- Cos’è un ente non lucrativo?
- In quali settori la onlus deve svolgere la sua attività?
- Come effettuare un lascito ad una onlus?
- I lasciti sono disposizioni a titolo particolare o a titolo universale?
- Ma quali differenze?
- Quali sono gli effetti dell’accettazione con beneficio dell’inventario?
- Il lascito può essere effettuato solo per testamento?
- Quali vantaggi?
- Quanto costa un lascito in favore di una onlus?
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Cos’è un ente non lucrativo?
Le ONLUS sono state introdotte nel nostro ordinamento con il Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e qualificano associazioni, enti o cooperative no-profit che a vario titolo operano sul territorio nazionale, e precisamente sono Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (da qui, appunto, l’acronimo ONLUS) e rappresentano il tentativo posto in essere dal nostro legislatore al fine di rafforzare e sostenere l’iniziativa privata in quello che viene comunemente definito “terzo settore”.
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In quali settori la ONLUS deve svolgere la sua attività?
L’ente come scopo deve perseguire esclusivamente finalità di utilità sociale e la propria attività deve spaziare in uno o più dei campi previsti dalla legge, ovvero: assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico, della natura e dell’ambiente; promozione della cultura e dell’arte; tutela dei diritti civili; ricerca scientifica di particolare interesse sociale.
Come effettuare un lascito ad una ONLUS?
I lasciti costituiscono una fonte di finanziamento indiretto delle ONLUS. Essi potenzialmente rappresentano l’unica fonte consistente di sostentamento per l’attività svolta.
È, nel complesso, un’operazione facilmente realizzabile e molto spesso viene effettuata in via testamentaria.
Pare opportuno precisare che il testamento è, secondo la definizione di cui all’art. 587 c.c., un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze od anche solo di parte di esse. Può utilmente affermarsi, pertanto, che il testamento produce i suoi effetti dal momento della morte del testatore e che fino a quel momento è sempre revocabile e modificabile. La ragione principale per cui l’ordinamento consente al testatore di modificare e revocare liberamente il testamento fino all’ultimo dei suoi giorni è la massima tutela della libertà e volontà del testatore che nel tempo può determinarsi diversamente e, dunque, cambiare. Questa ragione spiega anche il divieto di disporre della propria successione con contratto (c.d. divieto dei patti successori), poiché, una volta concluso, vincolerebbe definitivamente il testatore alla volontà manifestata.
Il testatore può, dunque, beneficiare una onlus mediante:
- un testamento pubblico reso innanzi ad un notaio, il quale adeguerà la volontà del testatore alle norme di legge, al fine di rendere “più sicura” l’intera operazione;
- un testamento segreto redatto di fronte a un notaio ma non immediatamente conoscibile ai terzi;
- un testamento olografo vale a dire scritto di proprio pugno dal testatore e recante data certa e la sua sottoscrizione.
I lasciti sono disposizioni a titolo particolare o a titolo universale?
Le disposizioni testamentarie sono essenzialmente di due tipi:
- sono a titolo universale e attribuiscono la qualità di erede, se comprendono l’universalità o una quota dei beni del testatore;
- sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario negli altri casi.
Quindi, la scelta è totalmente rimessa alla volontà del testatore. Qualora voglia beneficiare la Onlus con tutti i beni presenti all’atto dell’apertura della successione, la nominerà erede universale. Al contrario, qualora voglia attribuire un bene specifico, si tratterà di un legato e, dunque, una attribuzione a titolo particolare.
Ma quali differenze?
La differenza principale consiste nella differente modalità di acquisto del diritto.
Il legato si acquista ex sé, senza bisogno di accettazione (fatta salva la facoltà di rinunzia). Sicché, la Onlus diviene automaticamente titolare del diritto trasmesso dal testatore.
La nomina ad erede necessita dell’accettazione ai fini dell’acquisto della qualità di erede. L’effetto dell’accettazione risale al momento dell’apertura della successione.
L’accettazione delle eredità devolute ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti deve farsi necessariamente col beneficio d’inventario. Essa consiste in una dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale nella cui circoscrizione si è aperta la successione ed è inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso tribunale. La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall’inventario, nelle forme prescritte dal codice di procedura civile.
Quali sono gli effetti dell’accettazione con beneficio dell’inventario?
Il più importante effetto consiste nel tenere distinto il patrimonio del defunto da quello dell’erede, e in particolare nella limitazione della responsabilità dell’erede per i debiti ereditari al valore dei beni a lui pervenuti. In tal modo il legislatore ha inteso preservare il patrimonio di associazioni e fondazioni dai rischi connessi ai debiti ereditari.
Il lascito può essere effettuato solo per testamento?
No, è possibile procedere anche per atto fra vivi, nella forma della donazione.
Quali vantaggi?
I lasciti liberali a favore di Onlus sono totalmente esenti da imposta di successione e donazione.
Quando, poi, l'erogazione liberale ha ad oggetto beni immobili, vengono in considerazione anche le imposte ipotecarie e catastali previste per le attività di trascrizione.
A tal proposito la disciplina è contenuta nel secondo comma dell'art. 1 e nel secondo comma dell'art. 10 del TUIC, secondo i quali, allorquando vi è esenzione da imposta di donazione e successione, è assicurato il medesimo trattamento di favore anche per le imposte ipotecarie e catastali.
Restano, invece, dovute le imposte legate alla tassa d'Archivio (cioè, la tassa dovuta per l'adempimento telematico del cosiddetto Unico), e per l’attività di trascrizione.
Quanto all'imposta di bollo, l'art. 27 bis del dpr 642/1972, dispone l'esenzione dal bollo per gli atti in favore delle sole onlus.
Quanto costa un lascito in favore di una Onlus?
Il costo dell’atto notarile è soggetto a variazioni a seconda del bene col quale si intende beneficiare la Onlus. È sempre possibile chiedere un preventivo gratuitamente e senza impegno direttamente al notaio attraverso il nostro sito.