collegate
Si può anche costituire un trust auto dichiarato in cui il disponente e il trustee sono la stessa persona, in questo caso semplicemente il disponente applica ad alcuni dei suoi beni un vincolo di destinazione e li “separa” così dal suo patrimonio
Inoltre la legge “Dopo di noi” prevede l’obbligatorietà della figura del “guardiano” che è un quarto soggetto che deve sorvegliare l’attività del trustee
Il trust deve essere costituito per atto pubblico ed è dunque richiesta la presenza del Notaio
Una vota costituito il trust, la legge “Dopo di noi” prevede la possibilità di effettuare donazioni in denaro o in natura, tali donazioni sono deducibili fino al 20% del reddito annuo entro un massino di 100
000 euro annui
Nel trust possono confluire beni immobili, beni mobili iscritti nei pubblici registri, denaro, opere d’arte, partecipazioni societarie e, in linea generale, qualunque bene, diritto o potere che abbia una possibile valutazione economica
I beni vengono intestati al trustee
Il Trust non ha durata illimitata, il termine della durata coincide con la morte del beneficiario che, lo ricordiamo, nella legge “Dopo di noi” può essere esclusivamente un disabile grave
Se i beneficiari sono più di uno si ritiene che la durata coincida con la durata della vita del più longevo
Il trust non è l’unico strumento previsto dalla legge “Dopo di noi” per tutelare i disabili gravi nelle condizioni descritte dalla legge
È possibile anche disporre per atto pubblico, ed anche in questo caso è necessario l’intervento del Notaio, un vincolo di destinazione che significa che il bene è destinato al perseguimento degli interessi del solo disabile
In questo caso è possibile destinare solo beni immobili o mobili iscritti pubblici registri
Inoltre, mentre nel trust possono confluire beni successivamente alla costituzione, in questa formula no: il vincolo può essere apposto solo sui beni individuati in fase di apposizione
Anche in questo caso puo essere utile prima di assumere una decisione relativamente alla legge “dopo di noi” consultare un Notaio per individuare la miglior soluzione
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