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L’atto notarile per chi non parla italiano o è analfabeta

Uno straniero che non parla italiano o un analfabeta può stipulare un atto dal notaio?

Quando si deve stipulare un atto pubblico, le parti si accordano tra loro e manifestano le proprie volontà al Notaio, che deve riportarle nell’atto nel rispetto della legge. Pertanto, è fondamentale che vi sia una chiara comunicazione tra le parti, e tra le parti e il Notaio, al fine di rendere l’atto perfettamente corrispondente alla volontà. Quando le parti non conoscono la lingua italiana, il Notaio può ricevere ugualmente la loro volontà, adeguandola alle formalità che la legge notarile richiede in questi casi. 

Al giorno d’oggi è un’esigenza sempre più sentita stante la frequente internazionalità delle contrattazioni, soprattutto nel campo societario. Allo stesso modo, qualora le parti o una di essere abbiano un problema con la lingua italiana, non derivante dalla nazionalità ma dalla propria alfabetizzazione, il Notaio può andare incontro alle stesse attraverso alcuni semplici adeguamenti.

Stipulare un atto dal notaio in lingua STRANIERA: è possibile?

La legge stabilisce un criterio generale per il quale l’atto notarile debba essere scritto in lingua italiana. Nel mondo delle transazioni commerciali e immobiliari può accadere, però, che una persona che non conosca la lingua italiana abbia necessità di sottoscrivere un atto nel nostro Paese. Qualora tale soggetto non conosca la lingua italiana, né scritta né parlata e non intenda accontentarsi di un atto italiano tradotto nella propria lingua, è possibile richiedere al Notaio la stipula di un atto in lingua straniera.

IL RUOLO DEL NOTAIO e la rilevanza della conoscenza della lingua da parte sua

Sono due le possibilità che si presentano alla parte, a seconda della conoscenza della lingua straniera da parte del Notaio.

  1. Se il notaio conosce la lingua straniera e le parti dichiarano di non conoscere la lingua italiana, l’atto può essere rogato in lingua straniera. In questo caso, qualora per l’atto sia richiesta anche la presenza dei testimoni, come ad esempio nell’atto di donazione, anche i testimoni devono conoscere la lingua straniera. Essi possono essere scelti dalla parte o può cercarli anche il notaio, ad esempio tra i suoi collaboratori. In calce all’atto o di fronte all’originale, verrà posta anche la traduzione in lingua italiana.
  2. Se il notaio non conosce la lingua straniera, verrà chiamato un interprete che traduca l’atto rogato in lingua italiana, in calce al quale sarà posta la traduzione in lingua straniera.

L’interprete non provvede solo a tradurre per iscritto l’originale dall’italiano alla lingua straniera, ma svolge anche da mediatore tra le parti tra loro o tra le parti e il notaio, consentendone la comunicazione nel corso della fase precedente alla stipula.

La scelta dell’interprete e i suoi requisiti

Chi sceglie l’interprete?

La scelta ricade in capo alle parti ma la sua figura deve essere concordata da tutti, compreso il Notaio. Si può scegliere una persona professionista che svolga ordinariamente questo lavoro, ma anche una persona di semplice conoscenza delle parti, che sappia tradurre la lingua di riferimento. Qualora le parti parlino diverse lingue straniere, possono essere nominati diversi interpreti.

L’interprete può essere un minorenne?

No, deve essere necessariamente maggiorenne.

Può essere una persona residente all’estero?

No, può essere un cittadino straniero ma deve avere necessariamente la residenza italiana.  

Può essere un parente delle parti?

No, non deve in alcun modo essere interessato all’atto, non può quindi essere parente o affine del notaio, né delle altre parti.

Infine, deve essere una persona capace di leggere, scrivere e non deve avere menomazioni fisiche che gli impediscano di sottoscrivere.

QUANDO SI PARLA DI LINGUA STRANIERA SI FA RIFERIMENTO ANCHE ALLE MINORANZE LINGUISTICHE E AI DIALETTI?

Nella Valle D’Aosta la lingua francese è equiparata a quella italiana, quindi è possibile rogare un atto in lingua francese, senza necessità di traduzione.

Nella Provincia Autonoma di Bolzano la lingua tedesca è equiparata a quella italiana, quindi è possibile rogare un atto in lingua tedesca, senza necessità di traduzione.

Tutto ciò, come per le altre ipotesi sopra descritte, sempre che il Notaio conosca la lingua.

Cosa succede se una delle parti conosce solo il dialetto?

In molti territori d’Italia, soprattutto nelle aree interne, è frequente la conoscenza da parte di persone di una certa età, del solo dialetto. In questo caso è possibile considerare il dialetto una lingua, applicando la disciplina di cui sopra?

Dipende dalle situazioni, che provvederemo ad analizzare.

  1. La parte conosce il dialetto italiano perché, ad esempio, emigrato da bambino si è poi trasferito all’estero ed è tornato in Italia per vendere un immobile ereditato. In questo caso, si considera lingua straniera quella di sua conoscenza in relazione al paese di origine e non il dialetto, per cui l’atto può essere stipulato in lingua straniera o in lingua italiana con la traduzione.
  2. La parte conosce solo il dialetto e nessun’altra lingua. In questo caso, è possibile seguire una doppia strada: o si considera il dialetto una vera e propria lingua e ci si comporta come appena descritto per le lingue straniere, oppure si considera non una lingua vera e propria, pertanto la parte si considera analfabeta, con le conseguenze di cui infra.

PARTE ANALFABETA, NON IN GRADO DI LEGGERE E SCRIVERE, NON IN GRADO DI SOTTOSCRIVERE

  1. Parte che non sa leggere e scrivere.

Può sembrare strano parlare di analfabetismo ai tempi moderni, tuttavia ci sono situazioni e contesti in cui una delle parti non sia in grado di leggere e scrivere, dunque nemmeno di sottoscrivere, ovvero firmare l’atto. La parte deve essere necessariamente presente all’atto, deve dichiarare la sua impossibilità, in seguito alla quale il Notaio dà atto di ciò, e la esime dall’obbligo di firmare.

Attenzione! La parte non sottoscrive ma deve essere pienamente cosciente e consapevole dell’atto di cui è parte, per cui il notaio accerterà la comprensione da parte sua di quanto pattuito.

  1. Parte che sa leggere e scrivere ma non può sottoscrivere.

Come è possibile che una parte alfabeta che sappia leggere e scrivere, non possa sottoscrivere? Questo può succedere quando un soggetto letterato sia, ad esempio, ingessato all’arto superiore a causa di un incidente ma abbia necessità di sottoscrivere un atto notarile con urgenza.

Anche in questo caso, la parte ne farà dichiarazione al Notaio il quale, dando atto di ciò e menzionando anche la causa dell’impossibilità di sottoscrivere, la esime dalla firma.

In casi come questi, data la particolarità della forma dell’atto, dovranno essere presenti necessariamente due testimoni.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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