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Il fondo patrimoniale è stato introdotto con la riforma del diritto di famiglia (L
151/1975) e rappresenta da un lato, un regime di cogestione dei coniugi su uno o più beni destinati ai bisogni della famiglia e, dall’altro, un patrimonio di destinazione poichè finalizzato a far fronte a specifiche esigenze familiari
Esso rappresenta un patrimonio separato dato che i beni ivi compresi sfuggono alla regola generale per cui il debitore risponde dei suoi debiti con tutti i suoi bene, presenti e futuri
L’atto costitutivo del fondo patrimoniale deve contenere, oltre agli estremi d’identificazione del soggetto costituente, dei beneficiari (inclusi figli, se ve ne sono), le specifiche modalità di gestione dei beni
A quale regime patrimoniale sono assoggettati i coniugi dopo la costituzione del fondo?
Il regime è certamente quello della comunione dei beni quand’anche i coniugi abbiano adottato all’atto di matrimonio il diverso regime della separazione legale
L’atto di costituzione del fondo patrimoniale è generalmente un atto a titolo gratuito in quanto, solitamente, i soggetti costituenti sono anche i beneficiari (i coniugi), sicchè non è configurabile giuridicamente un pagamento
Esso può essere costituito da parte di uno solo dei coniugi, da entrambi od anche da un terzo (anche in sede testamentaria)
Nel primo caso, quand’anche il bene sia nella titolarità di uno solo dei coniugi, il coniuge non proprietario deve comunque prender parte all’atto notarile dal momento che questi, a seguito della stipula dell’atto costitutivo, avrà un particolare diritto di godimento sul bene costituito nel fondo
Possono essere oggetto di conferimento i beni (immobili, mobile registrati o titoli di credito) personali di uno dei coniugi, di cui questi abbia la titolarità esclusiva od anche in comunione ordinaria con il coniuge o di un terzo
Il fondo patrimoniale è, come detto, un patrimonio separato
Esso è, infatti, destinato alla garanzia di specifici creditori
I beni costituiti nel fondo possono essere aggrediti solo dai creditori della famiglia
Il creditore che sia consapevole che il suo credito sia stato contratto per esigenze estranee rispetto ai bisogni della famiglia, non potrà soddisfarsi sui beni confluiti del fondo
Al contrario, il bene costituito nel fondo patrimoniale potrà essere oggetto di pignoramento qualora si dimostri che il credito sia stato contratto per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia o se si tratti di imposte collegate a tali bisogni
La risposta non è semplice
Il fondo patrimoniale può venir meno per annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
Infatti, i coniugi che in costanza di matrimonio abbiano deciso di costituire un fondo patrimoniale, possono sciogliere il vincolo (con un ulteriore atto notarile che dovrà rispondere agli stessi requisiti di forma previsti per l’atto costitutivo)
Ciò, tuttavia, non accade se vi sono figli minori
In tal caso, il fondo patrimoniale perdura fino al compimento della maggiore età dell’ultimo nato
Alla morte di un coniuge, ed al conseguente scioglimento del matrimonio, i beni del defunto appartenenti al fondo patrimoniale verranno trasmessi agli eredi ai sensi dell’art
457 c
c
, salvo la presenza di figli minori
In tal caso il vincolo perdurerà fino al raggiungimento della sua maggiore età
La risposta è certamente no
In tal caso, si avrà un nuovo ed ulteriore fondo patrimoniale
Anche in tal caso, la risposta non è univoca: dipende!
L’art
169, prima parte, c
c
, chiaro nell’affermare che non può procedersi alla vendita di beni costituiti nel fondo patrimoniale se non col consenso dell’altro coniuge
Tuttavia, nella sua primissima parte, contiene una sorta di clausola di salvezza che pare consentire la deroga al consenso congiunto se tale circostanza sia stata preventivamente prevista all’atto costitutivo del fondo
Orbene, preme ricordare che tale soluzione non è univoca stante l’inderogabilità dell’art
210 c
c
in tema di comunione fra i coniugi
In ordine, invece, all’autorizzazione del tribunale nel caso in cui si voglia alienare un bene in presenza di figli di minore età, è pacifica la derogabilità a tale previsione se espressamente previsto nell’atto costitutivo
Al contrario, deve ottenersi preliminarmente l’autorizzazione del Tribunale del luogo in cui ha residenza la famiglia, previo ascolto del pubblico ministero
In ogni caso, la costituzione (come anche lo scioglimento) del fondo patrimoniale deve avvenire con la stipula di una convenzione per atto pubblico ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni, che verrà annotata a margine dell’atto di matrimonio e trascritta nei Registri immobiliari
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