La legge Dopo di noi ed il Notaio: la tutela delle persone fragili
- Cosa prevede la legge “dopo di noi”? quali sono le possibili tutele per le persone fragili e qual è il ruolo del notaio previsto dal legislatore nell’applicazione della legge n.112/2016
- La legge “dopo di noi”, il notaio e il trust
- La legge “dopo di noi”: ricorso al notaio, beni che possono essere conferiti nel trust, durata e agevolazioni fiscali
- La legge “dopo di noi”: valutare col notaio altri strumenti
Cosa prevede la legge “Dopo di noi”? Quali sono le possibili tutele per le persone fragili e qual è il ruolo del Notaio previsto dal legislatore nell’applicazione della legge n.112/2016
La legge “Dopo di noi” ha come obiettivo “favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità” (art. 1) e come specifica nell’art. 2 disciplina “le misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare”.
La legge “Dopo di noi” ha previsto da un lato la costituzione di un apposito fondo pubblico, dall’altro agevolazioni fiscali sotto forma di sgravi per: liberalità in denaro o natura, stipula di polizze assicurative, costituzione di trust, vincoli di destinazione e fondi speciali composti di beni sottoposti a vincoli di destinazione
La legge “Dopo di noi”, il Notaio e il Trust
Per ottenere le agevolazioni fiscali previste nella legge “Dopo di noi” occorre costituire un trust. Di che cosa si tratta? Il trust è un istituto di origine anglosassone, riconosciuto in Italia. Il termine significa “fiducia”, si ha un “Trust” quando un disponente separa dal suo patrimonio alcuni beni e li mette sotto il controllo di un’altra personale, il trustee perché li amministri nell’interesse di una terza persona, detta beneficiario.
La legge “Dopo di noi” prevede che si possano costituire trust solo a favore di un beneficiario con grave disabilità, disabilità che non deve essere originata dall’invecchiamento o da patologie collegate. Si può anche costituire un trust auto dichiarato in cui il disponente e il trustee sono la stessa persona, in questo caso semplicemente il disponente applica ad alcuni dei suoi beni un vincolo di destinazione e li “separa” così dal suo patrimonio.
Inoltre la legge “Dopo di noi” prevede l’obbligatorietà della figura del “guardiano” che è un quarto soggetto che deve sorvegliare l’attività del trustee.
Il trust deve essere costituito per atto pubblico ed è dunque richiesta la presenza del Notaio.
La legge “Dopo di noi”: ricorso al Notaio, beni che possono essere conferiti nel Trust, durata e agevolazioni fiscali
Una vota costituito il trust, la legge “Dopo di noi” prevede la possibilità di effettuare donazioni in denaro o in natura, tali donazioni sono deducibili fino al 20% del reddito annuo entro un massino di 100.000 euro annui.
Nel trust possono confluire beni immobili, beni mobili iscritti nei pubblici registri, denaro, opere d’arte, partecipazioni societarie e, in linea generale, qualunque bene, diritto o potere che abbia una possibile valutazione economica. I beni vengono intestati al trustee.
Il Trust non ha durata illimitata, il termine della durata coincide con la morte del beneficiario che, lo ricordiamo, nella legge “Dopo di noi” può essere esclusivamente un disabile grave. Se i beneficiari sono più di uno si ritiene che la durata coincida con la durata della vita del più longevo.
La legge “Dopo di noi”: valutare col Notaio altri strumenti
Il trust non è l’unico strumento previsto dalla legge “Dopo di noi” per tutelare i disabili gravi nelle condizioni descritte dalla legge. È possibile anche disporre per atto pubblico, ed anche in questo caso è necessario l’intervento del Notaio, un vincolo di destinazione che significa che il bene è destinato al perseguimento degli interessi del solo disabile. In questo caso è possibile destinare solo beni immobili o mobili iscritti pubblici registri. Inoltre, mentre nel trust possono confluire beni successivamente alla costituzione, in questa formula no: il vincolo può essere apposto solo sui beni individuati in fase di apposizione.
Anche in questo caso puo essere utile prima di assumere una decisione relativamente alla legge “dopo di noi” consultare un Notaio per individuare la miglior soluzione.