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L’art
38 del TUB (Testo Unico Bancario) si preoccupa di definire il credito fondiario come l’operazione avente ad oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su beni immobili
No, ed è questa una delle principali differenze con le altre forme di mutuo
Non si esclude, purtuttavia, la possibilità per le parti di concludere contratti di credito fondiario nei quali venga individuate la destinazione delle somme erogate
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Le caratteristiche essenziali sono:
I soggetti abilitati a concedere crediti fondiari non devono essere specificamente autorizzati a ciò, ragion per cui qualsiasi banca può effettuare operazioni attinenti il mutuo fondiario; Più che di mutuo, pare più corretto parlare di finanziamento in quanto è oggi consentita l’utilizzazione di nuovi strumenti contrattuali, estranei al mutuo; Il finanziamento deve essere a lungo o medio termineLa risposta è certamente sì, con talune precisazioni
Anzitutto, occorre precisare che l’ammontare massimo che i finanziamenti possono raggiungere (anche in relazione al valore dei beni immobili ipotecati) è pari all’80%
Tale limite, tuttavia, è elevabile sino a raggiungere anche il 100% qualora vengano prestate ulteriori garanzie integrative quali, a titolo esemplificativo, fideiussioni bancarie, polizze fideiussorie assicurative, ecc
La Banca d’Italia ha altresì precisato che le garanzie suppletive vanno acquisite almeno in misura tale che il rapport fra l’ammontare del finanziamento e la somma del valore del bene immobile ipotecato e delle garanzie integrative medesime non superi il limite dell’80%
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Ci sono due modalità alternative di perfezionamento del contratto fondiario:
cdLa banca creditrice è ex lege in posizione di privilegio rispetto alla massa di creditori in caso di fallimento del debitore finanziato
L’art
39 del TUB, infatti, dispone che le ipoteche iscritte a garanzia del credito fondiario sono sottratte alla revocatoria fallimentare se iscritte dieci giorni prima della pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento
Per questo motivo, nel caso in cui la parte mutuataria sia un soggetto fallibile, la banca dovrà attendere in via cautelativa dieci giorni dalla data di iscrizione d’ipoteca (si parla, in queste ipotesi, di consolidamento)
Trascorso questo breve termine, ogni vicenda relativa alla proposizione di azione revocatoria fallimentare rimane estranea
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Il notaio in questa operazione è figura essenziale
Egli deve provvedere tempestivamente all’iscrizione dell’ipoteca e, trascorsi dieci giorni, dopo aver verificato che non sussistono iscrizioni o trascrizioni di grado precedente che possano pregiudicare la garanzia, invia alla banca una relazione che attesti che l’ipoteca è stata validamente iscritta nel grado previsto e che si è definitivamente consolidata (cd
relazione definitive)
L’art
39 TUB prevede una agevolazione destinata ad avvantaggiare la parte mutuataria
Gli atti e le formalità ipotecarie, ivi comprese quelle relative alla annotazione, si considerano come una sola stipula, una sola operazione sui registri immobiliari e un solo certificato
Gli oneri notarili, poi, sono dimezzati
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Sì ma con talune precisazioni
Se il contratto di mutuo, infatti, richiama esplicitamente la disciplina contenuta nell’art
1816 c
c
, il termine per la restituzione della somma mutuata si considera apposto in favore di entrambe le parti e per il caso di estinzione anticipata, è previsto un compenso contrattualmente stabilito, in ragione del capitale restituito anticipatamente
Ove il mutuo fondiario abbia anche i requisiti di cui all’art
120 ter TUB, l’apposizione di una clausula che preveda la penale o qualsiasi forma di compenso per l’estinzione anticipate è da considerarsi sempre nulla
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