Trova il Notaio Online e Ottieni Preventivi Notarili Senza Impegno
SERVE LA CONSULENZA DEL NOTAIO ?
Contatta il Notaio e Fai un PREVENTIVO
CLICCA QUI È GRATIS
Le ONLUS sono state introdotte nel nostro ordinamento con il Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n
460 e qualificano associazioni, enti o cooperative no-profit che a vario titolo operano sul territorio nazionale, e precisamente sono Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (da qui, appunto, l’acronimo ONLUS) e rappresentano il tentativo posto in essere dal nostro legislatore al fine di rafforzare e sostenere l’iniziativa privata in quello che viene comunemente definito “terzo settore”
L’ente come scopo deve perseguire esclusivamente finalità di utilità sociale e la propria attività deve spaziare in uno o più dei campi previsti dalla legge, ovvero: assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico, della natura e dell’ambiente; promozione della cultura e dell’arte; tutela dei diritti civili; ricerca scientifica di particolare interesse sociale
SERVE LA CONSULENZA DEL NOTAIO ?
Contatta il Notaio e Fai un PREVENTIVO
CLICCA QUI È GRATIS
I lasciti costituiscono una fonte di finanziamento indiretto delle ONLUS
Essi potenzialmente rappresentano l’unica fonte consistente di sostentamento per l’attività svolta
È, nel complesso, un’operazione facilmente realizzabile e molto spesso viene effettuata in via testamentaria
Pare opportuno precisare che il testamento è, secondo la definizione di cui all’art
587 c
c
, un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze od anche solo di parte di esse
Può utilmente affermarsi, pertanto, che il testamento produce i suoi effetti dal momento della morte del testatore e che fino a quel momento è sempre revocabile e modificabile
La ragione principale per cui l’ordinamento consente al testatore di modificare e revocare liberamente il testamento fino all’ultimo dei suoi giorni è la massima tutela della libertà e volontà del testatore che nel tempo può determinarsi diversamente e, dunque, cambiare
Questa ragione spiega anche il divieto di disporre della propria successione con contratto (c
d
divieto dei patti successori), poiché, una volta concluso, vincolerebbe definitivamente il testatore alla volontà manifestata
Il testatore può, dunque, beneficiare una onlus mediante:
un testamento pubblico reso innanzi ad un notaio, il quale adeguerà la volontà del testatore alle norme di legge, al fine di rendere “più sicura” l’intera operazione; un testamento segreto redatto di fronte a un notaio ma non immediatamente conoscibile ai terzi; un testamento olografo vale a dire scritto di proprio pugno dal testatore e recante data certa e la sua sottoscrizioneLe disposizioni testamentarie sono essenzialmente di due tipi:
sono a titolo universale e attribuiscono la qualità di erede, se comprendono l’universalità o una quota dei beni del testatore; sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario negli altri casiQuindi, la scelta è totalmente rimessa alla volontà del testatore
Qualora voglia beneficiare la Onlus con tutti i beni presenti all’atto dell’apertura della successione, la nominerà erede universale
Al contrario, qualora voglia attribuire un bene specifico, si tratterà di un legato e, dunque, una attribuzione a titolo particolare
SERVE LA CONSULENZA DEL NOTAIO ?
Contatta il Notaio e Fai un PREVENTIVO
CLICCA QUI È GRATIS
La differenza principale consiste nella differente modalità di acquisto del diritto
Il legato si acquista ex sé, senza bisogno di accettazione (fatta salva la facoltà di rinunzia)
Sicché, la Onlus diviene automaticamente titolare del diritto trasmesso dal testatore
La nomina ad erede necessita dell’accettazione ai fini dell’acquisto della qualità di erede
L’effetto dell’accettazione risale al momento dell’apertura della successione
L’accettazione delle eredità devolute ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti deve farsi necessariamente col beneficio d’inventario
Essa consiste in una dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale nella cui circoscrizione si è aperta la successione ed è inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso tribunale
La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall’inventario, nelle forme prescritte dal codice di procedura civile
Il più importante effetto consiste nel tenere distinto il patrimonio del defunto da quello dell’erede, e in particolare nella limitazione della responsabilità dell’erede per i debiti ereditari al valore dei beni a lui pervenuti
In tal modo il legislatore ha inteso preservare il patrimonio di associazioni e fondazioni dai rischi connessi ai debiti ereditari
SERVE LA CONSULENZA DEL NOTAIO ?
Contatta il Notaio e Fai un PREVENTIVO
CLICCA QUI È GRATIS
No, è possibile procedere anche per atto fra vivi, nella forma della donazione
I lasciti liberali a favore di Onlus sono totalmente esenti da imposta di successione e donazione
Quando, poi, l'erogazione liberale ha ad oggetto beni immobili, vengono in considerazione anche le imposte ipotecarie e catastali previste per le attività di trascrizione
A tal proposito la disciplina è contenuta nel secondo comma dell'art
1 e nel secondo comma dell'art
10 del TUIC, secondo i quali, allorquando vi è esenzione da imposta di donazione e successione, è assicurato il medesimo trattamento di favore anche per le imposte ipotecarie e catastali
Restano, invece, dovute le imposte legate alla tassa d'Archivio (cioè, la tassa dovuta per l'adempimento telematico del cosiddetto Unico), e per l’attività di trascrizione
Quanto all'imposta di bollo, l'art
27 bis del dpr 642/1972, dispone l'esenzione dal bollo per gli atti in favore delle sole onlus
SERVE LA CONSULENZA DEL NOTAIO ?
Contatta il Notaio e Fai un PREVENTIVO
CLICCA QUI È GRATIS
Il costo dell’atto notarile è soggetto a variazioni a seconda del bene col quale si intende beneficiare la Onlus
È sempre possibile chiedere un preventivo gratuitamente e senza impegno direttamente al notaio attraverso il nostro sito
NF è l'unico Originale
Diffidate dalle imitazioni
NO Mediatori, NO Intermediari,
NO Dottori di chissà quale Studio
NotaioFacile®
Web Service S.R.L.
V. Vincenzo Foppa N.41
20144 Milano (MI)
P.I.07881240969