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Quando si deve stipulare un atto pubblico, le parti si accordano tra loro e manifestano le proprie volontà al Notaio, che deve riportarle nell’atto nel rispetto della legge
Pertanto, è fondamentale che vi sia una chiara comunicazione tra le parti, e tra le parti e il Notaio, al fine di rendere l’atto perfettamente corrispondente alla volontà
Quando le parti non conoscono la lingua italiana, il Notaio può ricevere ugualmente la loro volontà, adeguandola alle formalità che la legge notarile richiede in questi casi
Al giorno d’oggi è un’esigenza sempre più sentita stante la frequente internazionalità delle contrattazioni, soprattutto nel campo societario
Allo stesso modo, qualora le parti o una di essere abbiano un problema con la lingua italiana, non derivante dalla nazionalità ma dalla propria alfabetizzazione, il Notaio può andare incontro alle stesse attraverso alcuni semplici adeguamenti
La legge stabilisce un criterio generale per il quale l’atto notarile debba essere scritto in lingua italiana
Nel mondo delle transazioni commerciali e immobiliari può accadere, però, che una persona che non conosca la lingua italiana abbia necessità di sottoscrivere un atto nel nostro Paese
Qualora tale soggetto non conosca la lingua italiana, né scritta né parlata e non intenda accontentarsi di un atto italiano tradotto nella propria lingua, è possibile richiedere al Notaio la stipula di un atto in lingua straniera
Sono due le possibilità che si presentano alla parte, a seconda della conoscenza della lingua straniera da parte del Notaio
L’interprete non provvede solo a tradurre per iscritto l’originale dall’italiano alla lingua straniera, ma svolge anche da mediatore tra le parti tra loro o tra le parti e il notaio, consentendone la comunicazione nel corso della fase precedente alla stipula
La scelta ricade in capo alle parti ma la sua figura deve essere concordata da tutti, compreso il Notaio
Si può scegliere una persona professionista che svolga ordinariamente questo lavoro, ma anche una persona di semplice conoscenza delle parti, che sappia tradurre la lingua di riferimento
Qualora le parti parlino diverse lingue straniere, possono essere nominati diversi interpreti
No, deve essere necessariamente maggiorenne
No, può essere un cittadino straniero ma deve avere necessariamente la residenza italiana
No, non deve in alcun modo essere interessato all’atto, non può quindi essere parente o affine del notaio, né delle altre parti
Infine, deve essere una persona capace di leggere, scrivere e non deve avere menomazioni fisiche che gli impediscano di sottoscrivere
Nella Valle D’Aosta la lingua francese è equiparata a quella italiana, quindi è possibile rogare un atto in lingua francese, senza necessità di traduzione
Nella Provincia Autonoma di Bolzano la lingua tedesca è equiparata a quella italiana, quindi è possibile rogare un atto in lingua tedesca, senza necessità di traduzione
Tutto ciò, come per le altre ipotesi sopra descritte, sempre che il Notaio conosca la lingua
Cosa succede se una delle parti conosce solo il dialetto?
In molti territori d’Italia, soprattutto nelle aree interne, è frequente la conoscenza da parte di persone di una certa età, del solo dialetto
In questo caso è possibile considerare il dialetto una lingua, applicando la disciplina di cui sopra?
Può sembrare strano parlare di analfabetismo ai tempi moderni, tuttavia ci sono situazioni e contesti in cui una delle parti non sia in grado di leggere e scrivere, dunque nemmeno di sottoscrivere, ovvero firmare l’atto
La parte deve essere necessariamente presente all’atto, deve dichiarare la sua impossibilità, in seguito alla quale il Notaio dà atto di ciò, e la esime dall’obbligo di firmare
Attenzione! La parte non sottoscrive ma deve essere pienamente cosciente e consapevole dell’atto di cui è parte, per cui il notaio accerterà la comprensione da parte sua di quanto pattuito
Come è possibile che una parte alfabeta che sappia leggere e scrivere, non possa sottoscrivere? Questo può succedere quando un soggetto letterato sia, ad esempio, ingessato all’arto superiore a causa di un incidente ma abbia necessità di sottoscrivere un atto notarile con urgenza
Anche in questo caso, la parte ne farà dichiarazione al Notaio il quale, dando atto di ciò e menzionando anche la causa dell’impossibilità di sottoscrivere, la esime dalla firma
In casi come questi, data la particolarità della forma dell’atto, dovranno essere presenti necessariamente due testimoni
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